Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28590 del 20/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28590 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA

sul ricorso 1223-2008 proposto da:
COSTR GIUSEPPE MONTAGNA SRL 00935940411, IN PERSONA
DELL’AMM.RE DELEGATO, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato
CLARIZIA RENATO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FATTORI GIUSEPPE;
– ricorrente –

2013
2482

contro

BUFALINI IACOPO BFLJCP38C07E463X, AGNATI MARIA TERESA
GNTMTR44B56G479F, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

Data pubblicazione: 20/12/2013

rappresentati

e

difesi

dall’avvocato

BUFALINI

MAURIZIO;
– controri correnti –

avverso la sentenza n. 525/2006 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 18/11/2006;

udienza del 27/11/2013 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La ditta Dott. Ing. Giuseppe Montagna Impresa Costruzioni
s.r.l. evocava in giudizio davanti al Tribunale di Pesaro
Jacopo Bufalini e Maria Teresa Agnati, esponendo che i

dell’appartamento sito in Pesaro, Corso XI Settembre, avevano
occupato senza titolo detto immobile, di cui chiedeva la
restituzione, oltre al risarcimento dei danni.
Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda e,
in via riconvenzionale, che con sentenza costitutiva venisse
trasferito ad essi l’ appartamento in causa oltre al
risarcimento del danno conseguente alla mancata realizzazione
dell’ ascensore.
Nel corso del giudizio l’ attrice rinunciava alla azione di
rivendica, chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento
del prezzo dell’ appartamento, aumentato del costo delle opere
di miglioria, oltre rivalutazione ed interessi.
Con sentenza n.683/2004 il Tribunale di Pesaro dichiarava
trasferito dalla ditta attrice ai convenuti l’ appartamento de
quo e condannava i convenuti a pagare il prezzo con la
rivalutazione dal marzo del 1994 alla data del pagamento.
Con sentenza dep. il 18 novembre 2006 la Corte di appello di
Ancona, in riforma della decisione impugnata dai convenuti, rigettava
la domanda di rivalutazione monetaria del prezzo dovuto all’attrice che
condannava al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado.
I

convenuti, sulla base di un contratto di promessa di vendita

Per quel che ancora interessa nella presente sede, secondo i
Giudici la richiesta di rivalutazione monetaria del prezzo era stata
formulata per la prima volta all’udienza di conclusioni 16-4-1994 ed era

avevano immediatamente dichiarato di non accettare il contraddittorio
(trattandosi di vecchio rito ). Neppure poteva ritenersi proposta con la
comparsa per la prosecuzione del giudizio sospeso, in quanto la domanda
di rivalutazione era riferita alle somme pretese a titolo di risarcimento
dei danni.
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la ditta
Costruzioni Giuseppe Montagna s.r.l. sulla base di unico motivo.
Resistono con controricorso gli intimati, depositando memoria
illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. -L’ unico motivo, lamentando violazione e falsa applicazione
dell’art. 184 nel testo anteriore alla legge n. 353 del 1990 ed erronea
motivazione, censura la decisione gravata che aveva ritenuto proposta
per la prima volta in conclusioni la domanda di rivalutazione monetaria,
quando la stessa era stata formulata con la comparsa per la prosecuzione
del giudizio che era stato sospeso; non essendovi stata tempestiva
opposizione controparte aveva accettato il contraddittorio; la sentenza
aveva in proposito erroneamente ritenuto rilevante il rifiuto del
2

inammissibile perché costituiva domanda nuova sulla quale i convenuti

contraddittorio eccepito a distanza di tempo
1.2. – Il motivo è infondato.
Occorre premettere che in relazione al divieto di introduzione di domande
nuove nel corso del procedimento di primo grado ed in relazione agli

alla legge n. 153 del 1990, la mera inerzia o il semplice silenzio
serbato dalla parte in ordine alla domanda nuova introdotta da
controparte non può configurarsi come accettazione del contraddittorio
sul punto, essendo invece a tal fine necessaria una accettazione
esplicita o, quanto meno, un’accettazione implicita intrinsecatasi in un
comportamento concludente, quale, ad esempio, l’aver controdedotto nel
merito senza nulla eccepire in ordine alla ritualità della domanda
stessa. (Sez. 2, Sentenza n. 8531 del 09/08/1999, Rv. 529248)
Orbene, premesso che la sentenza, interpretando la domanda di
rivalutazione proposta con la comparsa del depositata in sede di
prosecuzione del giudizio sospeso, ha ritenuto che la stessa non si
riferisse a quella relativa al prezzo e che tale affermazione non è stata
in alcun modo censurata, va comunque osservato che il mero silenzio nel
quale si sarebbe concretato il comportamento della controparte – la
quale soltanto in sede di conclusioni a distanza di tempo avrebbe
espressamente dichiarato di non accettare il contraddittorio – è
irrilevante, essendo a tal fine necessario un comportamento concludente
concretatosi nella difesa nel merito in relazione all’oggetto della
domanda nuova.
Il ricorso va rigettato.
3

artt. 183 e 184 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla novella di cui

Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente,
risultata soccombente

P.Q.M.

Condanna la ricorrente

al pagamento in favore del resistente delle

spese relative alla presente fase che liquida in euro 2.2000,00 di cui
euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per onorari di avvocato oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 no
Il Cons. estensore

Il P

Rigetta il ricorso.

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