Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28587 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/12/2020, (ud. 21/10/2020, dep. 15/12/2020), n.28587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15370/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

M.A., rappresentato e difeso, per procura speciale in

atti, dagli Avv.ti Nino Scripelliti, Elena Bellandi ed Ornella

Manfredini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in

Roma, via G. Belli, n. 36;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana n. 56/09/2012, depositata l’8 giugno 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre

2020 dal Consigliere Michele Cataldi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate ha notificato ad M.A., che esercita l’attività di tassista nella città di (OMISSIS), un avviso d’accertamento con il quale, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies, convertito, con modifiche, nella L. 29 ottobre 1993, n. 427, ha rideterminato in maniera induttiva, per l’anno d’imposta 2003, i ricavi del contribuente ed ha accertato, ai fini Irpef, un maggior reddito imponibile e, ai fini Irap, un maggior valore della produzione, con conseguente quantificazione delle maggiori imposte dovute, oltre ad interessi e sanzioni.

2. Avverso tale accertamento il contribuente ha proposto ricorso, dinnanzi la Commissione tributaria provinciale di Firenze, che lo ha parzialmente accolto, ritenendo sussistenti i presupposti dell’accertamento analitico induttivo praticato dall’Ufficio e condividendo la metodologia utilizzata per la quantificazione dei maggiori ricavi, che ha però ridotto, in conseguenza della determinazione del costo medio di ciascuna corsa, quantificato in misura minore rispetto a quella ipotizzata nell’atto impositivo.

3. Il contribuente ha proposto appello principale avverso la sentenza di primo grado e l’Amministrazione si è costituita proponendo appello incidentale. L’adita Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza n. 56/09/2012, depositata l’8 giugno 2012, ha accolto l’appello del contribuente, annullando l’accertamento controverso, in riforma della sentenza di primo grado, implicitamente rigettando pertanto l’appello incidentale erariale.

4. L’Amministrazione ha quindi proposto ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza d’appello.

5. Il contribuente si è costituito con controricorso ed ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente, va dato atto che l’errore materiale dell’Ufficio ricorrente, nell’intestazione del ricorso, in ordine al numero della sentenza impugnata (indicato come “59” invece che “56”), corretto dalla nota dello stesso ricorrente del 25 giugno 2013, era comunque a priori riconoscibile dal confronto con il contenuto del corpo dello stesso atto introduttivo e non ha precluso alla controparte di individuare univocamente, nel controricorso, quale fosse la sentenza d’appello che l’Amministrazione intendeva effettivamente impugnare in questa sede. Pertanto, l’errore materiale in questione non compromette l’ammissibilità del ricorso.

2. Con il primo motivo l’Ufficio ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, e art. 35, comma 3; e degli artt. 112 e 277 c.p.c.. Assume infatti il ricorrente che il giudice a quo, una volta ritenuta erronea la quantificazione, effettuata nell’accertamento controverso, dei maggiori ricavi non dichiarati dal contribuente, non avrebbe dovuto limitarsi all’annullamento dello stesso atto impositivo, ma avrebbe dovuto determinare la misura del reddito effettivamente evaso, e quindi dell’imponibile e dell’obbligazione tributaria, attesa la natura di impugnazione-merito” del giudizio tributario.

Il motivo è inammissibile, atteso che non coglie l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata sul punto.

Infatti, la decisione di primo grado aveva accolto solo parzialmente il ricorso del contribuente, in ordine al quantum debeatur, rideterminando i ricavi non dichiarati accertati dall’Ufficio. Invece, la sentenza d’appello ha accolto l’impugnazione principale dello stesso M. in punto di an debeatur, ovvero escludendo che sussistessero i maggiori ricavi, e quindi annullando l’atto impositivo che li aveva accertati.

L’evidenza di tale conclusione risulta inequivocabilmente innanzitutto dal dispositivo della sentenza della CTR, che, accogliendo l’appello principale del contribuente, non ha semplicemente ridotto il quantum dei ricavi in misura superiore alla riduzione già effettuata dalla CTP, ma ha espressamente annullato l’atto impositivo, statuizione che ha come necessaria premessa l’insussistenza del presupposto della maggiore imposizione pretesa dall’erario. In questo senso, inoltre, depone a sua volta la motivazione della sentenza d’appello che, nonostante riferisca inizialmente l’inattendibilità degli elementi sui quali si fonda l’accertamento alla “quantificazione dei ricavi”, contiene tuttavia specifici argomenti che contrastano l’esistenza stessa dei ricavi non dichiarati, in particolare nella parte in cui sottolinea che “i ricavi ed il reddito del contribuente sono in linea, pertanto congrui e coerenti, con lo studio di settore”, per poi concludere tout court che “appare evidente l’infondatezza dell’accertamento dell’ufficio”.

Nella sostanza, quindi, la lettura complessiva della sentenza impugnata evidenzia che la ratio decidendi ed il decisum espressi dalla decisione coincidono con la negazione della sussistenza stessa di ricavi ulteriori, rispetto a quelli dichiarati e coerenti con lo studio di settore, realizzati dal contribuente nell’anno d’imposta accertato.

Pertanto, a tale decisione la CTR non doveva e non poteva far seguire una diversa quantificazione dei medesimi ricavi dei quali negava l’accertamento.

3. Con il secondo motivo l’Ufficio ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, censura la sentenza impugnata per insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatti decisivi e controversi del giudizio.

Va premesso che nel caso di specie è applicabile, in relazione alla data della pubblicazione della sentenza impugnata, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo, precedente alla novella di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che configurava quale vizio l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

L’Ufficio ricorrente, nella sostanza, lamenta che la CTR non ha ritenuto l’accertamento induttivo fondato, nonostante l’Ufficio avesse basato su una serie di dati istruttori tanto in ordine all’esistenza stessa di maggiori ricavi non dichiarati dal contribuente, quanto relativamente alla quantificazione di questi ultimi.

In particolare, nella prima parte del motivo, in ordine all’an dell’imponibile che assume evaso, l’Ufficio ricorrente elenca una serie (da a) a m)) di dati e di correlati documenti di supporto. Analogo elenco (da A) ad F)) viene poi esposto nel prosieguo del motivo, con riferimento precipuo al quantum dei ricavi che si assumono non dichiarati.

Per nessuno dei dati di cui ai predetti elenchi (salve le puntualizzazioni che seguiranno in ordine alla voce C)) il motivo contiene l’indicazione dell’avvenuta produzione della documentazione di supporto nel giudizio di merito, con la necessaria indicazione del grado e della fase processuale nella quale essa fosse eventualmente avvenuta. Nè, peraltro, potrebbe supplire a tale carenza la riproduzione, mediante allegazione di fotocopie, di stralci dell’atto di accertamento, che si limitano a menzionare e valutare alcuni di tali atti istruttori.

Insufficiente, poi, ai fini dell’autosufficienza del ricorso, appare la mera riproduzione, nel corpo dello stesso, di uno stralcio dell’atto erariale di costituzione in appello, all’interno del quale era stata riprodotta una tabella contente l’elaborazione, effettuata dalla parte, di un documento definito “simulazione di corse per lo studio delle nuove tariffe taxi”. Infatti, l’indiretta parziale evocazione della rielaborazione, altrettanto parziale, di un diverso documento non è di per sè sufficiente a consentirne in questa sede l’effettiva conoscenza, ai fini dell’apprezzamento del preteso vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Inoltre, la conoscenza del contenuto della tabella in questione, scissa da quella di tutti gli altri elementi che dovrebbero fondare an e quantum dell’accertamento induttivo, non sarebbe comunque idonea e sufficiente all’apprezzamento del preteso vizio motivazione, specie sotto l’aspetto della natura decisiva del fatto che ne sarebbe oggetto. Tanto premesso, va ricordato che “Nel processo tributario di cassazione il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell’indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2, al fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria – del quale è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369 c.p.c., comma 3, – deve rispettare, a pena d’inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito.” (Cass. 15/01/2019, n. 777; nello stesso senso Cass. 18/11/2015, n. 23575; Cass., Sez. U., 03/11/2011, n. 22726).

Pertanto, poichè la parte ricorrente non ha ottemperato la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il motivo è inammissibile.

Ulteriore motivo d’inammissibilità del motivo, peraltro, deriva dalla circostanza che esso da un lato non attinge, con critica puntuale, la concorrente ratio decidendi esposta nella motivazione della sentenza impugnata in ordine alla relazione tra ricavi dichiarati, studio di settore e maggiori ricavi accertati nell’atto impositivo; dall’altro attribuisce, criticandola, alla CTR una ratio decidendi, incentrata esclusivamente sulle caratteristiche turistiche e commerciali della città di (OMISSIS), della quale non vi è alcuna traccia nella parte specificamente motiva della decisione d’appello.

4. Le spese seguono la soccombenza.

5. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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