Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28585 del 08/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 08/11/2018, (ud. 10/05/2018, dep. 08/11/2018), n.28585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23420/2013 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, P.IVA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, e per la PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO VENEZIA,

in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII

474, presso lo studio dell’avvocato BARBARA STARNA, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

LA MERIDIONALE S.R.L., CONSORZIO CESAP A R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 806/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/04/2013, R. G. N. 343/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2018 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;

udito l’Avvocato BARBARA STARNA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, ha condannato il Ministero dell’Interno in solido con la s.r.l. La Meridionale, subappaltatrice dei lavori di pulizia delle locali caserme dei Carabinieri () e con il Consorzio Cesap aggiudicatario dell’appalto, a corrispondere ad S.A., dipendente della s.r.l. La Meridionale, la somma di Euro 2.172 a titolo di differenze retributive.

La Corte d’Appello ha ritenuto, conformemente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, che il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2 e le sue successive modifiche ed integrazioni, fino all’ultima, introdotta con la L. n. 92 del 2012, art. 4,comma 31, lett. a) e lett. b), debba trovare applicazione anche quando il committente di un appalto di servizi e forniture sia una pubblica amministrazione, poichè, in tal caso, l’esigenza di tutela sottesa alla disciplina della responsabilità derivante dal rapporto di lavoro sussiste a prescindere dalla natura pubblica o privata dello stesso, tant’è che nessuna delle riforme intervenute in materia ha espressamente escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 29, comma 2 il soggetto pubblico.

Per la cassazione della sentenza ricorre il Ministero dell’Interno e la Prefettura in epigrafe con una censura, cui resiste con controricorso S.A., mentre la s.r.l. La Meridionale e il Consorzio Cesap rimangono intimati.

Il Ministero dell’Interno e la predetta Prefettura, nonchè S.A. hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., in prossimità dell’Udienza pubblica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unica censura, formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il Ministero e la Prefettura ricorrenti contestano “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2 e art. 29, commi 1 e 2, della L. n. 30 del 2003, art. 6”.

Deducono che gli appalti di lavori, servizi e forniture con le pubbliche amministrazioni sono interessati da una disciplina speciale rispetto alla fattispecie generale regolata dall’art. 1655 c.c., richiamato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 1. Nei confronti della p.a., infatti, le ipotesi disciplinate dal codice civile sono meramente residuali, tanto che del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2, prevede testualmente che “Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale”, e che la Legge Delega n. 30 del 2003, ha escluso l’applicabilità degli artt. da 1 a 5 della stessa ai pubblici dipendenti (art. 6). A conferma della specialità della normativa sugli appalti a committenza pubblica, il ricorrente rileva che il Capo 5 del D.Lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) contiene i principi relativi alla esecuzione del contratto destinati ad avere compiuto svolgimento nella normativa di rango secondario.

La censura è fondata.

La vexata quaestio della delimitazione dell’ambito di operatività del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, che consente di agire nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro al fine di ottenere la corresponsione dei trattamenti retributivi e previdenziali non corrisposti dall’appaltatore, ha trovato un definitivo assestamento nella giurisprudenza di legittimità nell’ipotesi in cui sia il primo sia una pubblica amministrazione.

Questa Corte ha affermato, infatti, che in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni e dei contributi dovuti al personale dipendente dall’esecutore o dal subappaltatore o dai soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 118, comma 8, ultimo periodo (cd. codice degli appalti pubblici), i lavoratori si avvalgono degli speciali strumenti di tutela previsti dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, artt. 4 e 5, recante il Regolamento di esecuzione e attuazione del suddetto codice.

La disciplina riferibile alla responsabilità delle pubbliche amministrazioni committenti di lavori, servizi e forniture a ditte appaltatrici nei confronti degli obblighi assunti dalle ultime verso i dipendenti si configura, dunque, come speciale e alternativa rispetto a quella di introdotta dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 29, comma 2. Quanto poi alla tutela ordinaria di cui all’art. 1676 c.c., essa rimane meramente residuale, in quanto confinata ai soli casi in cui i contraenti non abbiano ritenuto di avvalersi della disciplina speciale. (Cass. n. 15432/2014).

La pronuncia impugnata disattende tale orientamento, al quale va, invece, data continuità.

Al caso in esame si applica il seguente principio di diritto: “In materia di appalti pubblici, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni la responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, del richiamato decreto, dovendosi ritenere che il D.L. n. 76 del 2013, art. 9, conv. con modifiche nella L. n. 99 del 2013, nella parte in cui prevede la inapplicabilità del suddetto art. 29 ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, non abbia carattere di norma d’interpretazione autentica, dotata di efficacia retroattiva, avendo solo esplicitato, senza innovare il quadro normativo previgente, un precetto già desumibile dal testo originario del richiamato art. 29 e dalle successive integrazioni” (Cass. n. 20327/2016).

In definitiva, essendo la censura fondata, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata. La Corte, non essendo necessari accertamenti in fatto, decidendo nel merito, rigetta la domanda di S.A. nei confronti del Ministero e compensa, tra dette parti, le spese dell’intero processo, stante la recente sopravvenienza dell’indirizzo qui seguito. Non si provvede sulle spese nei confronti della Meridionale s.r.l. e del Consorzio Cesap per mancanza, da parte degli stessi, di attività difensiva.

Si dà atto che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda di S.A. nei confronti del Ministero. Compensa le spese dell’intero processo tra quest’ultima e il Ministero dell’Interno. Nulla per le spese nei confronti delle parti rimaste intimate.

Così deciso in Roma, all’Udienza Pubblica, il 10 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2018

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