Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28588 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. III, 29/10/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 29/10/2019), n.27588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20191-2017 proposto da:

B.E., nella qualità di erede di M.R.,

socio accomandatario della Soc. MICA. SAS DI M.R.

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIVITELLA D’AGLIAN0, 22,

presso lo studio dell’avvocato BARBARA BALBONI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MICHELE TROISI;

– ricorrente –

contro

C.M.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 262/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 17/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/03/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 364/2008, il Tribunale di Nocera Inferiore accoglieva l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da C.M.R., avverso il decreto ingiuntivo n. 11/2002 notificato dalla MI.CA. s.a.s. di M.R. per il mancato pagamento della somma di Euro 24.421,24. Il Tribunale, in particolare, accertava che il credito azionato risultava estinto già prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto (in proposito valorizzando le risultanze della CTU, la quale però aveva prospettato tre possibili soluzioni della vicenda de qua, concernente i rapporti di dare e avere per forniture di carne). Avverso tale sentenza, la MI.CA s.a.s. proponeva impugnazione innanzi alla Corte d’Appello di Salerno e C.M.R. si costituiva in giudizio al fine di ottenere il rigetto del gravame.

2. Con sentenza n. 262/2017, la Corte d’Appello di Salerno rigettava il gravame e condannava la parte appellante alle spese riportandosi sia in motivazione che in dispositivo a risultanze di una diversa controversia.

3. Con ricorso notificato in data 26/07/2017, B.E., nella qualità di erede di M.R., socio accomandatario della MI.CA. s.a.s. di M.R. (nel frattempo deceduta), cancellata dal registro delle imprese in data (OMISSIS) per mancata ricostituzione della pluralità dei soci, impugna la sentenza n. 262/2017 della Corte d’Appello di Salerno, deducendo quale unico motivo di ricorso l’inesistenza di una valida motivazione.

4. Assume la ricorrente, subentrata nel rapporto quale erede dell’accomandataria deceduta, che nella motivazione della sentenza, che nel preambolo descrive correttamente i fatti di causa, è rinvenibile il corpo di un differente giudizio, intercorso tra parti totalmente estranee al processo de quo (appello avverso la sentenza n. 314/2008 del Tribunale di Salerno, proposto da Benivento Trasporti P.S.C. s.r.l. contro Aviva Italia s.p.a.). La parte intimata non ha notificato controricorso. Il PM ha concluso come in atti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e la violazione dell’art. 132 c.p.c. per mancanza della motivazione e per motivazione apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, laddove la Corte d’Appello, dopo aver correttamente riportato le parti del giudizio e la descrizione sommaria dei fatti di causa e dei motivi di gravame, espone nella motivazione e nel dispositivo argomentazioni motivazionali e nominativi di parti relativi ad altro e diverso giudizio.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. La sentenza è nulla perchè nella parte motiva, come anche nel dispositivo, viene fatto riferimento a una diversa controversia: la pronuncia pertanto è priva degli elementi necessari per la formazione del giudicato sul rapporto controverso ed è, quindi, affetta da nullità insanabile che, nel corso del processo può essere rilevata d’ufficio dal giudice dell’impugnazione, determinando in sede di legittimità, la cassazione con rinvio affinchè si possa procedere alla sua rinnovazione (Sez. 5, Sentenza n. 15002 del 17/07/2015; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 6162 del 17/03/2014).

1.3. Il Giudice del rinvio, in ogni caso, sarà tenuto a considerare se la ricorrente, quale erede dei soci della società cancellata per morte dei soci e mancata ricostituzione della sua compagine sociale, abbia interesse ad agire, poichè in questo giudizio intende far valere il credito di una società che si è estinta.

2. Conclusivamente il ricorso va accolto; cassa e rinvia alla corte d’appello di Salerno, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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