Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28584 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/12/2020, (ud. 21/10/2020, dep. 15/12/2020), n.28584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 17876/2013 proposto da:

D.G.P., elettivamente domiciliato in Roma, via degli

Scipioni n. 252, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Rando e

rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’Avv.

Salvatore Ciaravino.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato, dalla quale è

rappresentata e difesa.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 64/35/12 della Commissione

tributaria regionale della Sicilia, depositata in data 11 maggio

2012.

Al quale è stato riunito il ricorso n. r.g 17877/13 proposto da:

D.G.P., elettivamente domiciliato in Roma, via degli

Scipioni n. 252, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Rando e

rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’Avv.

Salvatore Ciaravino.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato, dalla quale è

rappresentata e difesa.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 63/35/12 della Commissione

tributaria regionale della Sicilia, depositata in data 11 maggio

2012.

Udita la relazione delle cause svolta nella camera di consiglio del

21 ottobre 2020 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

 

Fatto

RILEVATO

che:

a seguito di perquisizione, eseguita nei confronti di D.G.P. esercente l’attività di “guaritore”, nel corso della quale veniva disposto il sequestro di tre agende relative agli anni 1999, 2000 e 2001, e di indagini bancarie, l’Ufficio di (OMISSIS), constatata l’inosservanza di qualsiasi obbligo fiscale, emetteva quattro avvisi di accertamento per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001.

Con separato atto di contestazione venivano irrogate le corrispondenti sanzioni.

Gli avvisi di accertamento, relativi a Iva, Irpef e Irap dell’annualità 1999 e 2000 (oggetto del presente giudizio) venivano impugnati da D.G.P., con ricorsi rigettati dalla Commissione di prima istanza.

Gli atti di appello proposti dal contribuente avverso le decisioni venivano, previa riunione, rigettati dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.) con sentenza n. 64/35/12, depositata il giorno 11 maggio 2012.

Il Giudice di appello, accogliendo l’eccezione formulata dall’Agenzia delle entrate, riteneva illegittime le impugnazioni per maturato “giudicato esterno”, costituito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale (non impugnata e, pertanto, passata in cosa giudicata) di rigetto del ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno 2001, rilevando che nel caso in specie, la controversia relativa agli anni 1999 e 2000, nasce dalla medesima attività ispettiva effettuata per l’anno 2001. I rilievi sono identici per ogni singolo anno e riguardano l’accertamento di ricavi non dichiarati mediante indagini bancarie, riscontri extracontabili e sommarie informazioni acquisite dai clienti.

Avverso la sentenza D.G.P. ha proposto, affidandolo a unico motivo, ricorso (iscritto al n. r.g. 17876/2013), cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Con separato atto di contestazione, relativo agli anni di imposta 1998, 1999, 2000 e 2001, l’Agenza delle entrate irrogava a D.G.P. sanzioni amministrative pecuniarie, a seguito dell’emissione dei quattro avvisi di accertamento.

Il ricorso proposto dal contribuente avverso l’atto di contestazione e irrogazione delle sanzioni veniva accolto dalla Commissione di prima istanza che annullava l’atto impugnato.

La decisione, appellata dall’Agenzia delle entrate, veniva riformata, con la sentenza n. 63/12, depositata in data 11 maggio 2013, dalla C.T.R. della Sicilia la quale confermava tutte le sanzioni irrogate ad eccezione di quelle relative all’anno 1998 che, invece, andavano commisurate ad un reddito di (vecchie) lire 10.000.000. In particolare, il Giudice di appello premetteva che per l’anno 1998 il contenzioso relativo era stato definito con sentenza che aveva accertato i redditi non dichiarati nel superiore importo; per l’anno 2001 l’accertamento era definitivo per il passaggio in giudicato della sentenza, relativa a quella annualità, dalla CTP; per gli anni 1999 e 2000 il Collegio aveva rigettato i ricorsi del contribuente accogliendo l’eccezione di giudicato esterno relativo all’annualità 2001.

Avverso la sentenza D.G.P. ha proposto, affidandolo a unico motivo, ricorso (iscritto al n. r.g. 17877/2013), cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.

I ricorsi sono stati fissati, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1 Preliminarmente, attesa la evidente pregiudizialità delle questioni sollevate con il ricorso iscritto al n. r.g. 17876/2013 (concernente l’impugnazione degli avvisi di accertamento per le annualità 1999 e 2000) rispetto a quelle dedotte con il ricorso iscritto al n. r.g. 17877/2013 (relativo all’impugnazione dell’atto di irrogazioni di sanzioni correlate a detti avvisi), i ricorsi vanno riuniti.

2 Con l’unico mezzo di impugnazione del primo ricorso rubricato violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2909 c.c., – il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove il Giudice di merito aveva esteso il “giudicato” a processi aventi ad oggetto sia periodi di imposta diversi da quello per il quale si era formato il giudicato sia a rapporti diversi.

2.1. La censura è fondata. In materia tributaria e di giudicato esterno costituisce ormai jus receptum il principio secondo cui “nel processo tributario, l’effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i soli casi nei quali i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente, producendo effetti per un arco di tempo (mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi), o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (cfr. Cass. n. 31084 del 28/11/2019; n. 25516 del 10/10/2019; n. 7417 del 2019; n. 17760 del 2018).

In materia di IVA, pur oggetto del giudizio, è stato, poi, di recente, (v. Cass. n. 15374 del 20/07/2020) affermato il principio che, in ogni caso “l’effetto vincolante del giudicato esterno previsto dall’art. 2909 c.c., in relazione alle controversie in materia di IVA, è soggetto alla primazia del diritto unionale (come interpretato da CGUE 3 settembre 2009, C-2/08, Olimpiclub), anche con riferimento alla sua proiezione oltre il periodo di imposta considerato circa i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie impositiva che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente, allorquando affiori una questione di contrasto a pratiche abusive, sicchè ove esse non sussistano, il giudicato formatosi su diverso anno di imposta richiede l’esame delle questioni e dei presupposti di fatto per la diversa annualità e la sua efficacia dipende dalle concrete circostanze accertate”.

2.2 Alla luce dei superiori condivisi principi appare evidente l’errore in iudicando commesso dalla C.T.R. nell’applicazione dell’art. 2909 c.c., giacchè nessuno degli elementi indicati nella sentenza impugnata (unicità dell’attività ispettiva e identità dei rilievi), costituisce fatto a carattere stabile ovvero permanente destinato a reiterarsi per le diverse annualità a fronte degli, invece, variabili di anno in anno, fatti posti a fondamento della pretesa tributaria (quali, solo a titolo esemplificativi, le movimentazioni bancarie e i riscontri contabili).

3. La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia perchè provveda al riesame, adeguandosi ai superiori principi.

4. Dall’accoglimento del ricorso attinente gli avvisi di accertamento consegue l’accoglimento del ricorso, avente ad oggetto l’irrogazione delle sanzioni limitatamente alle annualità in esame, 1999 e 2000, fondato sulla stessa doglianza.

5. In conclusione, riuniti e accolti i ricorsi, le e sentenze impugnate vanno cassate con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, adeguandosi ai superiori principi, e a regolare le spese di questo giudizio.

PQM

Riunito al ricorso iscritto al n. r.g. 17876/12 quello iscritto al n. r.g. 17877/12, li accoglie.

Cassa le sentenze impugnate e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

 

 

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