Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28586 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19220-2010 proposto da:

G.F. (OMISSIS), C.M.

(OMISSIS), M.M. (OMISSIS), M.

S. (OMISSIS), MO.DO. (OMISSIS),

T.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’Avvocato FRISANI

PIETRO, che li rappresenta e difende, giusta procure speciali in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

nonchè da:

– ricorrenti incidentali –

avverso il decreto n. rep. 490 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA della

06/11/2009, depositato il 06/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che ha

concluso per l’accoglimento.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che C.M. e le altre cinque persone indicate in epigrafe, con ricorso del 19 luglio 2010, hanno impugnato per cassazione – deducendo tre motivi di censura, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Bologna depositato in data 6 aprile 2010, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dei predetti ricorrenti – volti ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso, ha rigettato il ricorso;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze, il quale ha anche proposto ricorso incidentale, fondato su un unico motivo;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 11.000,00 ciascuno per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 30 aprile 2009, era fondata sui seguenti fatti: a) i predetti ricorrenti, ex appartenenti all’Arma dei carabinieri ed asseritamente titolari del diritto alla cosiddetta indennità militare ed alla computabilità nella base di calcolo del trattamento pensionabile e dell’indennità di buonuscita, del compenso percepito per due ore di lavoro straordinario avevano proposto – con ricorso collettivo del 22 dicembre 1994 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con decreto di perenzione del 19 dicembre 2008;

che la Corte d’Appello di Bologna, con il suddetto decreto impugnato, ha respinto la domanda, osservando che i ricorrenti non avevano presentato l’istanza di fissazione dell’udienza di discussione nel prescritto termine di sei mesi a seguito dell’avviso inviato alle parti ai sensi della L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2, con la conseguenza che il processo presupposto era stato dichiarato perento, con l’ulteriore conseguenza che tale comportamento processuale dimostrava la loro indifferenza alla sollecita definizione del processo.

Considerato, preliminarmente, che il ricorso principale e quello incidentale, proposti contro lo stesso decreto, debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

che, con i motivi di censura, viene denunciata dai ricorrenti principali come illegittima, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, sia l’affermata non indennizzabilità della irragionevole durata del processo per la dichiarata perenzione del processo presupposto, sia l’affermata piena consapevolezza della manifesta infondatezza della pretesa fatta valere dinanzi al Giudice amministrativo, nonchè l’apoditticità della motivazione;

che il ricorrente incidentale denuncia come illegittima l’affermata sufficienza della presentazione di istanza di prelievo pur dopo l’emanazione del decreto di perenzione del processo, come avvenuto nella specie;

che il ricorso principale merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati, assorbito il ricorso incidentale;

che questa Corte ha già più volte affermato il principio secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’ instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa, secondo cui l’innovazione, introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1, (per il quale la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza di prelievo ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51), non può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in mancanza di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit actum, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere, e secondo cui – tuttavia – la mancata o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo può incidere, entro i limiti dell’equità, sulla determinazione dell’entità dell’indennizzo, con riferimento all’art. 2056 cod. civ. , richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 28507 del 2005, pronunciata a sezioni unite, 24901 del 2008, 14753 del 2010);

che tale orientamento giurisprudenziale ha ottenuto sostanziale avallo dalla Corte EDU (decisione 2 giugno 2009, Daddi contro Italia) la quale, con due recentissime decisioni (del 16 marzo 2010, Volta et autres contro Italia; 6 aprile 2010, Falco et autres contro Italia), ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi ed alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille Euro annue normalmente liquidate, con valutazione di detto danno che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a liquidazioni dell’indennizzo più riduttive rispetto a quelle precedentemente ritenute congrue (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 14753 del 2010 cit.);

che, inoltre ed in particolare, questa Corte ha affermato il principio per il quale, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, l’istituto della perenzione decennale dei ricorsi, introdotto dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 9 – nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche di cui al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54 convertito in legge dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1, – non si traduce in una presunzione di disinteresse per la decisione di merito al decorrere di un tempo definito dopo che la domanda sia stata proposta, ma comporta soltanto la necessità che le parti siano messe in condizione, tramite apposito avviso, di soffermarsi sull’attualità dell’interesse alla decisione e di manifestarlo, con la conseguenza che la mancata presentazione dell’istanza di fissazione, rendendo esplicito l’attuale disinteresse per la decisione di merito, giustifica l’esclusione della sussistenza del danno per la protrazione ultradecennale del giudizio, ma non impedisce una valorizzazione dell’atteggiamento tenuto dalle parti nel periodo precedente, quale sintomo di un interesse per la decisione mano a mano decrescente, e quindi come base per una decrescente valutazione del danno e del relativo risarcimento (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 6619 del 2010 e 3271 del 2011);

che, ancora, è stato precisato che in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, la proponibilità della relativa domanda avanti alla corte d’appello esige che nel giudizio presupposto, in cui si assume essersi verificata la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, sia stata presentata l’istanza di prelievo, ai sensi del citato D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, e secondo le modalità del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2, ancorchè tale atto e l’eventuale istanza di fissazione d’udienza ai sensi della L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2 siano privi della sottoscrizione personale della parte, mancando una specifica deroga al principio generale, applicabile al caso di specie, per il quale gli atti processuali di parte sono posti in essere direttamente dal difensore costituito con rituale procura, e nonostante la norma da ultimo citata preveda che la predetta istanza debba essere sottoscritta dalla parte personalmente, pena l’improcedibilità di quel giudizio, in quanto la violazione della norma in parola non può determinare anche effetti procedurali negativi sul diverso giudizio di equa riparazione promosso dalla parte avanti alla corte d’appello, cui non spetta stabilire se il giudizio presupposto dovesse essere dichiarato improcedibile (cfr. l’ordinanza n. 25832 del 2010);

che infine, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte – come nella specie – sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex plurimis e tra le ultime, le sentenze nn. 9938 del 2010, 25595 del 2008, 21088 del 2005);

che, nella specie, i Giudici a quibus hanno sostanzialmente – ed erroneamente – fondato la ratio decidendi, in violazione di tutti i su richiamati principi ed adottando una motivazione chiaramente insufficiente, soltanto sulla dichiarata perenzione del giudizio presupposto, senza accertare, innanzitutto, se ed a chi sia stato nella specie notificato l’avviso di cui alla L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2, e, soprattutto, negando l’indennizzo sulla base della sola dichiarazione di perenzione del processo presupposto, intervenuta comunque a distanza di circa quattordici anni dall’inizio di tale processo, senza peraltro verificare la sussistenza dei presupposti della fattispecie di abuso del processo sulla base delle prove eventualmente dedotte dal Ministro resistente;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alle censure accolte del ricorso principale, restando assorbito il ricorso incidentale;

che la causa deve essere rinviata alla stessa Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, la quale provvederà ad eliminare i rilevati vizi ed a pronunciare sul merito del ricorso, provvedendo altresì a regolare anche le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, accoglie quello principale e dichiara assorbito quello incidentale, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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