Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28586 del 29/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 29/11/2017, (ud. 04/07/2017, dep.29/11/2017),  n. 28586

Fatto

PREMESSO

– che con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale della Puglia accoglieva l’appello proposto da E.G. avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dalla predetta contribuente avverso la cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo a seguito di controllo formale, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, della dichiarazione Modello Unico 2003, presentata per l’anno di imposta 2002, da cui era emerso una maggiore IVA dovuta dalla contribuente, avendo l’amministrazione finanziaria disconosciuto l’eccedenza di credito indicata al rigo RX 016, relativa ad anno di imposta precedente, per il quale la contribuente aveva omesso la presentazione della relativa dichiarazione;

– che i giudici di appello sostenevano che non vi erano disposizioni normative che impedissero l’operatività della compensazione del credito di imposta negli anni successivi a quello di maturazione, sia nel caso di regolare presentazione della relativa dichiarazione, sia nel caso, come quello di specie, di sanatoria effettuata mediante presentazione di dichiarazione integrativa L. n. 289 del 2002, ex art. 8 e che in caso di cessazione dell’attività, nella specie verificatasi il 6/07/2001, il disposto di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, non obbligava il contribuente a richiedere il rimborso, potendo utilizzarlo anche in compensazione come avvenuto nella specie con la dichiarazione dell’anno 2002; pertanto, riconosceva “come legittimo e operativo il diritto di credito esposto dalla E.G. nella D.U. 1999 ed utilizzabile nella D.U. 2002”;

– che avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica l’intimata.

Diritto

CONSIDERATO

– che con il primo motivo di cassazione la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, censurando l’affermazione dei giudici di appello secondo cui, in caso di cessazione dell’attività, va sempre riconosciuto il rimborso dell’IVA a credito a prescindere dalla presentazione di apposita istanza, da effettuarsi, invece, necessariamente a mezzo del modello VR;

– che il motivo è inammissibile;

– che, invero, la statuizione impugnata non fa alcun riferimento all’esercizio del diritto al rimborso dell’IVA a credito in caso di cessazione dell’attività, affermando la CTR la legittimità della compensazione effettuata dalla società contribuente dell’IVA a credito risultante dalla dichiarazione dell’anno 1999 nella dichiarazione dell’anno 2002 sulla base di due ragioni: la prima, che nessuna “regola” impedisce “la operatività della compensazione negli anni successivi, sia in caso di regolare presentazione” della dichiarazione, “sia nel caso di sanatoria citata L. n. 289 del 2022, ex art. 8”; la seconda, che si ha diritto alla compensazione (oltre che al rimborso) anche in caso di cessazione della attività;

– che il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della statuizione impugnata; invero, nel caso di specie non risulta che la contribuente abbia avanzato domanda di rimborso del credito IVA, tant’è vero che con riguardo agli effetti della definizione agevolata la CTR ha affermato che la presentazione delle dichiarazione integrativa non impediva al contribuente di portare in compensazione l’eccedenza d’imposta maturata precedentemente, e ciò in conformità alla previsione di cui all’art. 8, comma 3, citata Legge, che esclude il diritto alla detrazione (o al rimborso) soltanto dei crediti di imposta non dichiarati, essendo peraltro pacifico che la contribuente aveva indicato il credito nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta (1999, Mod. Unico 2000) in cui era sorto; pertanto, con il motivo in esame la ricorrente censura inammissibilmente un accertamento (quello del diritto al rimborso anche senza presentazione del mod. VR) che in realtà non c’è stato, essendosi la CTR limitata a riconoscere alla società contribuente il diritto alla compensazione dalla medesima operato con la dichiarazione del 2002;

– che con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 8sostenendo che l’adesione della contribuente, per gli anni di imposta 2000 e 2001, alla definizione agevolata prevista dalla citata disposizione fosse ostativa alla prosecuzione del giudizio di rimborso, con conseguente inammissibilità del ricorso rilevabile d’ufficio;

– che il motivo, con cui la ricorrente sostanzialmente deduce che l’accesso al condono impediva di utilizzare l’eccedenza IVA in compensazione, è infondato in quanto si pone in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui “in tema di condono fiscale, la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 8 nella parte in cui consente la definizione in via agevolata delle violazioni in materia di IVA (…), va disapplicato perchè in contrasto con gli obblighi di cui agli artt. 2 e 22 della Sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente all’IVA, secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia CE del 17 luglio 2008, in causa C-132/06” (Cass. n. 13505 del 2012; v. anche Cass., Sez. u., n. 3674 e 3676 del 2010);

– che, conclusivamente, l’inammissibilità del primo motivo di ricorso e l’infondatezza del secondo comporta il rigetto del ricorso senza necessità di provvedere sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimata.

PQM

dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso ed infondato il secondo.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA