Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28581 del 20/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28581 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 2705-2008 proposto da:
DI BLASI ANTONINO C.F.DBLNNN47A01I1120, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA VAL DI LANZO 79, presso lo
studio dell’avvocato IACONO QUARANTINO GIUSEPPE, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
AGUGLIA ETTORE;
– ricorrente –

2013

contro

2423

MATRANGA

GIOVAN

MATRANGA

EPIFANIO

GIUSEPPE

BATTISTA

C.F.MTRGNB25L08H933N,

C.F.MTRPFN25L08H933H,

C.F.MTRGPPS35H13H9330,

MATRANGA

elettivamente

Data pubblicazione: 20/12/2013

domiciliati in ROMA, VIA RODRIQUEZ PEREIRA 41, presso
lo studio dell’avvocato NIRO ALFREDO, rappresentati e
difesi dall’avvocato TORRE GIUSEPPE;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 1292/2006 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/11/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO
ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato Iacono Quarantino Giuseppe difensore
del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito

l’Avv.

Torre

Giuseppe

difensore

dei

controricorrenti che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di PALERMO, depositata il 05/12/2006;

Di Blasi-Matranga
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Con atto notificato il 2.111.1984 i germani Giovan Battista, Epifanio e
Giuseppe MASTRANGA, premesso di essere conduttori di parte di un

Jato C.so Umberto I n. 226, di proprietà di Angela e Rosa PULE10; che
queste ultime avevano a loro notificato — in conseguenza del diritto di
prelazione ad essi spettante ex art. 38 legge 392/78 – un fittizio preliminare
avente ad oggetto la vendita a terzi del magazzino da essi condotto in
locazione, in cui il prezzo pattuito con il terzo acquirente risultava pari a L.
70.000.000, oltre al 50% dell’INVIM; che il predetto preliminare di vendita
li aveva indotto ad acquistare l’immobile da loro utilizzato per il loro lavoro,
per un prezzo notevolmente superiore al suo reale valore commerciale;
sulla base di queste premesse, gli attori citavano in giudizio le predette sig.
re Puleio oltre a Giacono Currieri – che aveva acquistato con separato atto
la restante parte dell’immobile in cui si trovava inserito il loro magazzino chiedendo la loro condanna in solido al risarcimento dei danni causati,
pari alla differenza tra il prezzo corrisposto per il magazzino ed il suo
valore reale di mercato.
Si costituivano le Puleio contestando la domanda , mentre il Currieri
deduceva la propria estraneità ai fatti. Nel corso del giudizio a seguito del
decesso delle Puleio, si costituiva il loro erede Antonino DE BLASI.

Corte Suprema di Cassazione — 11

t. dr. G. A. Bursese- R.G. n. Néliihkr

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magazzino, sede della loro attività commerciale, ubicato in San Giuseppe

L’adito Tribunale di Palermo – previo espletamento di due distinte CTU con sentenza del 16.12.2001, dichiarava il difetto di legittimazione passiva
del Currieri e rigettava la domanda di risarcimento dei danni, sostenendo
che i Mastranga, si erano risolti ad acquistare il magazzino al prezzo

necessita di non perdere la disponibilità dell’immobile ove esercitavano la
loro attività lavorativa, pur essendo consapevoli dell’esosità del prezzo
richiesto.
La sentenza veniva appellata dai Mastranga che insistevano nella loro
domanda e cioè che la stipula del preliminare fosse preordinata allo scopo
fraudolento di incrementare il prezzo del magazzino, da essi obtorto collo
pagato, prezzo che secondo la CTU collegiale espletata, era assai
superiore a quello effettivo di mercato.
Resisteva

il Blasi, proponendo appello incidentale, e l’adita Corte

d’Appello di Palermo, con sentenza n. 1292/2006, depositata in data
5.12.2006, in riforma dell’impugnata decisione, condannava il Di Blasi
al pagamento in favore degli appellanti della somma di € 14.460,79 oltre
rivalutazione e spese.
La corte palermitana sosteneva che nell’ipotesi in esame si vedeva in tema
di dolo incidente ex art. 1440 c.c., in cui il raggiro architettato dalle
venditrici non era tale da determinare il consenso dell’altra parte a
stipulare il negozio, ma aveva comunque indotto quest’ultima a concludere

Corte Suprema di Cassazione — 11 sez. civ. – est. dr. G.

Bursese- 1 n. 076.121.04

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“imposto” di L. 70.000.000, non perché indotti in inganno, ma per

il contratto a condizioni certamente più onerose rispetto a quelle da essi
sperate. I Mastranga nella fattispecie avevano sborsato la somma richiesta
( che sapevano sproporzionata rispetto al prezzo di mercato, come del
resto stabilito dalla CTU collegiale), allo scopo di non perdere il magazzino

Per la cassazione della sentenza ricorre il Di Blasi sulla base di n. 4
mezzi; resistono gli intimati con controricorso.

MOTIVI DELLE DECISIONE
2- Con il 1° motivo del ricorso il Di Blasi denuncia la violazione degli artt.
102 e 331c.p.c.; lamenta la mancata partecipazione al giudizio d’appello
del Currieri che aveva fatto parte dell’accordo simulatorio, senza peraltro
che fosse stata disposta l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.
da parte di quel giudice: ciò avrebbe cagionato la nullità della sentenza
impugnata.
Osserva il Collegio che nella fattispecie non è configurabile alcuna
violazione del contraddittorio necessario, atteso che il Currieri era rimasto
del tutto estraneo al contratto inter partes, ed era dunque terzo rispetto alla
vicenda in esame; d’altra parte, avverso la pronuncia di primo grado che il
Currieri aveva estromesso dal giudizio, non era stata avanzata alcuna
censura. Dunque si era formata una preclusione per effetto del giudicato
interno, in quanto il punto della sentenza di primo grado che stabiliva il

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n. 120.1436

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( e connesso avviamento ) dove esercitavano la loro azienda familiare.

difetto di legittimazione del Currieri non era stato impugnato da nessuna
delle parti.
3 – Con il secondo motivo, l’esponente eccepisce la violazione dell’art.
1440 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

l’ipotesi del dolo incidens fatta propria dal giudice distrettuale, atteso che
la conclusione del contratto non fu frutto di attività ingannatoria posta in
essere dalle venditrici, sia pure limitatamente ad alcune condizioni soltanto
del contratto stesso( il prezzo di vendita) . In effetti il Tribunale aveva
escluso – e a ragione – che” non sarebbe stato ravvisabile alcun inganno
ai danni dei Mastranga, in quanto i predetti avevano espressamente
ammesso di essersi immediatamente resi conto del raggiro usato dalle
Puleio: di conseguenza i predetti avevano concluso il contratto (…) non in
quanto indotti in errore, ma consapevolmente per avere conosciuto la
necessità di dover affrontare un sacrificio economico eccessivo pur di
rimanere nella disponibilità del magazzino”. Per l’esponente in altre parole
non rientrano nella fattispecie del dolo — sia incidente che determinante -”
tutti quegli artifici e raggiri o in genere quei comportamenti che non
abbiano influito sulla rappresentazione della realtà o che, essendo stati
percepiti dalla vittima potenziale, non hanno influenzato in alcun modo le
loro determinazioni”. Nel caso in esame – nota l’esponente —” costituisce
un fatto assolutamente certo che i Mastranga , ammesso in ipotesi che le

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1~0-

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Il ricorrente contesta che nella fattispecie in esame fosse configurabile

Puleio con la stipulazione e la notifica del contratto preliminare di
compravendita avessero inteso ordire una macchinazione in loro danno, si
sono resi chiaramente conto di tale supposto disegno fraudolento”; ciò può
avere conferma nell’atto stragiudiziale fatto da essi notificare alle Puleio

L. 70.000.000, “non intendendo concedere alle venditrici alcuna scusante
per recedere dall’obbligo della stipulazione del trasferimento a favore
dell’istante”.
4-

Con il 3° motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione e la

violazione degli artt. 2697, 2727,2729 c.c. Secondo l’esponente la corte
palermitana aveva rilevato che l’esistenza del raggiro ( e,
conseguentemente della malafede) emergerebbe da 2 elementi indiziari
univoci, gravi e concordanti, consistenti nel fatto che a distanza di un solo
giorno le Puleio avevano proceduto ad alienare al Currieri la restante
parte dell’immobile e nella sproporzione del valore del magazzino rispetto a
quello della restante parte del fabbricato, come accertato dalla CTU
collegiale. Nega l’esponete la rilevanza di tali circostanze che in realtà
sono del tutto prive di qualsiasi valore indiziario.
4 — Le due doglianza- congiuntamente esaminate in quanto strettamente
connesse — sono fondate nei limiti di cui si dirà.
Giova premettere che il dolo quale vizio del consenso si riferisce a quegli
artifici o raggiri posti in essere dal deceptor ( contraente in mala fede) allo

Corte Suprema di Cassazione — 11 sez. civ. – est. dr. G. A. Burses

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in cui si dice chiaramente di essere stati costretti ad accettare il prezzo di

scopo di indurre il deceptus ( contraente raggirato), alla conclusione di un
negozio. Dottrina e giurisprudenza distinguono il dolo determinante —
che si caratterizza per avere determinato la vittima a stipulare un atto che
non avrebbe concluso ove non fosse stata ingannata – dal dolo incidente

contratto. Si dice che in tal caso il dolo ha giuocato un ruolo solamente nel
contesto del regolamento negoziale in quanto ” se non fosse caduta in
errore, la parte raggirata avrebbe stipulato l’atto a condizioni diverse e
quindi per lei meno onerose”. Proprio per questo, ai sensi dell’art. 1440 c.c.
il contratto non è annullabile e rimane valido, ma viene però riconosciuto
al deceptus il risarcimento del danno conseguente all’attività fraudolenta.
Questa S. C. ha precisato al riguardo: ” In ipotesi di domanda di
risarcimento per dolo incidente relativa al danno derivante da un contratto
valido ed efficace ma “sconveniente”, l’eventuale esistenza dell’inganno
nella formazione del consenso non incide sulla possibilità di far valere i
diritti sorti dal medesimo contratto, ma comporta soltanto che il contraente,
il quale abbia violato l’obbligo di buona fede, è responsabile del danno
provocato dal suo comportamento illecito, commisurato al “minor
vantaggio” ovvero al “maggior aggravio economico” prodotto dallo stesso.”
“Tuttavia, pur non avendo il contraente diritto di occultare i fatti, la cui
conoscenza sia indispensabile alla controparte per una corretta formazione
della propria volontà contrattuale, l’obbligo informativo non può essere

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( incidens) che si limita ad incidere solo su tutte o su alcune condizioni del

esteso fino al punto di imporre al medesimo contraente di manifestare i
motivi per i quali stipula il contratto, così da consentire all’altra parte di
trarre vantaggio non dall’oggetto della trattativa, ma dalle altrui motivazioni
e risorse.” (Cass. n. 5965 del 16/04/2012)

tali da determinare il consenso, il contratto e valido, benché senza di essi
sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede
risponde dei danni.” In effetti , come si è visto, l’esponente censura la

sentenza proprio in ordine all’ effettiva rilevanza degli elementi indiziari da
cui la corte aveva dedotto la malafede delle venditrici.
Ad avviso del Collegio, in effetti, si tratta di circostanze che sembrerebbero
invece tutt’altro che univoche, quali sicuri indicatori di malafede delle
venditrici, cioè di una vera e propria macchinazione ordita dalle Puleio in
danno dei Mastranga per ottenere un prezzo di vendita per esse più
lucroso. Nel caso in esame la motivazione della corte territoriale appare
però apodittica e comunque piuttosto generica. Appare circostanza
assolutamente neutra, invero, il fatto che le Puleo avessero venduto al
Currieri la restante parte del fabbricato il giorno successivo alla vendita
del magazzino. Anche la del prezzo di vendita — ove
effettivamente esistente:ma era stata in sostanza esclusa dalla prima CTUè tutt’altro che evidente e conclamato (L. 42.000.000 contro L. 70.000.000).

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Ciò posto, il menzionato art. 1440 c.c. prevede: “Se i raggiri non sono stati

In altre parole questi unici due supposti indizi, non sembrerebbero univoci
, ma neppure gravi o concordanti.
Può essere utile rammentare a mo’ di raffronto ( a proposito di come
l’ordinamento valuta in linea generale lo squilibrio del sinallagma) che, nel

non è ammissibile se la lesione non ecceda la metà del valore che la
prestazione eseguita o promessa aveva al tempo del contratto” ( c.d.

lesione ultra dimidium).
Né va’ trascurata la circostanza che, nel nostro caso, non si trattava di
una mera proposta contrattuale, bensì di proposta finalizzata all’esercizio
del diritto di prelazione accordato al conduttore dall’art. 38 della legge
392/78, quindi di una prelazione ope legis, della quale il conduttore era
libero o meno avvalersi, finalizzandola ad una valutazione dei suoi
interessi.
In conclusione dev’essere rigettato il 1° motivo del ricorso; accolto il 2° e
3° motivo ed assorbito il 4° motivo ( vizio di motivazione con riferimento
alle c.t.u. espletate). Dev’essere cassata la sentenza impugnata e la causa
rinviata, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte
d’Appello di Palermo. ;
P.Q. M.
la Corte rigetta il 1° motivo del ricorso,accoglie il 2° e il 3° motivo del
ricorso; assorbito il 4° motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la

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C641214i6

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caso di azione generale di rescissione di cui all’art. 1448 c.c. , ” l’azione

causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte
d’Appello di Palermo.

In Roma li 19.11. 2012

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