Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28580 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 06/11/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 06/11/2019), n.28580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentato e difeso

– ricorrente –

contro

C.V., elettivamente domiciliata in Milano, c.so di Porta

Romana n. 89/b presso lo studio dell’Avv. Fabio Pace che la

rappresenta e difende per procura a margine del controricorso con

ricorso incidentale.

– controricorrente/ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza n. 1234/24/2014 della Commissione

tributaria regionale del Piemonte, depositata il 29 ottobre 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 settembre 2019 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

Fatto

RILEVATO

che:

nella controversia originata dall’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso, presentata da C.V., nella qualità di erede di M.V., già dirigente Enel, delle ritenute Irpef operate, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, sulle somme corrisposte a titolo di rendita della pensione integrativa aziendale ((OMISSIS)), la Commissione tributaria regionale del Piemonte, giudice del rinvio disposto da questa Corte, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava dovuto il rimborso della maggiore imposta versata, ammontante a Euro 121.744,35, oltre gli interessi di legge;

in particolare, il Giudice di appello riteneva che, dall’attestazione rilasciata al contribuente dall’Enel, emergesse la sussistenza del rendimento conseguito, nel periodo, nella forma previdenziale complementare;

per la cassazione della sentenza propone ricorso, su due motivi, l’Agenzia delle Entrate;

C.V. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale su unico motivo;

il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.;

la controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1 con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate, deduce la violazione o falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2; art. 384 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., e seguenti, in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nell’accertamento della fattispecie da sussumere nel principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione che aveva disposto il rinvio, laddove dall’attestazione, rilasciata al contribuente, non era possibile ritenere accertata la sussistenza del “rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”;

2 con il secondo motivo, articolato in subordine al primo, si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame del fatto decisivo costituito dalla sussistenza e, eventualmente, della misura del rendimento derivante dall’impiego sui mercati finanziari;

3 la censura prospettata con il primo motivo è fondata, con conseguente assorbimento del secondo;

3.1 premesso che il principio di diritto affermato dalla sentenza con la quale questa Corte ha disposto il rinvio alla C.T.R. della Toscana era lo stesso di quello affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 13642/2011 (ovvero applicazione della ritenuta del 12,50% alle somme rinvenienti dalla liquidazione del, c.d. rendimento (per tale dovendosi intendere il rendimento netto imputabile alla gestione del Fondo sul mercato del capitale accantonato), va rilevato che sulla res controversa, sempre in continuità di quel principio, questa Corte con numerose pronunce successive (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11941 del 10/06/2016; id. n. 24525 del 18/10/2017; id. n. 15853 del 15/06/2018; n. 16116 del 19/06/2018; n. 27610 del 30/10/2018, rimanendo le sentenze citate in memoria dalla controricorrente sono precedenti isolati e superati) ha chiarito che le somme provenienti dalla liquidazione del c.d. “rendimento” sono le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente finanziario, ma non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate”;

3.2 nel caso in esame, non sussistendo contestazione sulla circostanza che la prestazione oggetto di controversia sia stata interamente erogata dal Fondo (OMISSIS), la sentenza impugnata, nel riconoscere la sussistenza dei rendimenti sulla base della mera attestazione rilasciata Enel – dalla quale, per come illustrata nella sentenza impugnata e riportata da entrambe le parti nei rispettivi scritti difensivi, non si rinvengono rendimenti da somme investite sul mercato – ha malamente applicato il principio di diritto cui doveva uniformarsi;

4 l’unico motivo di ricorso incidentale proposto dall’erede del contribuente, con il quale si deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 63, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è inammissibile, per carenza di interesse, avendo ad oggetto una statuizione istruttoria della C.T.R. (ovvero la mancata acquisizione della perizia di parte) che non ha comportato alcun nocumento alla parte risultata, all’esito del giudizio di rinvio, integralmente vittoriosa (cfr. Cass. n. 18648 del 13/07/2018; Cass. n. 22841 del 09/11/2016; Cass. n. 6601 del 2005);

5 in conclusione, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame della controversia attenendosi ai principi sopra enunciati, oltre a regolare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dei Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;

dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019

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