Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28585 del 20/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 28585 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 18947-2011 proposto da:
NICETA MARIO VITTORIO MASSIMO NCTMRA42E05H273K,
NICETA ONOFRIO MARCELLO NCTNRM41A13G273J, NICETA
FRANCESCO PIO NCTFNC51B01G273Y, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA ZANARDELLI 23, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE DI STEFANO,
2013

rappresentati e difesi dall’avvocato FERINA FEDERICO;
– ricorrenti –

2458
contro

MARINO MARIA GABRIELLA MNRMGB40C68H501M, MARINO
GIUSEPPE

MRNGPP45E19C273T,

MARINO

GIOACCHINA

Data pubblicazione: 20/12/2013

MRNGCH41E43G273Y, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA S. ALBERTO MAGNO 9, presso lo studio
dell’avvocato SEVERINI GAETANO, che li rappresenta e
difende unitamente agli avvocati LIOTTA MAURIZIO,
AGUGLIA ETTORE;
NCTPIA49R53G273D,

PIA

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 6, presso
lo studio dell’avvocato LIO SERGIO, che la
rappresenta e difende;
NICETA PIETRO ONOFRIO NCTPRN33E13F704A, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
JUNGINGER GIORGIO;
– controri correnti nonchè contro

VALENTI ROSALIA, VALENTI CATERINA VLNCRN20D44G273K,
VALENTI GIUSEPPE, BUGGIA IOLANDA, GRAVAGNA LETIZIA,
GUERRA ARNALDO, NICETA LILIANA, VALENTI ALESSANDRO,
FRANGIPANE GINETTA, GRAVAGNA FRANCESCO, NICETA
MICHELANGELO,

VALENTI

CATERINA VLNCRN21L56G273P,

VALENTI ERNESTINA, GRAVAGNA GIUSEPPA, MARINO ADRIANA;
– intimati –

avverso la sentenza n.

1633/2010 della CORTE

D’APPELLO di PALERMO, depositata il 22/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/11/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO

NICETA

CORRENTI;
udito l’Avvocato Farina Federico che ha chiesto
l’istanza di rinnovare la notifica agli eredi;
udito l’ Avv.to Severini Gaetano per Marino Maria più
altri che insiste sul rigetto del ricorso, e l’Avv.to

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’improcedibilità, in subordine, per il rigetto del
ricorso.

Lio Sergio per Niceta Pia che si riporta agli atti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione dell’agosto 1990 Marino Maria Gabriella, Gioacchino, Adriana e
Giuseppe premettevano essere deceduto il 17.5.1988 Niceta Pietro senza figli ma
lasciando il coniuge Punzo Gaetana ed i nipoti Marino Maria Gabriella, Giuseppe,
Adriana e Gioacchino, Niceta Caterina e Onofrio Piero, Niceta Liliana, Onofrio

La Punzo aveva chiesto la pubblicazione di un testamento asseritamente redatto dal
de cuius che la istituiva erede universale; la predetta decedeva il 24.4.1990 e Niceta
Onofrio pubblicava altro testamento asseritamente redatto dalla Punzo il 20.10.1989.
Gli attori assumevano la nullità del testamento perché non redatto da Niceta Pietro e
convenivano in giudizio Niceta Caterina, Piero Onofrio, Liliana, Onofrio Marcello,
Mario Vittorio Massimo, Francesco Pio, Michelangelo, Valenti Caterina, classe
1920, Ernestina, Rosalia, Caterina, classe 1921, Alessandro, Giuseppe, Frangipane
Alessandro, Renato, Gravagna Giuseppe e Giovanni Alessandro per la declaratoria
di nullità del testamento 7.5.1988 nonché dell’acquisto dell’eredità da parte della
Punzo e dei legati da essa disposti con testamento 20.10.1989 con condanna dei
legatari alla restituzione, l’apertura della successione legittima e, ove non ne fosse
ritenuta l’indegnità, chiedevano attribuirsi alla Punzo i 2/3 ed 1/3 ai nipoti del de
cuius.
Niceta Liliana, Onofrio Marcello, Michelangelo, Mario Vittorio Massimo, Pia e
Francesco Pio chiedevano il rigetto delle domande; Niceta Caterina anche quale
procuratrice di Onofrio invece aderiva.
Valenti Caterina chiedeva pronunziarsi secondo giustizia in relazione al testamento
del 1988, in via riconvenzionale chiedeva dichiarasi la nullità del testamento della
Punzo.

Marcello, Mario Vittorio Massimo, Pia, Francesco Pio e Michelangelo

Marino Adriana aderiva alle domande , Marino Gabriella, Gioacchino, Giuseppe,
Valenti Caterina, Frangipane Slessandro e Renato facevano pervenire rinunzia
all’eredità di Punzo Caterina.
Con sentenza 28.2.2005 il GOA dichiarava la nullità dei testamenti, l’indegnità della
Punzo e la devoluzione per legge ex art. 570, con condanna dei convenuti e dei

Proponevano appello Niceta Onofrio Marcello, Francesco Pio e Massimo n.q. di
procuratore di Niceta Mario Vittorio Massimo.
Si costituivano vari appellati e con ordinanza 17.1.2007 veniva ordinata
l’integrazione dei contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari, poi rigettata
la richiesta di ulteriore termine ed ordinata la notifica dell’appello incidentale di
Valenti Caterina ai contumaci.
Con sentenza 22.11.2010 veniva dichiarato inammissibile l’appello di Niceta
Onofrio Marcello e c.ti e confermata la sentenza in relazione all’appello incidentale,
sul presupposto che la notifica dell’atto di appello a Frangipane Alessandro e Renato
e Gravagna Giovanni non era andato a buon fine perché i predetti risultavano
deceduti nel 2004, 2001 e 1996, nel corso del giudizio di primo grado, per cui la
notifica dell’atto di appello andava fatta agli eredi.
Il termine per integrare il contraddittorio era stato chiesto solo all’udienza del
17.1.2007 e, pur essendo stato concesso in 60 giorni, i certificati di morte e di stato
di famiglia erano stati richiesti solo a settembre 2007 e per Valenti Carmela quello
di residenza a luglio 2007.
Quando era stata chiesta la proroga nessun tentativo di notifica era stato fatto.
Ricorrono Niceta Onofrio Marcello, Francesco Pio e Mario Vittorio Massimo con
tre motivi, vi è controricorso di Marino Maria Gabriella, Giuseppe, Giacchíno, con

legatari alla restituzione dei beni e dei frutti civili.

successiva memoria che eccepisce l’improcedibilità del ricorso, nonché altro
controricorso di Niceta Pietro Onofrio, e di Pia Niceta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si denunzia, col primo motivo, violazione degli artt. 102, 354 cpc, 520 e 586 cc e
nullità del procedimento con rimessione in primo grado perché l’azione non era stata

Col secondo motivo si deduce violazione degli artt. 102, 331 332 cpc essendo
insussistente la necessità di integrare il contraddittorio.
Col terzo motivo si deducono vizi di motivazione in relazione agli artt. 153, 351,
163 bis cpc in ordine alla presunta inesistenza di causa non imputabile per la proroga
del termine.
E’ preliminare l’esame dell’eccezione di improcedibilità del ricorso sul presupposto
del mancato deposito della copia notificata bensì di altra copia autentica priva della
relata di notifica.
Questa Corte (S.U. n.9005/2009, Cass.15.3.2013 n. 6706, Cass. 21.2.2013 n. 4356,
Cass. 11.7.2012 n. 11702, Cass. 30.11. 2011 n. 25589, Cass. 10.12.2010 n. 25070,
Cass. 11.5.2010 n. 11376, etc) ha statuito l’improcedibilità in caso di mancato
deposito della copia notificata ma nella fattispecie il ricorso indica la notifica con
spedizione esecutiva in data 25.5.2001 per cui era onere dei controricorrenti
dimostrare con la relativa produzione che si trattava della notifica al procuratore
costituito ai fini della decorrenza del termine e non di quella alla parte ai fini
dell’esecuzione.
Le censure non meritano accoglimento.
Questa Corte Suprema ha statuito che, al di fuori dei casi in cui la legge
espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei
confronti di uno di essi, vi è litisconsorzio necessario solo allorquando l’azione

incoata nei confronti degli eredi della Punzo.

tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero
all’adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti; pertanto non
ricorre litisconsorzio necessario allorché il giudice proceda, in via meramente
incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal
momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest’ultimo ma

In senso conforme circa la necessità di un rapporto unico e di una situazione
giuridica inscindibilmente comune a più soggetti (Cass. 13.1.2011 n. 712).
Sono state ritenute cause inscindibili quelle nelle quali dopo la morte della parte, nel
corso del processo, il giudizio prosegue nei confronti degli eredi (Cass. 25.3.2005 n.
6469, Cass. 14.5.1999 n. 4762 ex multis).
Non si ignora che, rispetto alla giurisprudenza rigoristica citata dalla Corte
salentina, se ne contrappone un’altra affermante il principio secondo cui :” Qualora
la parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio a norma dell’art.
331 cpc, si sia costituita spontaneamente dopo la scadenza del termine perentorio
fissato dal giudice ma non successivamente all’udienza fissata, non si determina
l’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere raggiunto lo scopo
perseguito dall’atto di integrazione del contraddittorio ( Cass. 1326/2004,
3676/1987, 5301/2009).
Ciò premesso, la prima censura è infondata risultando citati in giudizi i beneficiari
del testamento della Punzo.
Trattasi, peraltro, di questione nuova che presuppone l’accertamento in fatto
dell’inesistenza di altri successibili.
La seconda censura, pur fondata riguardo a Frangipane Alessandro e Renato e
Valenti Caterina (1921), che avevano rinunziato all’eredità (pagina due della
senetnza) non tiene conto quanto a Gravagna, premesso che andava distinta la

restano limitati alle parti in causa (Cass. 12.4.2011 n. 8379).

legittimazione passiva di tutti gli eredi della Punzo all’azione di accertamento della
nullità del testamento del Niceta, dalla legittimazione passiva all’azione di petizione
di eredità dei singoli beneficiari dei beni del Niceta in forza del testamento della
Punzo, che trattavasi di litisconsorte necessario dell’azione di nullità del testamento
del Niceta in quanto erede della Punzo (figlio di fratello premorto della stessa).

La qualità di erede non era venuta meno per prescrizione in forza unicamente della
mancata annotazione nel decennio di una tempestiva accettazione, posto che
l’accettazione può essere anche tacita e le iscrizioni nel registro delle successioni
hanno natura dichiarativa e non costitutiva.
La terza censura non supera le articolate deduzioni sulla inerzia degli appellanti
nonostante la chiesta proroga del termine.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese in favore di ciascuno dei
contro ricorrenti in curo 2700 di cui 2500 per compensi, oltre accessori.
Roma 21 novembre 2013.

Il motivo è, pertanto, infondato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA