Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2858 del 07/02/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2858 Anno 2013
Presidente: BATTIMIELLO BRUNO
Relatore: LA TERZA MAURA
ORDINANZA
sul ricorso 10116-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, EMANUELE
DE ROSE, VINCENZO STUMPO, giusta procura in calce al
2012
ricorso;
– ricorrente –
8247
contro
FRANZI COSIMO;
– intimato –
Data pubblicazione: 07/02/2013
avverso la sentenza n. 5868/2010 della CORTE D’APPELLO
di BARI del 16.11.2010, depositata il 07/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 14/11/2012 dal Consigliere Relatore
Dott. MAURA LA TERZA;
che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. SERGIO DEL CORE che nulla osserva rispetto alla
relazione scritta.
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti
101116/2011 Inps e. Franzi Cosimo
Corte Suprema di Cassazione
Sezione sesta civile – Sezione 12VOTO
Ordinuttzu
in giudizio l’Inps chiedendo venisse accertato il suo diritto alla differenza dell’indennità di
disoccupazione dell’anno 1999; la parte ricorrente – premesso che il trattamento di disoccupazione
era stato corrisposto dall’Istituto sulla base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995
– sostenevano che il medesimo trattamento doveva essere invece calcolato, ai sensi del D.Lgs. n.
146 del 1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con
conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito;
La domanda veniva accolta dalla Corte d’appello di Bari;
Avverso detta sentenza l’lnps ricorre con due motivi;
Il lavoratore è intimato;
Con il primo mezzo l’Inps si duole sia stata esclusa la decadenza di cui all’art. 47 dpr 639/70;
Con il secondo motivo l’Istituto ricorrente, lamentando violazione degli artt. 46,51 e 55 del CCNL
operai agricoli e florovivaisti del 2002 in relazione all’art. 6 comma 4 lettera a) del d.lgs. n. 314/97,
nonché in relazione agli artt. 1362, 2120 cod. civ. ed all’ artt. 4 commi 10 e 11 legge 297/82,
censura la sentenza per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione
dell’indennità di disoccupazione, anche la voce denominata “quota di TFR”. la quale invece non
dovrebbe esserlo, per avere — contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale — effettiva
natura di retribuzione differita;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del primo motivo e la
manifesta fondatezza del secondo;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
Sulla questione di cui al primo motivo, questa Corte ha deciso da ultimo con la sentenza n. 6959
del 08/05/2012, con cui si è affermato << In tema di decadenza delle azioni giudiziarie volte ad
ottenere la riliquidazione di una prestazione parzialmente riconosciuta, la novella dell'art. 38 lett. d)
del di. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in 1. 111 del 2011 - che prevede l'applicazione del termine
decadenziale di cui all'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, anche alle azioni aventi ad oggetto
l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito -,
detta una disciplina innovativa con efficacia retroattiva limitata ai giudizi pendenti in primo grado g21A4 Con ricorso al Tribunale di Bari Franzi Cosimo operaio agricolo a tempo determinato, conveniva alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, con la conseguenza che, ove la nuova
disciplina non trovi applicazione, come nel caso di giudizi pendenti in appello, o in cassazione alla
data predetta, vale il generale principio dell'inapplicabilità del termine decadenziale.>>
11 secondo motivo di ricorso è manifestamente fondato, alla stregua di quanto deciso da ultimo
dalla sentenza di questa Corte n. 202/2011 e da numerose altre conformi, con cui si è enunciato il
seguente principio: << Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte nozione di retribuzione - definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto
con il salario medio convenzionale ex art. 4 del D.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 - non è comprensiva
del trattamento di fine rapporto", va ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto principio,
la voce denominata "quota di TFR" dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991,
va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa
dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui all'art. 3 D.L. 14
giugno 1996 n. 318 convertito in legge 29 luglio 1996 n. 402, a norma del quale, agli effetti
previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in
difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia
natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima
alterazione degli istituti legali da parte dell'autonomia collettiva."
La interpretazione di cui alle citate pronunzie è stata da ultimo avallata dal legislatore, il quale, con
l'art. 18 comma 18 del DL n. 98/2011, convertito in legge 111/2011, ha stabilito che" L'art. 4 del
d.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 e l'art. 1 comma 5 del DL 10 gennaio 2006 n. 2, convertito con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 18, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile
per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non
è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla
contrattazione collettiva"
Va quindi rigettato il primo motivo e accolto il secondo, la sentenza va cassata in relazione al
motivo accolto con decisione nel merito di rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo.
Il sopravvenire della norma interpretativa giustifica la compensazione delle spese dell'intero
processo.
P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Compensa
le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma il 14 iffirailielt eseR igt J1 presidente n. 10546/2007 per cui "Ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la I" ,