Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2858 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2017, (ud. 13/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29204/2015 proposto da:

SPAZIO PREVENZIONE ONLUS, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA, 135, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNA COSENZ, rappresentato e difeso

dall’avvocato MATTEO NOTARO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI – SEZIONE PROVINCIALE DI

LECCO ONLUS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA

80, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO STADERINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO GIROSA, giusta

procura in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2492/2015 del 12/05/2015 della CORTE D’APPELLO

di MILANO, depositata il 11/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO SCODITTI;

udito l’Avvocato, Notaro Matteo, per la ricorrente, che insiste per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN DIRITTO

che il consigliere relatore Dott. S.E. ha depositato in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c.: “Il Tribunale di Lecco con sentenza n. 106/2010 (poi confermata dalla Corte d’appello di Milano) rigettò la domanda, proposta da Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – sezione provinciale di Lecco onlus, di accertamento del diritto di proprietà dei beni oggetto del sequestro giudiziario autorizzato nei confronti di Spazio Prevenzione Onlus, dichiarando l’inefficacia del sequestro giudiziario e disponendo la restituzione dei beni all’avente diritto. Sulla base della pronuncia del tribunale Spazio Prevenzione Onlus intimò precetto per la restituzione dei beni attinti dal sequestro giudiziario. Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – sezione provinciale di Lecco onlus propose opposizione al precetto innanzi al Tribunale di Lecco. Il Tribunale adito accolse la domanda. Avverso detta sentenza propose appello Spazio Prevenzione Onlus. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello. Con sentenza di data 11 giugno 2015 la Corte d’appello rigettò l’appello. Motivò la corte territoriale nel senso che il titolo giudiziale azionato aveva negato l’esistenza del diritto del precettante alla restituzione, citando il seguente passaggio della sentenza appellata nella parte in cui richiamava la sentenza n. 106/2012: “in base a detta sentenza i beni in sequestro non possono considerarsi spettanti a Spazio Prevenzione Onlus… dal momento che il contenuto della sentenza numero 106/2010 non si presta ad equivoci in relazione alla non attribuzione dei beni in sequestro al soggetto che ha notificato il precetto”. Citò poi la Corte il seguente passaggio della sentenza di appello che aveva confermato la sentenza n. 106/2010: “solo a tale soggetto (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – sezione provinciale Lucchese Onlus, da ultimo commissariata) e non alla Lega italiana per la Lotta contro i Tumori – sezione provinciale di Lecco onlus deve riconoscersi piena legittimazione ad agire per la restituzione dei beni che si assumono rimasti nella disponibilità di Spazio Prevenzione Onlus, soggetto a sua volta non suscettibile di essere considerato come legittimo successore della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – sezione provinciale lucchese Onlus, attesa l’accertata nullità della Delib. con cui vennero decise le modifiche allo statuto di quest’ultima in data 6 luglio 2004”. Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi Spazio Prevenzione Onlus e resiste con controricorso la parte intimata.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 669 novies c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che soggetto legittimato a richiedere la restituzione dei beni, per aver subito il sequestro ed avente diritto al ripristino della situazione giuridica antecedente, è Spazio Prevenzione Onlus che, quand’anche non proprietario dei beni, ne era il possessore.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 81 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta il ricorrente che la controparte non era legittimata all’opposizione a precetto, non potendo far valere un diritto altrui, quale quello della asserita “vecchia” sezione provinciale lucchese.

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 2909 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva il ricorrente che il giudicato aveva ad oggetto solo il rigetto della domanda della parte sequestrante e la declaratoria di inefficacia del sequestro giudiziario, mentre il resto costituiva obiter dictum.

Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 28, 2498, 2500 septies e 2500 octies, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta il ricorrente che i giudici di merito non hanno colto che Spazio Prevenzione Onlus non è altro che la risultante della trasformazione della sezione provinciale lecchese della LILT, essendo variata solo la denominazione.

I motivi primo, terzo e quarto, da valutare unitariamente, sono inammissibili. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26890/2014, n. 15852/2010, n. 17482/2007, n. 4582/2004, n. 14986/2001; n. 14727/2001, n. 4978/2991; n. 7777/98; n. 2510/96) che l’interpretazione del titolo esecutivo, consistente in una sentenza passata in giudicato ed eseguita dal giudice dell’opposizione a precetto o all’esecuzione, si risolve nell’apprezzamento di un “fatto”, come tale incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi logici o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimità, atteso che in sede di esecuzione la sentenza passata in giudicato, pur ponendosi come “giudicato esterno” (in quando decisione assunta fuori dal processo esecutivo), non opera come decisione della lite pendente davanti a quel giudice e che lo stesso avrebbe il dovere di decidere (se non fosse stata già decisa), bensì come titolo esecutivo e, pertanto, al pari degli altri titoli esecutivi, non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, bensì come presupposto fattuale dell’esecuzione, senza che vi sia possibilità di contrasto tra giudicati, nè violazione del principio del ne bis in idem. L’accertamento di fatto del giudice di merito è stato nel senso che il titolo esecutivo escludesse il diritto di Spazio Prevenzione Onlus alla restituzione dei beni. Tale accertamento, sulla cui base è stato escluso il diritto di Spazio Prevenzione Onlus a procedere esecutivamente, non risulta censurato sul piano del vizio motivazionale.

Il secondo motivo è infondato. L’opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., comma 1, introduce un giudizio che vede come legittimato attivo il soggetto contro cui l’esecuzione è minacciata e ha come oggetto la contestazione del diritto della parte istante a procedere all’esecuzione forzata (Cass. n. 24047 del 2009). Nella specie il precetto era stato intimato nei confronti dell’odierno controricorrente”;

che sono seguite le rituali comunicazioni e notificazioni e che è stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di decisione contenuta nella relazione del consigliere relatore con la precisazione, con riferimento al primo, terzo e quarto motivo, che il ricorso non intercetta la ratio decidendi rappresentata dal rilievo della non appartenenza dei beni alla ricorrente e che le censure non sono suscettibili di essere valutate secondo il paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, pur non indicato in rubrica, difettando la denuncia di omesso esame decisivo e controverso;

che pertanto il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 3.200,00 per compenso, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e oneri di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, t dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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