Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28582 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 15/12/2020), n.28582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31472/2018 R.G. proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Alberto Cutaia giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Agrigento, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Sicilia

(Palermo), Sez. 12, n. 1122/12/18 del 26 febbraio 2018, depositata

il 13 marzo 2818, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del dell’8

ottobre 2020 dal Consigliere Raffaele Botta;

Preso atto che le parti non hanno prodotto memorie e che il P.G. non

ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini ICI per l’anno 2009 di terreni già agricoli ma divenuti edificabili con l’approvazione del nuovo PRG, accertamento opposto dal contribuente sia per l’esistenza sugli stessi di precedente vincolo preordinato all’esproprio sia per la non congruità del valore determinato dall’ente locale;

2. Il ricorso era accolto in primo grado nella contumacia dell’ente locale. L’appello del Comune – rilevato che il contribuente non si era costituito in questa fase del giudizio – era accolto con la sentenza in epigrafe avverso la quale il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi. Il Comune non si è costituito;

3. Con il primo motivo, il contribuente denuncia error in procedendo (violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20 e 22, violazione delle norme sulla notificazione e spedizione del ricorso, inammissibilità dell’appello), allegando che il ricorso in appello fosse affetto da due gravi irregolarità non rilevate dal giudicante: la spedizione dello stesso non in busta chiusa e il fatto che l’atto d’appello fosse “costituito soltanto dal frontespizio, mancante di un numero imprecisato di pagine, dal quale non era possibile ricavarne i motivi nè le conclusioni”.

4. Il motivo è infondato. Questa Corte ha avuto modo di affermare che: “Nel processo tributario, nel caso in cui non sia contestata la tempestività ovvero una difformità della copia depositata rispetto all’originale notificato, la circostanza che la spedizione a mezzo posta dell’atto d’impugnazione non sia stata eseguita con plico raccomandato senza busta non rileva ai fini dell’ammissibilità dell’appello” Cass. n. 7797 del 2008). Nella fattispecie, poichè come evidenzia il giudice d’appello il contribuente non si è costituito nel giudizio di secondo grado, non può dirsi che vi sia stata alcuna (formale) contestazione nè in ordine alla “tempestività”, nè in ordine ad una eventuale “difformità della copia depositata rispetto all’originale notificato”. Inoltre il giudice d’appello dimostra di ben conoscere il contenuto specifico dell’atto di impugnazione sottoposto al suo esame, come emerge con chiarezza dalla sentenza qui impugnata, sicchè i rilievi che il contribuente deduce nel ricorso in esame non si palesano nemmeno sorretti da una sufficiente credibilità.

5. Con il secondo motivo il contribuente contesta la condanna alle spese del doppio grado in quanto il ricorso in appello sarebbe stato inammissibile.

6. Anche questo motivo è infondato alla luce di quanto osservato a proposito del primo motivo.

Pertanto il ricorso deve essere respinto. In ragione della mancata costituzione della parte intimata non occorre provvedere sulle spese.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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