Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28584 del 08/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 08/11/2018, (ud. 31/01/2018, dep. 08/11/2018), n.28584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4086-2012 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

D.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE

MEDAGLIE D’ORO 72, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO CIUFO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE BRUNELLI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 987/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/02/2011 R.G.N. 130/2008.

Fatto

RILEVATO

che:

l’INPS impugna la sentenza n. 987, depositata in data 2 febbraio 2011, con la quale la Corte d’appello di Bologna aveva confermato la pronuncia di primo grado, che aveva annullato la cartella esattoriale avente ad oggetto l’obbligo per D.C., socia della KIER s.r.l., operante nel settore della consulenza commerciale, all’iscrizione nella gestione commercianti;

la Corte territoriale, per quanto qui rileva, ribadiva l’obbligo di accertamento della prevalenza dell’attività aziendale, e la mancanza di elementi probatori utili ad attestarne la sussistenza nella fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio;

avverso la pronuncia d’appello ricorre l’INPS affidandosi ad un unico motivo;

D.C. ritualmente intimata difende con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo di ricorso viene denunciato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, così come interpretato dalla L. n. 122 del 2010, art. 12, comma 11, per avere la Corte d’appello ritenuto di dover applicare il criterio di prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, nell’ipotesi di compresenza di attività imprenditoriale e di attività aziendale prestata quale socio d’opera;

2. il ricorso s’appalesa fondato per le ragioni che di seguito vengono illustrate;

3. la L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208 stabiliva l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali ai soci di società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti previsti dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26;

4. in tale contesto normativo restava controverso, però, il rapporto esegetico intercorrente tra il comma 203 ed il successivo comma 208, atteso che dalla normativa sopra indicata e dal disposto della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, si desume la regola generale in base alla quale l’espletamento di duplice attività lavorativa, ove per entrambe sia prevista la tutela assicurativa, comporta l’obbligatoria duplicità di iscrizione alla gestione generale commercianti ed alla gestione separata dei lavoratori autonomi, mentre il comma 208 medesima legge contempla una disposizione avente natura speciale: “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi, esercitino contemporaneamente, anche in unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente;

5. per chiarire il contenuto di tale quadro normativo è intervenuto il legislatore che con la L. n. 122 del 2010, art. 1,comma 1, di cui parte ricorrente lamenta la violazione, ha disposto che: “la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente sono quelle esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS. Restano, pertanto esclusi dall’applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26”.

6. le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 17076/11, hanno quindi, affermato in relazione a tale assetto normativo che: a) il criterio dell’attività prevalente, quale parametro di valutazione per individuare la gestione assicurativa dell’INPS alla quale versare i contributi previdenziali nel caso di svolgimento di plurime attività che, autonomamente considerate, comporterebbero l’iscrizione a diverse gestioni previdenziali, opera per le attività esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, e per queste attività deve essere applicato il criterio, semplificante, dell’attività prevalente, al fine di individuare l’unica gestione assicurativa alla quale versare i contributi previdenziali in riferimento anche all’attività non prevalente che, ove esercitata da sola, comporterebbe l’iscrizione in un’altra gestione assicurativa; b) in base alla regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208,) e dalla disposizione di interpretazione autentica (L. n. 122 del 2010, art. 1, comma 1) l’esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella gestione separata, che si accompagni all’esercizio di un’attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l’obbligo dell’iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’INPS, non fa scattare il criterio dell’attività prevalente;

7. di conseguenza, il concorso di attività di lavoro autonomo soggetta ex se alla contribuzione nella Gestione separata, e quella di lavoratore o socio lavoratore nella stessa comporta l’obbligo della duplice iscrizione, trattandosi di fattispecie per la quale testualmente non opera il criterio dell’attività prevalente, ma ogni attività segue il rispettivo regime previdenziale (v. Cass. n. 17076/11);

8. l’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato è stato poi confermato, per quanto concerne la natura di norma di interpretazione autentica, e quindi con effetto retroattivo ex tunc, della L. n. 122 del 2010, art. 1, comma 1, dalla sentenza della Corte Cost. n. 15/2012, che ha, parimenti, escluso la violazione, nella subiecta materia, del principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU e dei principi costituzionali in tema di applicazione retroattiva della legge, e nell’ambito della giurisprudenza di legittimità (sent. nn. 15327 – 15446 – 16516 – 15278 – 10443 – 10441 – 10440 – 10439 del 2016) tale orientamento risulta ormai consolidato ed allineato alle conclusioni cui sono pervenute sull’argomento le S.U. e la Corte Costituzionale con le sentenze dianzi richiamate;

10. il Collegio ritiene, pertanto, di dovere dare continuità all’orientamento giurisprudenziale sopra citato, in quanto coerente con le finalità perseguite dal legislatore nella normativa disciplinante la materia de qua: a) l’universalizzazione della copertura assicurativa e previdenziale; b) la tutela dell’equilibrio finanziario del sistema previdenziale;

11. alla luce di quanto precede, di conseguenza, non può, nel caso in disamina, ritenersi applicabile il criterio dell’attività prevalente di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, come interpretato dalla L. n. 122 del 2010, art. 12 atteso che, come accertato dalla Corte territoriale la D. oltre a svolgere i compiti inerenti la carica sociale ricoperta (vicepresidente della S.r.l.), per i quali riceveva regolari compensi, e risultava iscritta alla gestione separata, partecipava, anche, attivamente, all’attività lavorativa di consulenza che costituiva secondo l’oggetto sociale il nucleo fondamentale delle prestazioni rese dalla società;

12. per quanto sopra osservato il ricorso deve essere, pertanto, accolto con cassazione della sentenza impugnata, ed accoglimento della domanda nel merito non essendo richiesti ulteriori accertamenti in punto di fatto. Le spese dei giudizi di merito vanno compensate, tenuto conto del fatto che il consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità è intervenuto, solo, in epoca successiva alle pronunce di merito, mentre quelle del presente giudizio vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito rigetta l’opposizione avverso la cartella esattoriale opposta, con condanna dell’opponente alle spese complessive del giudizio di legittimità liquidate in Euro 1800,00 per compensi professionali, oltre esborsi per Euro 200,00 e spese generali al 15%, oltre agli accessori di legge, e compensazione delle spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 31 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2018

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