Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2859 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. II, 09/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 09/02/2010), n.2859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato VICICONTE GAETANO;

– ricorrente –

contro

RAG. P.D., non in proprio ma quale curatore del fallimento

soc. coop. a r.l. RIMAGGIO DUE, C.F. (OMISSIS) elettivamente

domiciliato in Roma, viale delle Milizie 38, presso lo studio

dell’avvocato BOGGIA MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato

FABBRI ALBERTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1108/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. BURSESE Gaetano Antonio;

udito l’Avvocato BOGGIA Massimo, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato FABBRI Alberto, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notif. in data 5.3.99 la curatela del Fallimento Soc. COOP. a r.l. RIMAGGIO DUE, citava in giudizio P.V. chiedendo che, previo accertamento che egli occupava senza titolo l’immobile sito nel comune di (OMISSIS), di proprietà della società attrice, fosse condannato all’immediato rilascio dell’immobile stesso libero da persone e cose, in favore della curatela. Il P. si costituiva in giudizio contestando la domanda attrice, deducendo di occupare legittimamente l’immobile in parola in forza dell’avvenuta sua consegna – sia pure in via provvisoria – da parte della stessa Cooperativa, a seguito dell’integrale pagamento del relativo prezzo.

L’adito tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, con sentenza n. 91/2002 del 29.03.02 accoglieva la domanda attrice condannando il convenuto al rilascio dell’unità immobiliare in parole oltre che alla rifusione delle spese processuali. Secondo il primo giudice erroneamente il convenuto si era ritenuto proprietario dell’immobile che gli era stato assegnato solo in via provvisoria, con divieto di assumere la residenza, per cui egli non aveva titolo idoneo a fondare la permanente occupazione dell’immobile che quindi doveva essere rilasciato e restituito alla curatela. Pertanto era improprio il richiamo alla L. Fall., art. 72, comma 4 in quanto il convenuto non era titolare di alcun diritto, reale o obbligatorio, sull’alloggio, trasmessogli dalla fallita a seguito dell’atto del 22.12.93.

Avverso detta decisione il P. proponeva appello, insistendo nelle proprie domande e difese; si costituiva la curatela chiedendo il rigetto dell’impugnazione. L’adita Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 1108/04 depos. in data 13.7.2004 rigettava il gravame, confermando la decisione impugnata e condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado. Ribadiva la corte di merito che l’appellante poteva ritenersi tutt’al più semplice “prenotatario” dell’alloggio nei confronti della Cooperativa, ma non poteva vantare verso di essa alcun diritto al trasferimento, in quanto, al momento della dichiarazione d’insolvenza, egli non era assegnatario in via definitiva, nè aveva ottenuto da parte della Cooperativa alcun impegno assimilabile al preliminare di vendita, che potesse consentirgli, in mancanza dell’opzione di cui alla L. Fall., art. 72, comma 4 da parte del curatore, di resistere alla richiesta di rilascio. Il P. ricorre per la cassazione di tale pronuncia, sulla base di n. 3 censure; l’intimata resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo ed il secondo motivo del ricorso, l’esponente denuncia “la violazione del diritto di proprietà” e la “violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 72”. A suo avviso non era rilevante che la proprietà dell’alloggio non fosse stata definitivamente trasferita da parte della cooperativa con atto formale, avendo i soci corrisposto per intero il prezzo pattuito e comunque adempiuto a tutte le obbligazioni poste a loro carico; era la cooperativa dunque, che era rimasta inadempiente avverso i propri obblighi. Anche se mancava il definitivo passaggio di proprietà dell’alloggio, con l’assegnazione dello stesso era stato comunque conseguito l’oggetto sociale dell’ente in quanto gli immobili erano passati nella disponibilità dei suoi soci.

Deduce altresì il ricorrente che la L. Fall., art. 72, comma 4 va interpretato in armonia con i principi costituzionali in tema di incentivazione all’acquisto della casa di abitazione (art. 47 Cost.). Invero tale principio costituzionale rimarrebbe leso dall’estensione dell’operatività della L. Fall., art. 72 nel caso in cui l’oggetto del contratto di compravendita fosse un immobile di una cooperativa edilizia che avesse già provveduto alle singole assegnazioni e nello specifico, quando per l’acquisto della stessa fosse stato versato l’intero prezzo. Pertanto occorrerebbe riconoscere – in armonia con l’indicato precetto costituzionale – che il socio della cooperativa fallita ha il diritto di occupare l’alloggio anche in mancanza del trasferimento definitivo della proprietà.

Con il terzo motivo del ricorso, infine, l’esponente denuncia la contraddittorietà della motivazione della sentenza. Rileva che la Corte d’Appello, non ha ritenuto applicabile la L. Fall., art. 72, comma 4, ma ciò nonostante ha accolto la domanda della curatela; invero solo il ricorso a tale norma avrebbe giustificato la pronuncia di rilascio dell’immobile.

Le indicate censure – che possono essere esaminate congiuntamente stante la loro stretta connessione – non possono essere condivise.

Occorre puntualizzare e ribadire – in aderenza con la giurisprudenza di questa S.C. – che, come hanno osservato i giudici di merito, l’acquisto dell’alloggio si verifica, con la stipulazione del contratto di mutuo individuale, “restando in proposito ininfluente che il socio, prima dell’apertura della procedura concorsuale, abbia ricevuto la consegna dell’unità abitativa o che sia avvenuta l’assegnazione della stessa o che siano state pagate quote del mutuo, prima del frazionamento individuale di quest’ultimo”. (Cass. n. 5346 del 02/06/1999 ; Cass. n. 2969 del 20/03/1998; Cass. n. 3030 del 16.3.2000; Cass. 3150 del 5.3.2001).

E’ certamente errato quindi l’assunto dell’esponente – privo di alcun riferimento normativo – secondo cui il trasferimento della proprietà degli alloggi ai soci coincide con l’effettivo conseguimento dello scopo sociale attraverso la mera occupazione dei singoli manufatti.

Quanto alla censura riguardante la non applicabilità nella fattispecie della L. Fall., art. 72 con la consequenziale reizione della domanda avanzata dalla curatela, essa appare altrettanto infondata, se non altro perchè parte da un presupposto del tutto erroneo: invero entrambe le sentenze dei giudici di merito si fondano non già sull’applicazione di tale norma, ma bensì sulla “inidoneità del titolo opposto alla curatela a fondare la permanente occupazione dell’immobile”.

Ed invero nessun titolo si era formato a favore del P., mero prenotatario, in ordine all’occupazione dell’immobile, la cui consegna era avvenuta in via temporanea e provvisoria per finalità (rilievi, etc.) che esulavano da qualsiasi rilevanza giuridica.

Correttamente i giudici di merito, in carenza di titolo che potesse legittimare l’occupazione hanno accolto la domanda di rilascio.

Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato. Sussistendo giusti motivi, attesa la peculiarità delle questioni trattate, si ritiene di compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, compensando le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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