Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28579 del 23/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28579
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 23843-2010 proposto da:
B.V. (OMISSIS) rappresentato e difeso
dall’avv. LOJODICE OSCAR per procura a margine del ricorso e
domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte
di Cassazione;
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), rappresentato e difeso per
legge dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 è domiciliato;
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il
28/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/12/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso alla Corte d’appello di Lecce B.V. proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio instaurato nei confronti dell’I.N.P.S. dinanzi al Tribunale di Trani-sezione lavoro nel marzo 2003, definito in primo grado con sentenza nel maggio 2006, ed in secondo grado con sentenza nel novembre 2008. La Corte d’appello, ritenuta la durata ragionevole del giudizio presupposto, ha rigettato la domanda, con onere a carico della parte ricorrente delle spese di lite. Avverso tale decreto B.V. ha proposto ricorso a questa Corte per tre motivi.
Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.
2. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.
Il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e degli artt. 24 e 111 Cost. nonchè la insufficienza e contraddittorietà della motivazione, deducendo che la corte territoriale avrebbe considerato decisiva la sola durata complessiva del procedimento presupposto, erroneamente considerandola in “circa cinque anni” anzichè nella esatta misura di cinque anni e otto mesi, e omettendo di tener conto – nonostante i criteri di valutazione indicati in premessa nel decreto – dei lunghi rinvii inutilmente stabiliti dal giudice, per una causa non complessa che avrebbe potuto essere decisa, in primo grado, in non più di otto mesi invece che nei trentotto mesi impiegati. 3. Tali doglianze sono prive di fondamento. La determinazione della durata ragionevole del giudizio presupposto, onde verificare la sussistenza della violazione del diritto azionato, costituisce oggetto di una valutazione che il giudice di merito deve compiere caso per caso tenendo presenti gli elementi indicati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 anche alla luce dei criteri di determinazione applicati dalla Corte europea e da questa Corte. Criteri ai quali rettamente la Corte d’appello ha fatto riferimento, rilevando peraltro come dal parametro tendenziale di tre anni per il primo grado e due anni per il secondo grado sia consentito discostarsi, purchè in misura ragionevole. E, in effetti, non merita censura l’aver ritenuto ragionevole uno scostamento della durata contenuto in due mesi per il processo di primo grado, ed altrettanto vale ove si consideri lo scostamento di otto mesi nella durata complessiva, tenendo anche presente che in tale durata complessiva è nella specie compreso anche il periodo di tempo utilizzato dall’odierno ricorrente per la proposizione dell’impugnazione, che non può imputarsi all’amministrazione della giustizia (cfr.ex multis Cass. n. 11307/2011). 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, senza provvedere sulle spese di questo giudizio di legittimità, non avendo l’Amministrazione intimata svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011