Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28586 del 20/12/2013


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 28586 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

plina applicabile- querela di falso – necessità o
meno

ORDINANZA

INTERLOCUTORIA

sul ricorso (inscritto al N.R.G. 2362/08) proposto da:
BISSATTINI ALESSI Giovanni, rappresentato e difeso, in forza
di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Biagio Bertolone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via
Flaminia, n. 109;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 20/12/2013

PELLEGRINO Diego e PELLEGRINO Liborio, rappresentati e difesi,
in forza di procura speciale a margine del controricorso,
dall’Avv. Claudio Petrucci, con domicilio eletto nel suo studio in Roma, via Polonia, n. 7;
– controricorrenti e nei confronti di

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MASSI Biagia, in proprio e nella qualità di erede di Alessi
Arcangelo; ALESSI Giovanna Giuseppa; CAMMARATA Concetta ved.
Alessi; ALESSI Ivo; ALESSI Salvatore; ALESSI Luigi; FALZONE
Anna Maria; FALZONE Valerio; FALZONE Salvatore; LEVANTINO Lui-

Maria Grazia; MESSI Silva; MASSI Alba Aida; ALESSI Cataldo;
ALESSI Francesca; AIESSI Amelia; MASSI Biagia fu Salvatore in
Cammarata; ALESSI Fabrizio; ALESSI Carlo; ALESSI Andrea; VITALE Gemma; ALESSI Osvaldo; MARINUCCI Giovanna; MANGANARO Alberto; MANGANARO Lucia; MANGANARO Croce Assunta; MANGANARO Salvatore; MANGANARO Maria Josà; MESSINA Luciano; MESSINA Concetta;
MANGANARO Eugenio;
– intimati e sul ricorso (inscritto al N.R.G. 2446/08) proposto da:
A/ESSI Biagia, rappresentata e difesa, in forza di procura
speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Giovanni Arieta, con
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Carso, n.
71;
– ricorrente contro
PELLEGRINO Diego e PELLEGRINO Liborio, rappresentati e difesi,
in forza di procura speciale a margine del controricorso,
dall’Avv. Claudio Petrucci, con domicilio eletto nel suo studio in Roma, via Polonia, n. 7;
– controricorrent£ –

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gia; ALESSI Claudio; MESSI Rosalba; TRUPIA Carmela; ALESSI

e nei confronti di
BISSATTINI MASSI Giovanni; ALESSI Giovanna Giuseppa; CAMARATA Concetta ved. Alessi; MASSI Ivo; MASSI Salvatore; ALESSI
Luigi; FALZONE Anna Maria; FALZONE Valerio; FALZONE Salvatore;

mela; MASSI Maria Grazia; ALESSI Silva; ALESSI Alba Aida; ALESSI Cataldo; ALESSI Francesca; AIESSI Amelia; MASSI Biagia
fu Salvatore in Cammarata; ALESSI Fabrizio; ALESSI Carlo; ALESS/ Andrea; VITALE Gemma; ALESSI Osvaldo; MARINUCCI Giovanna; MANGANARO Alberto; MANGANARO Lucia; MANGANARO Croce Assunta; MANGANARO Salvatore; MANGANARO Maria Josa; MESSINA Luciano; MESSINA Concetta; MANGANARO Eugenio;
– intimati e sul ricorso (inscritto al N.R.G. 5891/08) proposto da:
PELLEGRINO Diego e PELLEGRINO Líborio, rappresentati e difesi,
in forza di procura speciale a margine dal controricorso,
dall’Avv. Claudio Petrucci, con domicilio eletto nel suo studio in Roma, via Polonia, n. 7;

ricorrente in via incidentale anche condizionata

contro
BISSATTINI ALESSI Giovanni; MESSI Biagia;
– intimati e sul ricorso (inscritto al N.R.G. 5893/08) proposto da:
PELLEGRINO Diego e PELLEGRINO Líborio, rappresentati e difesi,
in

forza di procura speciale a margine del controricorso,

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LEVANTINO Luigia; MESSI Claudio; ALESSI Rosalba; TRUPIA Car-

dall’Avv. Claudio Petrucci, con domicilio eletto nel suo studio in Roma, via Polonia, n. 7;

– ricorrente in via incidentale anche condizionata contro

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Giovanni Arieta, con
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Carso, n.

71;
– controricorrente e contro
BISSATTINI ALESSI Giovanni;

– intimato per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma
in data 29 ottobre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;
uditi gli Avv. Biagio Bertolone, Giovanni Arieta e Claudio
Petrucci;
udito il Pubblico Ministero,

in persona del Sostituto Pro-

curatore Generale dott. Francesca Ceroni, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale di Biagia Alessi e per l’accoglimento del ricorso incidentale dei Pellegrino.

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ALESSI Biagia, rappresentata e difesa, in forza di procura

Ritenuto che con atto notificato il 12 luglio 1973, Carmelo, Biagia, Catalda e Giovanna Giuseppa Alessi

convennero in

giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Angela Cigna, vedova di
Cataldo Alessi, deceduto il 18 luglio 1963, esponendo che

prima di morire, nel giugno 1963, lo stesso, colpito da ictus,
era caduto in un permanente stato di incoscienza totale, durato sino alla morte; che, subito dopo la morte del de culue, la
vedova aveva fatto pubblicare un testamento olografo redatto
in data 8 luglio 1963 (asseritamente privo di autenticità),
con il quale le veniva attribuito l’intero patrimonio; che era
loro intenzione di impugnare detto testamento falso, avendo
diritto al riconoscimento della qualità di eredi e
all’attribuzione dei beni connessi, con dichiarazione
d’indegnità della vedova e condanna della stessa alla restituzione dei frutti percepiti e che, comunque, il testamento sembrava assegnare alla vedova il solo usufrutto, talché, in ogni
caso, ad essi attori competeva la nuda proprietà dei beni ereditari;
che gli attori chiesero che, accertata la loro qualità di
eredi legittimi e dichiarata aperta la successione legittima,
la Cigna, indegna di succedere al defunto marito, venisse condannata alla consegna dei beni ereditari indebitamente posseduti, con la restituzione dei frutti maturati: in subordine,
ove fosse riconosciuto valido il testamento olografo, instaro-

quest’ultimo aveva lasciato unica erede la moglie; che poco

no per l’assegnazione della nuda proprietà di tutti i beni ereditari;
che si costituì in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda perché infondata;

gennaio 1981, respinse le domande, in quanto il testamento olografo poteva essere impugnato solo con querela di falso e,
in ogni caso, per essere infondate nel merito (per totale carenza di prova sulla falsità del documento e sulla dedotta incapacità del defunto e per infondatezza della domanda relativa
alla concessione alla vedova del solo usufrutto);
che proposto appello avverso detta decisione da parte di
Carmelo e Biagia Alessi – e deceduti nelle more del giudizio
Angela Cigna, cui subentravano gli eredi Diego e Liborio Pellegrino, e Carmelo Alessi, cui subentrava l’erede universale
Giovanni Bissattini Alessí – la Corte d’appello di Roma, con
sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 29
ottobre 2007, ha respinto il gravame;
che la Corte territoriale ha premesso che l’autonomo giudizio relativo alla querela di falso intrapreso nel corso del
lunghissimo processo dagli attori deve ritenersi necessariamente estinto e, come tale, privo di effetto, avendo la Corta
di cassazione (con sentenza n. 2671 del 2001) annullato la
sentenza d’appello in merito e non essendo stato riassunto il
giudizio, come necessario, avanti ad altra sezione della Corte

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che l’adito Tribunale di Roma, con sentenza in data 12

d’appello, né avendo avuto alcun effetto il giudizio di revocazione della sentenza della Corte di cassazione, dichiarato
inammissibile;
che la Corte d’appello ha quindi rilevato, per quanto qui

di gravame il punto in cui il Tribunale ha espressamente dichiarato che il testamento olografo avrebbe dovuto essere impugnato con querela di falso secondo le norme di cui all’art.
221 cod. proc. civ. (non essendo ammissibile la verificazione
negativa dell’autografia di un testamento olografo), sicché la
relativa statuizione non può che restare ferma, con impossibilità di una declaratoria di falso di detto testamento;
che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello
hanno proposto separati ricorsi: Giovanni Bissantini Alessi,
con atto notificato il 18 gennaio 2008, sulla base di due motivi; e Bíagia Alessi, con atto notificato in data 11-21 gennaio 2008, sulla base, anch’esso, di due mezzi;
che l’uno e l’altro ricorso sono resistiti da Diego e Liborio Pellegrino, i quali hanno anche proposto, a loro volta,
un ricorso incidentale, anche condizionato, nei confronti di
Giovanni Bissattini Alessi, ed altro nei confronti di Bìagia
Alessi;
che Biagia Alessi ha controricorso al ricorso incidentale
dei Pellegrino;

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di interesse, che non è stato contestato con specifico motivo

che in prossimità dell’udienza tutte le parti hanno depositato memorie illustrative.
Considerato che con il primo motivo del ricorso principale
(violazione ed erronea applicazione dagli artt. 214-215 e 216

nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) il
Bissattini Alessi sostiene: che nessun giudicato interno od
implicito si è formato in ordine al capo della sentenza del
Tribunale di Roma in base al quale il testamento olografo, di
cui si contesti l’autenticità, deve essere impugnato con querela di falso secondo le norme di cui all’art. 221 cod. proc.
civ., escludendo con ciò che fosse sufficiente disconoscere la
scrittura contestata; che non sussisteva alcuna preclusione
per la Corte d’appello di decidere in merito al disconoscimento ex artt. 214 e sa. cod. proc. civ. del testamento olografo
del de cuius; che il testamento olografo può essere disconosciuto dall’erede legittimo che disconosca l’autenticità del
testamento e che l’onere della proposizione dell’istanza di
verificazione del documento contestato incombe su chi vanti
diritti in forza di esso;
che il secondo motivo del medesimo ricorso (violazione ed
erronea applicazione degli artt. 214, 215 e 216 cod. proc.
civ., 2697 e 2702 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., 533
cod.

civ.,

nonché omessa, insufficiente e contraddittoria mo-

tivazione) è affidato ai seguenti quesiti: “il procedimento

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cod. proc. civ., 112 cod. proc. civ., 324 cod. proc. civ.,

incidentale di verificazione del testamento olografo ad accertare l’autenticità del documento ha finalità e contenuto istruttori, dovendosi inquadrare nell’ambito dell’attività probatoria delle parti, in quanto preordinato all’utilizzazione

ex art. 2702 cod. civ.”; “la mancata

richiesta di verificazione del testamento olografo da parte
dell’erede testamentario rende inutilizzabile la scheda testamentaria con la conseguenza che la Corte d’appello doveva dare
corso ed esaminare la domanda di petizione ereditaria

ex art.

533 cod. civ. dichiarando aperta la successione legittima”;
che, con il primo motivo di ricorso, Biagia Alessi denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 345 e 112
cod. proc. civ., anche in relazione agli artt. 214 e es. cod.
proc. civ.: con esso si sostiene che gli appellanti non solo
avevano espressamente censurato la sentenza di primo grado
nella parte il cui il Tribunale si era semplicemente creato un
tipo di domanda (la querela di falso) che gli attori avrebbero formulato, ma che essi appellanti avevano fermamente censurato quella parte della sentenza di primo grado che aveva ritenuto che l’unico mezzo previsto dal vigente sistema processuale per infirmare la verità del testamento olografo fosse la
querela di falso; e poiché la volontà degli appellanti era di
ribadire anche nella sede di gravame la contestazione
dell’autenticità del testamento olografo, era onere della Cigna, istituita erede con il detto testamento, di chiedere la

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della prova documentale

verificazione della scrittura testamentaria ove avesse voluto
continuare ad avvalersene;
che con il secondo mezzo del medesimo ricorso (violazione
e falsa applicazione degli artt. 214 a ss., 221 e ss., anche

stiene che alla parte nei cui confronti venga prodotto un testamento olografo deve ritenersi consentita la facoltà di disconoscerlo, così facendo carico alla controparte di chiederne
la verificazione addossandosi il relativo onere probatorio;
che i motivi del ricorso di Giovanni Bissattini Alessi e
di Biagia Alessi pongono la questione dello strumento processuale utilizzabile per contestare l’autenticità del testamento
olografo;
che sul punto si confrontano, nella giurisprudenza di questa Corte, due orientamenti;
che, secondo un primo indirizzo, poiché il testamento olografo è un documento che non perde la sua natura di scrittura
privata per il fatto che deve rispondere ai requisiti di forma
imposti dalla legge (art 602 cod. civ.) e che deriva la sua
efficacia dal riconoscimento, espresso o tacito, che ne faccia
il soggetto

contro

il quale la scrittura è prodotta,

quest’ultimo, ove voglia impedire tale riconoscimento e contesti globalmente l’intera scheda testamentaria, deve proporre
il disconoscimento, che pone a carico della controparte
l’onere di dimostrare, in contrario, che la scrittura non è

in relazione agli artt. 163, 345 e 112 cod. proc. civ.) si so-

stata contraffatta e proviene, invece, effettivamente dal suo
autore apparente (Sez. Il, 16 ottobre 1975, n. 3371; Sez. II,
5 luglio 1979, n. 3849);
che – in questa linea – si è precisato che qualora sia

che ha ad oggetto l’accertamento dell’inesistenza dell’atto soggiace allo stesso regime probatorio stabilito nel caso di
nullità prevista dall’art. 606 cod. civ. per la mancanza dei
requisiti estrinseci del testamento, sicché – avuto riguardo
agli interessi dedotti in giudizio dalle parti – nell’ipotesi
di conflitto tra l’erede legittimo che disconosca
l’autenticità del testamento e chi vanti diritti in forza di
esso, l’onere della proposizione dell’istanza di verificazione
del documento contestato incombe sul secondo, cui spetta la
dimostrazione della qualità di erede, mentre nessun onere, oltre quello del disconoscimento, grava sull’erede legittimo:
pertanto sulla ripartizione dell’onere probatorio non ha alcuna influenza la posizione processuale assunta dalle parti, essendo irrilevante se l’azione sia stata esperita dall’erede
legittimo (per fare valere, in via principale, la falsità del
documento) ovvero dall’erede testamentario che, agendo per il
riconoscimento dei diritti ereditari, abbia visto contestata
l’autenticità del testamento da parte dell’erede legittimo
(Sez. II, 12 aprile 2005, n. 7475; Sez. XI, 11 novembre 2008,
n. 26943);

fatta valere la falsità del testamento olografo, l’azione –

che, secondo un altro indirizzo, la contestazione
dell’autenticità del testamento olografo si risolve in
un’eccezione di falso e deve essere sollevata (tenuto conto
dell’idoneità del testamento olografo a devolvere l’eredità

sensi dell’art. 620, sesto comma, cod. civ., e
dell’equiparazione che, a certi fini, la legge penale ne fa
agli atti pubblici) solo nei modi e con le forme di cui
all’art. 221 e ss. cod. proc. civ. (Sez. n, 3 agosto 1968, n.
2793; Sez. II, 30 ottobre 2003, n. 16362);
che quest’ultimo indirizzo ha trovato un avallo in un obiter delle Sezioni Unite contenuto nella recente sentenza 23
giugno 2010, n. 15169;
che, infatti, chiamate a risolvere il contrasto di giurisprudenza insorto sui modi di contestazione delle scritture
provenienti da terzi estranei alla lite, le Sezioni Unite hanno sì enunciato la regola della libertà di forma nella contestazione delle scritture private provenienti da terzi (motivandola sul rilievo che ad esse non è applicabile né la disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 cod. civ., né quella
processuale di cui all’art. 214 cod. proc. civ., atteso che
costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare
il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo), ma hanno perimetrato detta regola

quale effetto immediato conseguente alla pubblicazione, ai

con la precisazione che nell’ambito delle scritture private un
diverso trattamento deve tuttavia essere riservato a quelle come, appunto, il testamento olografo – la cui natura conferisce loro un’incidenza sostanziale e processuale intrinsecamen-

starne l’autenticità;
che l’affermazione incidentale delle Sezioni Unite non ha
sopito il contrasto all’interno della Sezione;
che, da un lato, la sentenza 23 dicembre 2011, n. 28637,
si à posta sulla scia dei precedenti che ammettono che il testamento olografo può essere semplicemente disconosciuto, ai
sensi dell’art. 214 cod. proc. civ., dall’erede legittimo che
ne assuma la falsità, in tal modo gravandosi l’erede testamentario che voglia valersi del testamento dell’onere di dar corso al procedimento di verificazione della scrittura (art. 216
cod. proc. civ.);
che, dall’altro lato, con la sentenza 24 maggio 2012, n.
8272, si è data continuità “alla giurisprudenza di questa Corte (Caos. 16362/03), che risulta ora confermata dalle Sezioni
Unite (15169/10) le quali, pur rivedendo l’orientamento precedente in ordine alle scritture provenienti da terzi, hanno ribadito che deve riservarsi diverso trattamento a quelle (come
il testamento olografo) la cui natura conferisce loro una

in-

cidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, ta-

te elevata, tale da richiedere la querela di falso onde conte-

le da richiedere la querela di falso onde contestarne
l’autenticità”;
che, pertanto, il collegio ritiene che di dover rimettere
gli atti al primo presidente affinché eventualmente disponga

cisa in senso difforme all’interno dalla Sezione semplice, di
quale sia lo strumento processuale utilizzabile per contestare
l’autenticità del testamento olografo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rimette gli atti al primo presidente affinché eventualmente disponga che, sull’indicato contrasto, la Corte
pronunci a Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 novembre 2013.

che la Corte pronunci a Sezioni Unite sulla questione, già de-

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