Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28584 del 20/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28584 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 13958-2007 proposto da:
BUONAFEDE

GIUSEPPE

C.F.BNFGPP23C27F839A,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE
FERRARI 11 SC. B INT. 4, presso lo studio
dell’avvocato TIRONE MASSIMO, rappresentato e difeso
dagli avvocati MENSITIERI GIUSEPPE, MENSITIERI
2013

RENATO;
– ricorrente-

2456
contro

RADIM SRL (GIA’ COMMERCIO DOLCIARIO CEDIAL SRL)
P.I.00204870646 IN PERSONA DEL SUO AMM.RE UNICO,

Data pubblicazione: 20/12/2013

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CARAVITA
5, presso lo studio dell’avvocato SARDO GAETANO
MASSIMO, rappresentata e difesa dall’avvocato COCCHI
GIAN PIETRO;
– controricorrenti –

LETTIERI

GENNARO,

LETTIERI

GIOVANNI,

LETTIERI

MARIAROSARIA, LETTIERI ASSUNTA, LETTIERI DANIELE;
– intimati –

avverso la sentenza n.

1249/2006 della CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/11/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato Mensitieri Giuseppe difensore del
ricorrente che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’improcedibilità, inammissibilità, in subordine, il
rigetto del ricorso.

nonchè contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 24.3.1990 Cedial srl esponeva di essere proprietaria di un terreno
in Melito, loc. Masseria Monacelle, in catasto al f.4, p.142, acquistato con atto
31.1.1976, con accesso dalla via Circonvallazione attraverso la strada del venditore
Lettieri Giuseppe, larga m. 10 che, partendo dalla via Circonvallazione, raggiungeva

raggiungere la strada comunale Vecchia Piscinola.
Su detta strada il venditore aveva costituito servitù a favore del terreno della Cedial
di passaggio pedonale e carraio nonché di attraversamento sotterraneo per
l’installazione di condotte idriche ed elettriche, di gas, telefoniche, fognarie etc, fino
all’innesto con i corrispondenti servizi pubblici, con previsione che manutenzione
ordinaria e straordinaria erano a carico dei proprietari frontisti in misura
proporzionale.
Buonafede Giuseppe, proprietario frontista, aveva arbitrariamente impedito il libero
esercizio della servitù mediante l’apposizione di una sbarra e la costruzione di un
muro per cui l’attrice chiedeva dichiararsi il diritto di passaggio pedonale e carraio,
accertarsi l’impedimento, condannare il convenuto alla rimozione della sbarra ed
alla demolizione del muro, oltre i danni.
Il convenuto contestava le pretese.
Con citazione 1.10.1990 analoga domanda la Cedial proponeva nei confronti della
Immobiliare Zingara, che rimaneva contumace.
Riuniti i giudizi ed espletata ctu, l’attrice rinunziava alla domanda nei confronti della
Zingara e con citazione del 20.1.1993 evocava in giudizio il Calzaturificio Moda
Europa srl per sentire accogliere le domande proposte nei confronti del Buonafede.
La convenuta ammetteva l’esistenza della servitù e di aver effettuato una recinzione,
negava che lo slargo fosse oggetto di servitù e chiamava in causa Lettieri mentre il

la via del Cimitero, dove formava uno slargo, per continuare a sinistra sino a

Giudice, previa riunione, ordinava all’attrice di integrare il contraddittorio con lo
stesso Lettieri.
Con sentenza 30.12.2000 il GOA dichiarava cessata la materia del contendere nei
confronti della Zingara e con sentenza 28.11.2001 accoglieva per quanto di ragione
la domanda dell’attrice condannando Buonafede e Moda Europa a ripristinare lo

impedimento lo slargo, demolendo altra barriera, abbattendo i muretti, condannando
i convenuti in solido all’importo di lire 10.000.000 oltre interessi e spese, rigettando
le altre domande e dichiarando irripetibili le spese tra Lettieri e le altre parti
costituite.
Con sentenza 1249/2006 del 26.4.2006 la Corte di appello di Napoli accoglieva per
quanto di ragione l’appello di Buonafede e di Moda Europa condannando
quest’ultima ad eseguire quanto disposto al capo I, lett. A, a), b), c) del dispositivo
di primo grado e Buonafede a quanto disposto al capo I lettere B,C,D nonché
ciascuno a pagare euro 2522,22 oltre interessi, con compensazione parziale delle
spese.
La Corte territoriale riteneva pacifico e riconosciuto che il Buonafede aveva
realizzato le opere e Moda Europa aveva recintato lo slargo.
Ricorre Buonafede concludendo con quesito di diritto, illustrato da due memorie,
resiste Radim srl, già Cedial eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancanza
di motivi e chiedendo la conferma della sentenza, pur titolando il controricorso
anche come ricorso incidentale.
All’udienza del 21 marzo 2013 è stata disposta la notifica del ricorso a Lettieri
Giuseppe, adempimento effettuato nei confronti degli eredi.
MOTIVI DELLA DECISIONE

sbocco su via Comunale Cimitero, abbattendo la barriera, liberando di ogni

Va premesso che il ricorso indica che la sentenza non è stata notificata per cui non si
pone il problema della procedibilità per il deposito solo di copia autentica.
E’ altresì preliminare il rilievo che il ricorso prende le mosse dalla sentenza
impugnata, riferisce dell’atto di citazione, riporta qualche brano della comparsa di
costituzione del Buonafede, riporta la conclusionale di primo grado, con relativa

di giurisprudenza, lamenta che la Corte di appello non ha dato risposte esplicite ma
neppure implicite e conclude con quesito se la servitù in favore del fondo Cedial è
unicamente quella costituita con atto 31.1.1976.
Non vi è traccia della indicazione di motivi di ricorso con la puntuale indicazione
delle norme violate e dei vizi di motivazione, con la conseguenza che si tenta un
inammissibile riesame del merito, senza considerare che il giudizio di legittimità è a
critica vincolata e non costituisce un terzo grado di merito nel quale si possa
manifestare dissenso rispetto a quanto precedentemente deciso, contrapponendo una
propria tesi alle affermazioni contenute nella sentenza che si rivela congruamente
logica e giuridicamente corretta.
Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia
incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i
fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio
2003 n. 2222).
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna
alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese,
liquidate in euro 3700 di cui 3500 per compensi, oltre accessori.
Roma, 21 novembre 2013.

replica, riporta l’atto di appello e brani della sentenza impugnata, richiama massime

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