Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28589 del 20/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28589 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PICCIALLI LUIGI

SENTENZA

sul ricorso 1985-2008 proposto da:
PEGASUS SRL 09312740153, IN PERSONA DELL’AMM.RE UNICO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S AGATONE PAPA
50, presso lo studio dell’avvocato MELE CATERINA,
rappresentata e difesa dagli avvocati MARTINO ANTONIO,
FERRUTI GIULIO EUGENIO MARIA;
– ricorrente –

2013
2480

contro

TRADE-BUSINESS & MANAGEMENTS SPA (GIA’ CANTIERI
SANGERMANI S.R.L.) P.I. 01078000997, IN PERSONA DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMM.NE , elettivamente

Data pubblicazione: 20/12/2013

-

domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo
studio dell’avvocato VAIANO DIEGO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato DEMARTINI FRANCESCO;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1204/2006 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/11/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
PICCIALLI;
udito l’Avvocato Martino Antonio unitamente all’Avv.
Ferruti Giulio E.M. che hanno chiesto l’accoglimento
del ricorso;
udito l’Avv. Demartini Francesco difensore della
controricorrente che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di GENOVA, depositata il 02/12/2006;

t

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 21.9.2000 la società Pegasus s.r.l. citò al giudizio del Tribunale di
Chiavari la società Cantieri Sangermano s.r.1.,a1 fine di sentirla condannare al pagamento
della somma di £ 1.235.713.254,oltre agli interessi legali ed al risarcimento dei danni,a
titolo di restituzione degli acconti,comprensivi della diretta fornitura di materiali e

sostenendo che il relativo contratto,stipulato nel secondo semestre del l 988,dopo
l’intestazione dal 9.8.1989 ad essa acquirente dell’imbarcazione, che tuttavia aveva
palesato difetti costruttivi, era stato convenzionalmente risolto verso la fine del 1994.
Costituitasi la convenuta,chiese il rigetto della domanda,fornendo una diversa versione
della vicenda,secondo cui l’imbarcazione,oggetto di appalto,pur essendo stata solo
parzialmente pagata,con versamento di un acconto di £ 186.956.522 e di £ 71.043.478 per
I.VA.,e costruita senza vizi di sorta,era stata concessa in uso temporaneo,per ragioni di
amicizia, all’arch. Franco Donà,sostanziale committente quale socio totalitario della società
Pegasus, e che successivamente tra le due società era intervenuta una transazione,su
proposta del legale rappresentante della Pegasus Gianvittorio Cereghino,accettato da quello
della Cantieri Sangermano,con la quale si era convenuto di compensare le ingenti spese di
custodia,varo,alaggio e manutenzioni ordinarie e straordinarie, sostenute da quest’ultima
con le somme sopra indicate versatele dalla committente.
All’esito di istruttoria orale e consulenza grafica,ad oggetto del disconosciuto documento
prodotto a comprova dell’eccepita transazione,con sentenza del 23.9-28.10.2003 l’adito
tribunale respinse la domanda,ritenendo fondata l’eccezione sopra esposta.
A seguito dell’appello proposto dalla soccombente,cui aveva resistito l’appellata,la Corte di
Genova,con sentenza del 18.10-2.12.2006 respingeva il gravame,condannando l’appellante
alle spese del grado.

1

dotazioni, corrisposti per l’acquisto di una imbarcazione in corso di costruzione,

La corte suddetta,pur ritenendo fondato il capo d’impugnazione che aveva contestato
l’ammissibilità,per tardività delle relativa articolazione,della prova testimoniale ammessa
su istanza della convenuta e non decisive le doglianze relative all’utilizzazione del libero
interrogatorio del legale rappresentante della convenuta ed alla valutazione della mancata
comparizione a rendere quello formale da parte del legale rappresentante

eccepiti dalla convenuta,sulla scorta di una lettera sottoscritta dal Cereghino,da considerarsi
riferibile alla qualità di legale rappresentante in carica della società Pegasus,la cui
sottoscrizione,oggetto di disconoscimento,era stata positivamente verificata in sede di
consulenza grafica.
Avverso tale sentenza la società soccombente ha proposto ricorso per cassazione,affidato a
quattro motivi,cui ha resistito l’appellata con rituale controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2702
c.c.,101 e 115 c.c. e 111 Cost.,per disparità di trattamento delle parti nel processo nonché
omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo.
Come si rileva dai quesiti ex art. 366 bis c.p.c.,le censure attengono alla ritenuta riferibilità
della proposta transattiva alla società Pegasus, ritenendolo sottoscritto dal Cereghini quale
legale rappresentante della stessa,anziché,come si sostiene,in proprio, ed all’avere il
giudice di merito indebitamente posto la società attrice,di fronte all’alternativa
suddetta,pur essendo il documento firmato da un terzo.
Con il secondo motivo si deduce, formulando corrispondente quesito,violazione
dell’art.1388 in rel. agli artt. 2702 e 1967 c.c.,dolendosi,della ritenuta sussistenza della
prova scritta della transazione ascrivibile alla società attrice,pur mancando nella ritenuta
proposta alcuna spendita del nome della medesima da parte della persona fisica che ne
aveva la rappresentanza organica.
2

dell’attrice,riteneva comunque provata l’avvenuta stipulazione della transazione,nei termini

I due anzidetti motivi,da esaminare congiuntamente per la stretta connessione,non
meritano accoglimento.
La Corte di merito ha confermato la riferibilità alla Pegasus della proposta transattiva, poi
accettata dalla Cantieri Sangermano,sulla scorta di un insindacabile accertamento di fatto,
basato sul contenuto del documento,nel quale l’inequivoco riferimento al contratto

in proprio, bensì in nome e per conto della prima,di cui era all’epoca — come è
incontroverso – legale rappresentante,contesto nel quale l’espressa spendita del nome della
rappresentata società ( anche a prescindere dalla circostanza,dedotta in controricorso, della
presenza di un timbro lineare della Pegasus s.r.l. sottostante la firma) è stato ritenuta non
strettamente indispensabile,con valutazione di merito esente da vizi logici,come tale
insindacabile nella presente di legittimità.
Risulta pertanto inammissibile il primo quesito di diritto (“Dica la Corte di Cassazione

se,ai sensi dell’art. 2702 c.c.,uno scritto formato in proprio da una persona fisica
costituisca prova legale della provenienza delle dichiarazioni in esso contenute dalla
persona giuridica di cui il sottoscrittore sia rappresentante organico”),siccome basato su
una premessa (quella che il Cereghino avesse agito in proprio) meramente assertiva,
costituente una vera e propria petizione di principio, relativa alla tesi dedotta (la terzietà
del suddetto),con conseguente inammissibilità anche del successivo,funzionale alla
lamentata violazione dei principi di parità di trattamento delle parti e di disponibilità della
prova,anch’esso presupponente detta terzietà.
Coerentemente alla ritenuta riferibilità del documento alla società,del tutto corretto deve
ritenersi l’interpello,da parte del giudice di merito,della Pegasus circa il riconoscimento o
il disconoscimento,ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c.,dell’autenticità
(poi positivamente verificata) della sottoscrizione ascritta al Cereghino.

3

intercorso tra le due società implicava chiaramente come la persona proponente agisse non

Altrettanto inammissibile,sotto il profilo di cui all’art. 360 coI n. 5,in relazione all’art. 366
bis c.p.c.,è il primo mezzo d’impugnazione,per difetto del “momento finale di sintesi”,
quale parte autonoma e conclusiva del motivo,che avrebbe dovuto evidenziare in modo
chiaro il fatto controverso e decisivo in ordine al quale la motivazione sarebbe stata
omissiva o illogica (v.,tra le altre,Cass. nn. 24255/11,4556/09,S.U. 16528/08).

stabilire se,in mancanza di spendita del nome della società rappresentata,i1 documento
possa considerarsi prova scritta della contenuta proposta transattiva,valgano le
considerazioni in precedenza esposte,comportanti,nella particolarità della fattispecie
esaminata,l’adeguatezza e correttezza della risposta positiva fornita dai giudici di merito.
Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 1967 c.c. con connessa carenza di
motivazione,censurando la qualificazione in termini di transazione dello scritto in questione
e chiedendo,ex art, 366 bis c.p.c.,di stabilire se tale natura possa ravvisarsi dal documento
“a prescindere dalla qualificazione della sua natura giuridica e dalla specificazione della
funzione probatoria ad esso attribuiti”.
Il motivo è infondato,anzitutto in linea di principio,considerato che l’accertamento della
natura transattiva del contratto,desunto dall’acquisita prova scritta,non richiede
necessariamente che nel documento le parti abbiano espressamente attribuito tale
qualificazione alla convenzione,con lo specifico nomen iuris, e previsto la funzione
probatoria del relativo scritto (non richiesto ad substantiam),non esigendo la transazione
l’impiego di formule sacramentali, essendo invece sufficiente che dallo stesso sia
desumibile la prova che le parti abbiano inteso comporre o prevenire una controversia,
addivenendo a reciproche concessioni,come previsto dall’art. 1965 c.c.
A tanto aggiungasi l’infondatezza,anche in punto di fatto,della censura,atteso che,come si
rileva dalla motivazione della sentenza impugnata (pag. 10,settimo ed ottavo rigo),nel caso
di specie il documento conteneva l’espressa proposizione conclusiva che “Null’altro sarà
4

Quanto al quesito,con il quale si conclude il secondo motivo,con il quale si chiede di

dovuto tra le parti,stanie l’intervenuta transazio

ne “così indicando anche la qualificazione
transattiva ,volutamente attribuita alla con venzione.
Con il quarto motivo,ínfine,sí deduce,con

form ulazione di corrispondente quesito, falsa
applicazione degli artt. 1965,1967,296711 CO.
e 1325 nn.1,2,3 c.c. e connessa carenza di
motivazione,sostenendo la non riscontrabilità nel documento,o comunque,la mancata
esplicitazione al riguardo da parte del

ci;
gi1-1-1 di merito,di tutti gli elementi del negozio
—ee

Anche tale motivo è infondato,considerat° che la corte di merito ha correttamente
rítenuto,dopo aver riportato i1 contenuto del do
cumento nelle sue parti salienti (prevedenti
la risoluzione del contratto,i1 diritto della Cantieri Sangermano di trattenere,per tutti i danni
sofferti,gli acconti versati dalla Pegasus,e quanto

da questa altrimenti fornito,oltre alla già

riferita proposizione conclusiva),eome dallo scritto fossero desumibili tutti i connotati
essenziali del negozio previsto dall’a rt. 1967

c.c.,vale dire il riferimento all’insorta

controversia,la volontà delle parti di comp orla
mediante le reciproche concessioni

ed il nuovo regolamento di interessi,

( a liq uo

dato,aliquo retento),in virtù delle

quali,risolvendosi il rapporto,una parte rin
pretese risarcitorie

_
unziava alla ripetizione degli acconti e l’altra alle
connesse all’uso dellk
‘- -arcazione.

Il ricorso va,conclusívamente,respinto.
Le spese,infine,seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrent

CORTE SUPREMA Di CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso
l’Agenzia del ls Entrate di Roma 2
versate
serift.-.5 4 al n. s51 0-(3210
2…r..//
IL FUNZIJII O

e al rimborso delle spese del giudizio in

favore della controricorrente,in misura di Complessivi C 12.200,00,di cui 200 per
esborsi,oltre accessori di legge.

transattivo.

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