Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2859 del 07/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2859 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA

sul ricorso 6397-2008 proposto da:
RAMPIONI FABIO C.F.RMPFBA64E12H501E il quale elegge
domicilio presso il suo studio in ROMA, V.LATTANZIO 9,
rappresentato e difeso da se stesso, unitamente
all’avvocato CAPPELLI ROBERTO;
– ricorrente 2013
2604

contro

COND VIA PALESTRO 9 ROMA, IN PERSONA DELL’AMM.RE P.T.
P.I.80092260889, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA MONTE BIANCO 75, presso lo studio dell’avvocato
LAURO GROTTO GAETANO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 07/02/2014

- controrícorrente non chè contro

CAVALLETTI GIORGIO, CAVALLETTI ALESSANDRO;
– intimati –

avverso la sentenza n.4774/05 della CORTE DI APPELLO

n. 199/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata
il 17/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/12/2013 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato Rampioni Fabio difensore di se
stesso, che interviene durante la relazione, la Corte
lo ammette, e chiede l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

DI ROMA, dep. il 9/11/05, nonché avverso la sentenza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Roma, in parziale
domanda

proposta nei confronti del

accoglimento della
Condominio di Via

• Palestro n.9 in Roma da Fabio Rampioni e Patrizia Rampioni,

nella misura di lire 43.121.220, oltre

accessori e spese,

derivanti dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare
del fabbricato nell’appartamento sito all’ultimo piano di cui
gli attori erano comproprietari.
Dichiarava chiuso il procedimento promosso ex art. 669
duodecies cod. proc. civ. di attuazione del provvedimento
emesso ai sensi dell’art. 700 cod. proc.

civ., con il quale

era stata ordinata l’esecuzione delle opere urgenti necessarie
ad eliminare tali infiltrazioni, dando

atto dell’avvenuto

rimborso da parte del convenuto del costo dei lavori eseguiti
dagli attori.
Avverso tale decisione proponeva appello il Condominio, mentre
gli attori proponevano : appello incidentale con comparsa di costituzione
depositata il 23 aprile 2002, successivamente

alla udienza di

comparizione del 21 settembre 2001, che peraltro era stata
differita ex art. 168 bis ultimo comma cod. proc. civ. al

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giugno 2002, nonchè autonomo atto di appello prospettando
doglianze analoghe alle precedenti.
Con sentenza non definitiva del 29 settembre 2005 la Corte di
appello di

Roma

dichiarava inammissibili gli appelli incidentali
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condannava il convenuto al risarcimento dei danni liquidati

proposti da Fabio Rampioni e Patrizia Rampioni sul rilievo che
tali impugnazioni erano state proposte il 23 aprile 2002
oltre il termine di venti giorni prima della udienza di
comparizione del 21 settembre 2001.

reiterato l’eccezione di litispendenza, i Giudici disponevano,
con riferimento al secondo motivo di gravame con il quale
l’appellante aveva dedotto la estinzione del credito in forza
di successivi pagamenti, la rimessione della causa sul ruolo
allo scopo di verificare i presupposti per la sospensione o
per la eventuale riunione del presente giudizio in relazione
ad altro giudizio pendente in grado di appello (n. 8484/04)
relativo alla sentenza n. 21271/04 del tribunale di Roma
emessa nei confronti del Condominio avente a oggetto il
risarcimento dei danni per la medesima causale instaurato
dagli attori nonchè dal padre Sauro Rampioni, nel quale venne
conclusa nel maggio 1996 transazione fra il Condominio e
Fabio Rampioni
Con sentenza definitiva del 22 novembre 2006 la Corte di appello
di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado,
dichiarava cessata la materia del contendere fra il Condominio e Patrizia
Rampioni; condannava il Condominio al pagamento in favore di
Fabio Rampioni della complessiva somma di euro 8.680,57,oltre
interessi.
Per quel che riguardava la posizione di Patrizia Rampioni, era
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Disatteso il motivo con il quale il Condominio aveva

risultata l’avvenuta transazione conclusa il 30-6-12005 dagli eredi
della predetta e dal padre Sauro nel giudizio di appello n. 8484/2004,
poi interrotto per la morte della predetta, avverso la sentenza del
tribunale di Roma ( proc. n. 12304/1992) : poiché tale transazione aveva

nel presente giudizio era venuta meno la materia del contendere. Dopo
avere precisato che la comproprietà del bene non comportava la
solidarietà attiva dei comunisti relativamente al diritto al risarcimento
dei danni a esso inerenti, era disattesa l’eccezione formulata da Fabio
Rampioni, il quale aveva sostenuto di avere diritto
all’integrale risarcimento dei danni osservando che la
transazione intercorsa con Patrizia Rampioni non poteva valere nei suoi
confronti.
Tenendo conto e detraendo la somma di lire 15.000.000 erogata a
favore di Fabio Rampioni in esecuzione della precedente transazione
con il medesimo intervenuta nel maggio 1996, previa rivalutazione dal
momento della corresponsione, il danno era determinato nel complessivo
importo di lire 27.804.700 pari a euro 14.359,92, per cui la quota al
medesimo spettante era pari al 50% ed era quantificata nell’ammontare,
già rivalutato, di euro 8.680,57
2.- Avverso le predette decisioni propone ricorso per cassazione Fabio
Rampioni sulla base di nove motivi.
Resiste con controricorso il Condominio di Via Palestro n.9 in Roma.

MOTIVI DELLA DECISIONE
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riguardato la quota di pertinenza di Patrizia, in relazione a questa

1.1. – Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione
dell’art. 343 cod. proc. civ. censura la decisione gravata che aveva
• dichiarato inammissibile l’appello quando esso era stato proposto

dell’art. 168 bis quinto comma cod. proc. civ.
1.2. – Il motivo è fondato
Deve ritenersi tempestivo l’appello incidentale proposto con comparsa
depositata assumendo a parametro temporale di riferimento per il rispetto
del termine decadenziale dei “venti giorni prima” non già la data fissata
nell’atto di appello, ma quella alla quale sia stata differita quando il
differimento sia avvenuto nell’esercizio del potere attribuito dal quinto
comma dell’art. 168 bis cod. proc. civ., secondo quanto previsto
dall’art. 166 cod. proc. civ.- richiamato dall’art. 343 cod. proc. civ.(

per la costituzione del convenuto( Cass. 9351/2003;8897/2005).
Nella specie, gli appelli incidentali erano stati proposti nel
termine di venti giorni prima della data alla quale l’udienza era stata
differita (13

giugno 2002) dal Presidente della Corte di

appello in virtù del potere di cui alla citata norma.
2.- Il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli
artt. 345 e 346 cod. proc. civ., censura la sentenza che aveva posto a
base della decisione una domanda proposta per la prima volta in sede di
gravame, con il quale il Condominio aveva chiesto il rigetto della
domanda di risarcimento dei danni invocando i pagamenti effettuati, fra
l’altro relativi ad altro giudizio, mentre la domanda di primo grado era
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tempestivamente venti giorni prima dell’udienza fissata ai sensi

stata rinunciata perché non riproposta in appello.
3.- Il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza e del procedimento
( in relazione agli artt. 51, 158, 168 cod. proc. civ e 36 disp. att.)
• per omesso inserimento nel fascicolo di ufficio della istanza di

la sentenza non definitiva, trattandosi di atto che ineriva alla regolare
costituzione del giudice.
4.-

Il quarto motivo (violazione e falsa applicazione

di norme

processuali, in relazione agli artt. 75,100, 156 e 324 cod. proc. civ.)
censura la sentenza impugnata laddove con motivazione incomprensibile
aveva disatteso la eccezione circa la regolare costituzione dei difensori
del Condominio nel giudizio primo grado e non aveva verificato la
costituzione dell’amministratore in quello di appello, atteso che
mancavano agli atti il verbale assembleare di nomina del soggetto che
aveva materialmente sottoscritto il mandato difensivo conferito in primo
grado al difensore del Condominio e di autorizzazione all’amministratore
per proporre l’appello.
5.- Il quinto motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli
artt. 345 3 346 cod.proc. civ., censura la sentenza che aveva posto a
base della decisione una domanda proposta per la prima volta in appello
laddove era stata chiesta la declaratoria di pagamenti effettuati a vario
titolo a favore degli attori.
6.- Il sesto motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli
artt. 356, 359 e 184 cod.proc. civ., censura la sentenza che aveva
consentito il deposito dell’originale sottoscritto della transazione
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astensione dei magistrati componenti il primo Collegio che aveva deciso

conclusa dagli eredi di Patrizia Rampioni, nonostante che la parte fosse
ormai decaduta, posto che nel termine perentorio assegnato in precedenza
era stato depositato soltanto una copia non sottoscritta del documento.
7.- Il settimo motivo ( violazione e falsa applicazione dell’art. 2729

valutazione del contenuto della transazione conclusa nel 1996 da Fabio
Rampioni con il Condominio .
8.- L’ottavo motivo denuncia la nullità della transazione conclusa nel
2005, nella quale era coinvolto l’interesse di un minore, senza la
preventiva autorizzazione del giudice tutelare.
9.- Il nono motivo denuncia : il vizio di extrapetizione della sentenza
che aveva rilevato di ufficio la natura non solidale dell’obbligazione
posta a carico del Condominio; l’obbligazione, avendo a oggetto un
immobile in comproprietà, era indivisibile e doveva essere
necessariamente solidale; la transazione non ha effetto nei confronti
degli altri creditori se questi non ne vogliano approfittare.
10.- Va esaminato il quarto motivo che ha priorità logico giuridica
rispetto agli altri.
Il motivo è fondato nei limiti in cui si dirà.
a) Nelle controversie non rientranti tra quelle che può autonomamente
proporre ai sensi del primo comma dell’art. 1131 cod. civ.
l’amministratore di condominio non è, legittimato a resistere in
giudizio per il condominio senza autorizzazione dell’assemblea, atteso
che “ratio” del secondo comma dello stesso art. – che consente di
convenire in giudizio l’amministratore per qualunque azione concernente
6

cod. civ., erronea e contraddittoria motivazione), denuncia l’erronea

le parti comuni dell’edificio – è soltanto quella di favorire il terzo il
quale voglia iniziare un giudizio nei confronti del condominio,
consentendogli di notificare la citazione al solo amministratore anzichè
citare tutti i condomini, mentre nulla, nella stessa norma, giustifica la

resistere in giudizio senza essere a tanto autorizzato dall’assemblea(
Cass. 22294/2004) . D’altra parte, l’amministratore del condominio,
nelle materie che esorbitano dalle sue attribuzioni, può costituirsi in
giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva
autorizzazione dell’assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la
necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, per
evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero
di impugnazione ( Cass. 18331/2010).
b) Nella specie, dagli atti non risulta la delibera dell’assemblea del
Condominio di conferimento all’amministratore dell’incarico di
costituirsi e resistere nel giudizio di primo grado né quella che lo
autorizzava a proporre appello : nella controversia in esame, che ha a
oggetto il risarcimento dei danni derivanti dalle cose comuni, si rendeva
necessaria l’autorizzazione dell’assemblea che avrebbe dovuto deliberare
circa le determinazioni da assumere sulla lite instaurata contro il
Condominio, dovendo qui accennarsi che la deliberazione

di

autorizzazione o di ratifica dell’assemblea del condominio relativa
alla costituzione dell’amministratore nel giudizio di cassazione,
operando soltanto per la rispettiva fase del

procedimento, non sana la

mancanza della preventiva autorizzazione

assembleare concernente
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conclusione secondo cui l’amministratore sarebbe anche legittimato a

l’appello formulato dallo stesso amministratore avverso la sentenza di
primo grado ( Cass. 15838/2012).
Ciò posto, peraltro, occorre considerare che :
– 1) per quanto riguarda la invalidità della costituzione nel giudizio di

controparte e non dal soggetto direttamente interessato al corretto
esercizio del diritto di difesa, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare
che la decisione assunta dal tribunale fosse stata condizionata
dall’espletamento di attività difensive ( proposizione di eccezioni non
rilevabili di ufficio ; articolazione e produzione di mezzi istruttori),
che altrimenti non avrebbero potuto trovare ingresso nel processo e che
fossero risultate decisive per l’esito del lite : tale onere non è stato
ottemperato, per cui la doglianza va disattesa.
2) deve, invece, ritenersi fondata la censura con la quale è stata
dedotta la carenza di legittimazione processuale dell’amministratore
relativamente alla proposizione dell’appello; pertanto, la Corte di
appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello principale del
Condominio, atteso che sarebbe stata necessaria l’autorizzazione o la
ratifica da parte dell’ assemblea mentre, per quel che si è detto in
occasione dell’esame del primo motivo, avrebbe dovuto esaminare quelli
incidentali.
11. Il secondo, il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavo e il nono
motivo sono assorbiti.
12.- Deve, infine, rigettarsi il terzo motivo.
La richiesta di astensione di un componente del Collegio deve ritenersi
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primo grado del Condominio, che nella specie è stata denunciata dalla

nella specie del tutto irrilevante, non essendo stato dedotto che il
magistrato avesse un interesse tale da fargli assumere la qualità di
parte. Ed invero, va ricordato che l’inosservanza dell’obbligo
* dell’astensione determina la nullità del provvedimento adottato solo

interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di
parte del procedimento; in ogni altra ipotesi, invece, la violazione
dell’art. 51 cod. proc. civ. assume rilievo solo quale motivo di
ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza,
qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell’organo decidente e
sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata
proposizione di detta istanza non determina la nullità del provvedimento
( S:U. 10071/201; 26976/2011; 12263/2009).
Le sentenze non definitiva e la definitiva vanno cassate in
relazione ai motivi accolti; va dichiarato ex art. 382 cod. pro civ.,
l’inammissibilità dell’appello proposto dal Condominio con rinvio, anche
per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello
di Roma che dovrà decidere circa l’appello incidentale.

P.Q.M.
Accoglie il primo e il quarto motivo, per quanto in motivazione, del
ricorso rigetta il terzo, assorbiti gli altri

cassa le

sentenze

impugnate in relazione ai motivi accolti, dichiara inammissibile
l’appello proposto dal Condominio e rinvia, anche per le spese della
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nell’ipotesi in cui il componente dell’organo decidente abbia un

presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Roma per
l’esame degli appelli incidentali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 dice

• Il Cons. estensore

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