Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28583 del 20/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28583 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 3821-2008 proposto da:
FERRARIO

ANGELO

FRRNGL65E07F704Y,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE FILIBERTO 61, presso
lo studio dell’avvocato PECORARO VALTER ARNALDO,
rappresentato e difeso dall’avvocato SALAROLI STEFANO;
– ricorrenti 2013
2443

contro

BRAMBILLASCA SERGIO BRMSRG63B19M052A, BRAMBILLASCA
GIUSEPPE BRMGPP40S22A0871, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato
DEL BUFALO LAURA, rappresentati e difesi dall’avvocato

Data pubblicazione: 20/12/2013

FUMEO MASSIMO;
– controricorrenti nonchè contro

DOZIO MARIA, BRAMBILLASCA LUIGI;
– intimati –

avverso la sentenza n. 2221/2007 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
improcedibilità del ricorso.

di MILANO) Uf(217,0bi-;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Angelo Ferrario ha proposto appello alla sentenza 14.1.2004 del Tribunale di Monza
che, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Giuseppe, Sergio e Mario
Brambillasca ha accolto le domande attoree condannando il convenuto a demolire il

portico e a rifare il pavimento.
Gli attori avevano affermato che il convenuto, proprietario di un edificio adiacente al
loro ad Agrate Brianza via d’Agrate 18 e comproprietario con gli attori pro indiviso del
cortile comune mappale 560 e di un porticato, aveva demolito e ricostruito l’edificio
dando luogo alle nuove opere denunziate.
Il convenuto aveva riconosciuto sostanzialmente corretta la descrizione dei fatti ma
affermato di aver agito nel rispetto della normativa.
Il Tribunale aveva fondato la decisione sulla ctu.
La Corte di appello di Milano, con sentenza 24.8.2007, in parziale riforma, ha
condannato Ferrario a pagare euro 464,81 con rivalutazione ed interessi così sostituita la
condanna al rifacimento della pavimentazione del portico, confermando nel resto la
sentenza con condanna alle spese, sul presupposto che le ragioni della ritenuta
illegittimità del balcone non consistevano nel fatto che rappresenti o meno il
prolungamento di un tratto di muro di proprietà comune od esclusiva ma nel fatto che,
come da ctu, limitava il diritto degli altri condomini e sottraeva luce al portico.
Prive di rilievo erano altre osservazioni.
Ricorre Ferrario con quattro motivi e relativi quesiti, resistono Brambillasca Giuseppe e
Sergio.
MOTIVI DELLA DECISIONE

balcone costruito nel cortile comune e sul confine, a ripristinare la trave preesistente nel

Col primo motivo si denunzia violazione dell’art. 1102 cc perché il balcone si proietta
per metà sul cortile comune e per metà sull’atrio comune con la richiesta di pronunziarsi
sulla legittimità di almeno parte di un balcone che, pur incidendo sul cortile comune,
non altera la destinazione della cosa e non limita il pari diritto di altri condomini sulla

Col secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 1102 cc sotto il profilo della
legittimità della modifica apportata all’atrio comune con la sostituzione della soletta di
legno in cemento, innalzamento della stessa e necessità di eliminare la trave.
Col terzo motivo si lamenta violazione dell’art.2058 cc sulla conversione in condanna al
risarcimento per equivalente ove l’opera sia parzialmente legittima.
Col quarto motivo si deducono vizi di motivazione in ordine all’applicazione dell’art.
1102 cc.
E’ preliminare il rilievo che il ricorrente indica che la sentenza è stata notificata al
procuratore domiciliatario il 26.11.2007 ma non produce detta copia al fine di verificare
la tempestività dell’impugnazione, ma solo copia autentica.
Donde l’improcedibilità del ricorso ( S.U. 9005/2009, Cass. 15.3.2013 n. 6706, Cass.
10.11.2010n. 25070, Cass. 11.5.2010 n. 11376).
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese,
liquidate in euro 2200, di cui 2000 per compensi, oltre accessori.
Roma 20 novembre 2013.
Il consigliere estensore

il P

u1-‘úSì -VATO IN CANCELLERIA

Roma, 2 0 D IC. 2013

corte e sull’atrio.

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