Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28590 del 08/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 08/11/2018, (ud. 07/06/2018, dep. 08/11/2018), n.28590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18803-2016 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

132, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MORICONI, rappresentata

e difesa dall’avvocato CLAUDIA CASSELLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., (già SE.RI.T. SICILIA S.P.A.), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 78, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO IELO, rappresentata e difesa dall’avvocato

DOMENICO CANTAVENERA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 16/02/2016 R.G.N. 1097/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2018 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per inammissibilità e in subordine

rigetto;

udito l’Avvocato CLAUDIA CASSELLA;

udito l’Avvocato ANTONIO IELO per delega Avvocato DOMENICO

CANTAVENERA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Ragusa, ritenute infondate le preliminari eccezioni (difetto di legittimazione processuale del procuratore speciale di Serit, F.A., posto che il potere di rappresentanza sia processuale che sostanziale era stato al medesimo conferito dal Presidente della società; inammissibilità dell’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso), aveva ritenuto l’infondatezza della tesi secondo cui sarebbe stato sottoscritto un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato, per essere stato fatto riferimento, nella comunicazione inviata il 27.3.2002 dalla s.p.a. Riscossione Sicilia a S. F. all’assunzione con contratto di formazione e lavoro in modo chiaro e non equivocabile; aveva escluso la nullità del contratto per difetto di sottoscrizione da parte della società, per avere quest’ultima documentato che il contratto di formazione e lavoro era stato sottoscritto da C.A. nella qualità di direttore responsabile dell’Ufficio Personale e Formazione e non potendo dubitarsi che lo stesso ne avesse il potere rappresentativo, avendone, peraltro, il consiglio di amministrazione ratificato l’operato, con verbale del 16.2.2009; aveva disatteso le eccezioni relative alla mancata consegna del progetto formativo ed alle irregolarità dello stesso, in quanto nel contratto di assunzione la ricorrente aveva sottoscritto la dichiarazione di avvenuta consegna di copia del programma formativo di cui al progetto; aveva ritenuto, quanto alle denunciate carenze formative, che la società avesse documentato lo svolgimento della formazione teorica per complessive ore 86 (superiori alle 80 previste), tramite produzione delle schede di partecipazione ai corsi, sottoscritte dalla lavoratrice, documenti attestanti lo svolgimento della formazione prevista, impartita come da progetto, nel primo anno di servizio, e dotate di valore di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c.; aveva osservato che le dichiarazioni testimoniali raccolte avevano confermato anche la formazione pratica (teste d.M.) in relazione alla sede di (OMISSIS), ma da estendere anche a quella di Vittoria, laddove altro teste aveva riferito circostanze apprese dagli stessi neo assunti; aveva evidenziato che, anche nell’ipotesi di parziale divergenza dal programma delineato dal progetto, non era configurabile un inadempimento tale da giustificare la conversione del contratto, non essendone stata compromessa la funzione, avendo la formazione pratica integrato solo un aspetto dell’attività formativa senza tuttavia esaurirla.

2. Con sentenza del 16.2.2016, la Corte di appello di Catania respingeva il gravame proposto da S.P. avverso la decisione del Tribunale di Ragusa, che aveva rigettato la domanda della lavoratrice.

3. Quanto al riproposto rilievo di difetto di legittimazione processuale e sostanziale del procuratore speciale, osservava che la società si era costituita in primo grado in persona del suo Procuratore Speciale, dott. F.A., giusta procura rilasciata dal Presidente della società ed autenticata dal Notaio B. il 25.3.2008, con conferimento di incarico ad esercitare in via ordinaria i poteri relativi alla gestione tecnico amministrativa della società – con facoltà di delega – e poteri di rappresentanza della stessa in giudizio dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria.

4. In ordine al dedotto difetto di rappresentanza in capo al dott. C., funzionario che aveva sottoscritto, per conto di Serit, la lettera di assunzione, pur sussistendo in materia di contratto di formazione e lavoro il requisito della forma scritta, previsto alla L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 7, secondo la Corte lo stesso doveva ritenersi soddisfatto allorchè l’assunzione fosse stata effettuata, come nella specie, per iscritto, con atto, contenente anche il progetto formativo, consegnato al dipendente. La società, con verbale del C.d.A. del 16.2.2009, aveva provveduto a ratificare, ai sensi dell’art. 1399 c.c., con efficacia ex tunc, tutti i contratti di formazione-lavoro stipulati in esecuzione di delibera del C.d.A. e sottoscritti da funzionari cui non era stato appositamente conferito il potere di rappresentanza della società, dando per rato e valido il loro operato. Nella specie era indubbio che la società avesse pienamente accettato l’operato del Direttore responsabile dell’ufficio personale e formazione, dott. C., avendo tenuto per valido tutto quanto pattuito inizialmente, con delibera di ratifica dell’operato del sottoscrittore, e con contegno successivo confermativo della volontà espressa in sede di ratifica.

5. In merito alla sottoscrizione del programma di formazione da parte della lavoratrice, la Corte ne rilevava il valore confessorio e, quanto all’inadempimento dedotto, osservava che i testi avevano provato lo svolgimento di attività formativa e che l’affiancamento di altro personale costituiva solo un aspetto dell’attività di formazione, stante la rilevanza attribuita nel progetto all’attività formativa teorica.

6. Di tale decisione domanda la cassazione la S., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la società.

7. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, si denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 2384 c.c e art. 77 c.p.c., con riguardo alla ritenuta legittimazione processuale del soggetto costituitosi in nome e per conto della Serit Sicilia, dott. F., nonchè omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, sul rilievo che, ai fini della sussistenza dei poteri di rappresentanza processuale e sostanziale del predetto, era carente una valida procura institoria, non essendo possibile attribuire rilevo alcuno alla procura speciale autenticata dal Notaio B., la quale non conferiva affatto poteri sostanziali in ordine al rapporto dedotto in giudizio, bensì unicamente e genericamente “poteri relativi alla gestione tecnico-amministrativa”, non assimilabili ai poteri di natura sostanziale e processuali in ordine al rapporto dedotto nel presente giudizio.

1.1. Si assume che la motivazione al riguardo sia da considerare apparente ed incomprensibile e si rileva anche vizio di violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. sotto il profilo di error in procedendo, per non avere la Corte rilevato la mancanza di ogni documentazione sufficiente a provare la contestata legittimazione processuale.

2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione della L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 8, comma 7, laddove è stato ritenuto e dichiarato soddisfatto il requisito della forma scritta ad substantiam del c.f.l., rigettandosi la richiesta di conversione in rapporto a tempo indeterminato, sulla base della considerazione che il requisito della forma scritta non poteva ritenersi rispettato, atteso che il contratto non era stato sottoscritto dal legale rappresentante della società, ma siglato da un soggetto, dott. C., in capo al quale la società non aveva documentato l’esistenza dei necessari poteri di firma e rappresentanza contrattuale della società. Lo stesso rivestiva, invero, la qualifica di direttore responsabile dell’ufficio personale, privo del potere di agire in nome e per conto della società con efficacia giuridica nei confronti dei terzi.

3. Con il terzo motivo, ci si duole della violazione e falsa applicazione della L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 8, comma 7, e dell’art. 1399 c.c., contestandosi la decisione nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto applicabile l’istituto della ratifica ad una fattispecie di invalidità ex lege non suscettibile di sanatoria, sul rilievo che l’applicazione della norma imperativa e la sanzione della conversione in essa prevista, per il difetto di sottoscrizione di una delle parti, prevale rispetto alla differente ricostruzione operata dalla Corte ed all’applicazione dell’art. 1399 c.c. relativo alla differente ipotesi di inefficacia per difetto di legittimazione del contraente.

4. Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 91 c.p.c. è ascritta alla decisione impugnata, laddove parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite.

5. Quanto al primo motivo, va richiamato il principio reiteratamente affermato da questa Corte secondo cui, qualora sia parte del processo una società, la persona fisica, che, nella qualità di organo della stessa, ha conferito il mandato al difensore, non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, spettando, invece, alla parte che contesta la sussistenza di detta qualità fornire la relativa prova negativa, anche nella ipotesi in cui la società sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, sempre che l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto della società medesima (cfr. in tale senso, tra le altre, Cass. 8.6.2007 n. 13381, Cass. 13.9.2007 n. 19162, Cass. 13.12.2007 n. 26253, Cass. s. u. 1.10.2007 n. 20596, Cass. 18.5.2011 n. 10988, Cass. 7.11.2011 n. 23033).

6. E’ stato ulteriormente chiarito, specificamente in relazione alla posizione di chi non abbia la veste di legale rappresentante della società, che, in tema di società per azioni – secondo la disciplina del capo 5 del titolo 5 del libro 5 del codice civile prima della riforma del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modifiche -, il potere del direttore generale di rappresentare verso l’esterno la società (inclusa la possibilità di rilasciare valida procura “ad litem”) può ritenersi sussistente soltanto se vi sia stata, in tal senso, una specifica attribuzione, statutaria o dell’organo amministrativo, o anche se tale potere inerisca, intrinsecamente, alla natura stessa dei compiti affidatigli (Cass. 27.4.2007 n. 10096; conf. Cass. 17.2.2011 n. 3848).

7. Nella specie è stato affermato dal giudice del gravame come validamente dimostrato che il Presidente del c.d.a., dott. Sudano, nell’ambito dei poteri attribuitigli e con procura rilasciata il 25.3.2008, debitamente autenticata, ha nominato il dott. F. (Direttore Generale) procuratore speciale per l’esercizio in via ordinaria dei poteri relativi alla gestione tecnico amministrativa, con facoltà di rappresentare la società in giudizio innanzi alla Autorità Giudiziaria in Italia o all’estero e ciò è avvenuto in conformità sia a delibera del Consiglio di amministrazione del 21.3.2008, che a previsione statutaria (art. 22 Statuto della società – doc. 14 del fascicolo di 1^ grado e doc. 3 allegato al ricorso per cassazione) contemplante la facoltà di in questione, ossia quella di conferire a dipendenti della società ed anche a terzi procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

8. Peraltro, può essere richiamato, a sostegno di quanto statuito al riguardo dal giudice del gravame, il principio ulteriormente affermato da questa Corte secondo il quale, poichè non può essere attribuita la rappresentanza processuale quando non risulti conferita al medesimo soggetto anche la rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, la procura che conferisca il potere di decidere, a nome della società, le modalità di definizione dei rapporti controversi – se transigere, sottoporre la questione al giudice o agli arbitri, o resistere – non può essere interpretata quale conferimento di rappresentanza di ordine meramente processuale, atteso che l’anzidetto potere di scegliere ed attuare la migliore soluzione dei rapporti stessi rivela tipiche caratteristiche sostanziali e negoziali, comprendendo in sè, e precedendo logicamente, quello di costituirsi in giudizio (cfr. Cass. 22.6.2005 n. 13347, Cass. 20.12.2006 n. 27284, Cass. 20.11.2009 n. 24546).

8. Alla luce dei richiamati principi, il motivo si rivela infondato.

9. Quanto alla doglianza prospettata nel secondo motivo, la forma scritta del contratto di formazione e lavoro è indicata dalla ricorrente come carente, perchè la stessa risulta apposta da chi non aveva il potere di sottoscrizione – anche rispetto alla clausola che determina la specialità del contratto -, ma la sentenza si è incentrata sulla valida ratifica, attraverso Delib. Consiglio di amministrazione della SERIT 16 febbraio 2009, come da verbale in pari data, dei contratti sottoscritti da funzionario cui non era stata appositamente conferito il potere di rappresentanza. Da tale verbale è stata rilevata la sussistenza di espressa dichiarazione di ratifica di tutti i contratti di formazione e lavoro stipulati dalla società, e pertanto la censura – da trattare congiuntamente a quella espressa nel terzo motivo – è superabile alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale di legittimità (cfr. Cass. 25.10.2010 n. 21844, e successivamente, anche Cass. 3.6.2015 n. 11453) secondo cui la ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta “ad substantiam”, stipulato da “falsus procurator”, non richiede che il “dominus” manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto, potendo la ratifica essere anche implicita – purchè sia rispettata l’esigenza della forma scritta – e risultare da un atto che, redatto per fini che sono consequenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del “dominus” incompatibile con quella di rifiutare l’operato del rappresentante senza potere.

Ciò che si è verificato nella specie attraverso la dichiarazione contenuta nel verbale del C.d.a. del 16.2.2009, cui hanno fatto seguito, con ulteriore chiaro valore di ratifica dell’operato del sottoscrittore, atti di indiscussa provenienza della società, quali la iscrizione della S. al libro paga, la redazione dei prospetti di pagamento aventi riferimento alla tipologia CFL del contratto, la comunicazione di cessazione del rapporto in questione.

10. La ricostruzione della Corte non viola, dunque, il principio della necessità di forma scritta del contratto, in quanto sottoscrizione vi è, sebbene di soggetto non legittimato in quanto non dotato del relativo potere di rappresentanza della società, cui è seguita la menzionata ratifica dell’organo legittimato.

11. Infine, la regolamentazione delle spese è consequenziale alla soccombenza, che correttamente è stata ravvisata nel giudizio di merito come relativa alla posizione dell’appellante.

12. Alla stregua delle svolte argomentazioni, deve pervenirsi al rigetto del ricorso.

13. Le spese del presente giudizio di legittimità cedono a carico della, ricorrente e sono liquidate in dispositivo, in favore della società.

13. Sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2018

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