Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2859 del 06/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2859 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: FALABELLA MASSIMO

Data pubblicazione: 06/02/2018

ORDINANZA
sui ricorso 67 2017 propogro dr

TORRELLI AN GELO A NTO N I( ),clettivamente

domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato MASSIMILIANO
DI SCIPIO;
– ricorrente contro
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, quale società
incorporante EQUITALIA CENTRO SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

(

PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO
MARIA PAPA MALATESTA, che la rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 882/2016 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/11/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO
FALABELLA;
dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento
in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del
Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA
1. — E’ oggetto di ricorso per cassazione la sentenza della Corte
di appello di L’Aquila del 19 agosto 2016 con cui è stata respinta
l’impugnazione spiegata da Torrelli Angelo Antonio avverso altra
pronuncia, resa dal Tribunale di Teramo. Detto Tribunale, statuendo nel
contraddittorio tra il predetto Torrelli ed Equitalia, aveva rigettato la
querela di falso proposta dal primo con riguardo all’attestazione
contenuta nella relazione di notificazione di due cartelle esattoriali:
attestazione secondo cui l’odierno ricorrente non risiedeva in Teramo,
nel luogo della tentata notifica, ma a L’Aquila.
2. –

Il ricorso si fonda su di un unico motivo che è illustrato da

memoria. Ad esso resiste, con controricorso, Equitalia.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. — Il motivo è così rubricato: «Omessa declaratoria di
cessazione della materia del contendere; omessa declaratoria
dell’esistenza e fondatezza del diritto azionato; nullità della sentenza per
error in procedendo; violazione artt. 99, 100, 112, 324 c.p.c. in relazione
2

L’AQUILA, depositata il 19/08/2016;

all’art. 360 sub 4».
Rileva l’istante che la Commissione tributaria regionale di
L’Aquila aveva dichiarato, con pronuncia passata in giudicato,
l’inesistenza giuridica degli atti esattoriali, avanti ad essa impugnati, per

agire all’appellante, posto che le attestazioni impugnate per falso si
riferivano alla notificazione di atti che erano privi, oramai, di alcuna
efficacia. Il ricorrente deduce di aver evidenziato la sopravvenuta
carenza del proprio interesse nella comparsa conclusionale depositata
nel giudizio di appello; assume pure di aver provveduto a produrre la
sentenza della Commissione tributaria (incombente cui non aveva in
precedenza dato corso, dal momento che quest’ultimo provvedimento
era stato depositato dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni).
2. — Il ricorso è inammissibile.
Esso sconta, anzitutto, un difetto di autosufficienza, in quanto
l’istante omette di trascrivere il contenuto delle deduzioni, circa il venir
meno del proprio interesse, che assume di aver svolto nella comparsa
conclusionale: ciò evidenzia una carenza di specificità dell’impugnazione
con riguardo al profilo dedotto, rimasto del tutto estraneo al decisum
della Corte di appello.
A fronte dell’insussistenza di una comune linea processuale delle
parti con riguardo alla sopraggiunta pronuncia della Commissione
tributaria non può poi prospettarsi la cessazione della materia del
contendere. Come è noto, infatti, quest’ultima presuppone che le parti si
diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione
sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono al giudice conformi
conclusioni in tal senso (per tutte: Cass. 9 giugno 2016, n. 11813; Cass.
17 agosto 2015, n. 16886).
Può certo farsi astrattamente questione del fatto che con la
3

nullità assoluta della notifica: ciò avrebbe fatto venir meno l’interesse ad

sentenza della Commissione tributaria regionale sia venuto meno
l’interesse del ricorrente ad ottenere la pronuncia di merito sulla querela
di falso (ciò che del resto, lo stesso istante prospetta a pagg. 8 s. del
ricorso, avendo proprio riguardo alla mancata adesione della

da parte della Corte distrettuale, di pronunciare la cessazione della
materia del contendere).
Peraltro, il ricorrente non ha alcun interesse a impugnare la
pronuncia della Corte di appello con riguardo al profilo che si è indicato
(quello — il gioco di parole è qui inevitabile — della sopravvenuta sua
carenza di interesse alla pronuncia di gravame). Come è stato
giustamente ricordato dalla controricorrente, il principio contenuto
nell’art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per
resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio
di impugnazione, in cui l’interesse ad impugnare una data sentenza o un
capo di essa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale
accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e
non può consistere nella sola correzione della motivazione della
sentenza impugnata ovvero di una sua parte

(ex plurimis: Cass. 15

gennaio 2016, n. 594; Cass. 27 gennaio 2012, n. 1236). Nel caso in
esame, il ricorrente non è stato in grado di indicare quale risultato utile
avrebbe conseguito dalla declaratoria di inammissibilità dell’appello per
la sopravvenuta carenza di interesse; è evidente, del resto, che l’utilità in
questione non possa nemmeno correlarsi alla pronuncia in punto di
spese, giacché — come è del tutto evidente — la richiamata statuizione
di inammissibilità determinerebbe che i costi processuali vadano
riversati, sulla base del principio di soccombenza, su Torrelli: onde la
condanna adottata, nei confronti di questo, da parte del giudice di
appello, risulterebbe comunque conforme al diritto.
4

controparte alla propria prospettazione e alla conseguente impossibilità,

3. — Il ricorso è dunque inammissibile.
4. — Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, secondo soccombenza.
P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in
favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,
che liquida in C 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in C 100,00, ed agli
accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115
del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 Sezione

La Corte

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA