Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28591 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 06/11/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 06/11/2019), n.28591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26355-2018 proposto da:

REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio

dell’avvocato MARCELLO CECCHETTI, rappresentata e difesa dagli

avvocati LUCIA BORA, ARIANNA PAOLETTI;

– ricorrente –

contro

AVVISATORE MARITTIMO DEL PORTO DI LIVORNO SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 254/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 12/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 12 febbraio 2018 la Commissione tributaria regionale della Toscana dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Regione Toscana avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Firenze che aveva accolto il ricorso proposto dall’Avvisatore Marittimo del Porto di Livorno s.r.l. contro due avvisi di accertamento, relativi all’anno 2008, in materia di imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso del demanio marittimo. Riteneva la CTR che la notifica dell’appello al procuratore domiciliatario della società contribuente in primo grado, nelle more cancellato dall’albo, fosse equiparabile alla notifica dell’appello eseguita presso il procuratore cui sia stato revocato il mandato e sostituito, con conseguente inesistenza della notifica, insuscettibile di sanatoria, ed inammissibilità dell’impugnazione, in quanto effettuata presso persona ed in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell’atto. Avverso la suddetta sentenza, con atto del 7 settembre 2018, la Regione Toscana ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La società contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo la Regione Toscana denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c., per avere la CTR ritenuto inesistente la notifica dell’appello al procuratore domiciliatario nel precedente grado di giudizio nelle more cancellato dall’albo.

Il ricorso è fondato.

Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite “La notifica dell’atto di appello eseguita mediante sua consegna al difensore domiciliatario, volontariamente cancellatosi dall’albo nelle more del decorso del termine di impugnazione e prima della notifica medesima, è nulla, giacchè indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, siccome ormai privo di ius postulandi, tanto nel lato attivo che in quello passivo; tale nullità, ove non sanata, retroattivamente, dalla costituzione spontanea dell’appellato o mediante il meccanismo di cui all’art. 291 c.p.c., comma 1, determina, altresì, la nullità del procedimento e della sentenza di appello, ma non anche il passaggio in giudicato della decisione di primo grado, giacchè un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 301 c.p.c., comma 1, porta ad includere la cancellazione volontaria suddetta tra le cause di interruzione del processo, con la conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al relativo suo venir meno o fino alla sostituzione del menzionato difensore”.

La CTR ha pertanto errato nel ritenere inesistente ed insuscettibile di sanatoria la notifica dell’appello effettuata al difensore domiciliatario della società contribuente in primo grado, nelle more cancellatosi dall’albo, vertendosi – per contro – in ipotesi di nullità della notifica, nella specie sanata dalla costituzione dell’appellato.

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019

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