Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28580 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 15/12/2020), n.28580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11310/2017 R.G., proposto da:

A.L. e A.F., rappresentati e difesi da

quest’ultimo, (anche come difensore di sè medesimo), in qualità di

Avvocato, con studio in Filetto (CH), ove entrambi elettivamente

domiciliati (p.e.c.:

avvfaustoantonucci.pec.ordineavvocatichieti.it), giusta procura in

margine al ricorso introduttivo del presente procedimento,

domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

il Comune di Filetto (CH), in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

e:

la “SO.G.E.T. S.p.A. – Società di Gestione Entrate e Tributi”, con

sede in (OMISSIS), in persona del presidente del consiglio di

amministrazione pro tempore, in qualità di agente della

riscossione;

– intimata –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

de L’Aquila – Sezione Staccata di Pescara il 18 ottobre 2016 n.

955/06/2016, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8 ottobre 2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

I germani A.L. e A.F. ricorrono per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale de L’Aquila – Sezione Staccata di Pescara il 18 ottobre 2016 n. 955/06/2016, non notificata, che, in controversia su impugnazione di ingiunzioni di pagamento per l’I.C.I. relativa all’anno 2005 su terreno in comproprietà tra loro, ha rigettato l’appello proposto dai medesimi nei confronti del Comune di Filetto (CH) avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti il 23 settembre 2013 n. 166/01/2013, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. Il Comune di Filetto (CH) e la “SO.G.E.T. S.p.A. Società di Gestione Entrate e Tributi” sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo, si denuncia “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto cit. nelle sentenze ed agli atti di causa con i ricorsi”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che l’ente impositore e l’agente della riscossione avessero provato la notifica degli atti presupposti delle impugnate ingiunzioni di pagamento (“per violazione degli artt. 99,100,101,102,104,112,113,115 e 116, nonchè art. 91 c.p.c. e/o art. 92 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, ecc.”).

2. Con il secondo motivo, si lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver trascurato la mancanza di prove dei presupposti dell’imposizione degli avvisi I.C.I. 2005 ed il pagamento dell’I.C.I. 2005 (nonostante l’erronea indicazione dell’anno di riferimento – 2004 anzichè 2005 – nel bollettino postale all’uopo adoperato).

3. Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza e/o del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver rilevato la mancanza di prova dei presupposti dell’imposizione per l’I.C.I. relativa all’anno 2005.

4. Ad esplicazione dell’esposizione iniziale in forma sintetica dei tre motivi di ricorso per cassazione (come sopra riassunti), i ricorrenti propongono una successiva illustrazione in forma analitica di nove punti corrispondenti agli altrettanti motivi di ricorso in appello (come desunti dalla sentenza impugnata) e non speculari all’esposizione sintetica dei motivi del ricorso per cassazione.

RITENUTO CHE:

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1 Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonchè l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (da ultima: Cass., Sez. Lav., 18 agosto 2020, n. 17724).

In altri termini, si può affermare che l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, richiede che ogni motivo del ricorso per cassazione contenga: a) da un lato, la rubrica del motivo stesso, con la puntuale indicazione della ragione per cui il ricorso è proposto (cioè – stante la tassatività dei motivi del ricorso per cassazione – il motivo tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c., alla luce del quale il motivo è proposto); b) dall’altro, la illustrazione del motivo (cioè, la esposizione degli argomenti invocati dalla sentenza impugnata per giungere a una certa criticata conclusione, e la analitica precisazione delle considerazioni in relazione al motivo espressamente indicato nella rubrica che giustificano – almeno a parere della parte ricorrente – la cassazione della sentenza dei giudici del merito (in termini: Cass., Sez. 3, 19 agosto 2009, n. 18421).

1.2 E’ convinzione del collegio che le confuse modalità di formulazione dei motivi posti a fondamento del ricorso per cassazione – con un’evidente e palese contraddizione tra l’esposizione sintetica delle ragioni (in numero di tre, costituenti la disorganica ed ambigua enunciazione delle doglianze relative alla sentenza di appello) e l’illustrazione analitica delle argomentazioni (in numero di nove, consistenti nella mera riproduzione dei motivi di appello) – non consentano un’agevole individuazione ed una chiara comprensione degli errores in iudicando e degli errores in procedendo che si lamentano nella sentenza impugnata, precludendo al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata.

Peraltro, aggiungasi che anche la riproduzione riassuntiva dei motivi di ricorso per cassazione (pagine 4 e 5) – ove pure sono indicate le singole tipologie di vizi di rito e di merito secondo l’elencazione fattane dall’art. 360 c.p.c., – appare lacunosa e insufficiente nella individuazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che dovrebbero sostanziare e sorreggere la rappresentazione di ciascuna lagnanza.

4. Nulla per le spese giudiziali, essendo rimaste intimate le parti vittoriose.

5. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto dell’obbligo, a carico dei ricorrenti di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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