Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28578 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23835-2010 proposto da:

R.N. (OMISSIS) rappresentato e difeso dall’avv.

LOJODICE OSCAR per procura a margine del ricorso e domiciliato in

Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) rappresentato e difeso per

legge dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 è domiciliato;

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il

19/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ricorso alla Corte d’appello di Lecce R.N. proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio per il riconoscimento di differenze retributive instaurato dinanzi al Tribunale di Bari-sezione lavoro nel dicembre 1989, definito in primo grado con sentenza del novembre 2006. La Corte d’appello, ritenuta irragionevole la protrazione del giudizio per sette anni e mezzo, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale, della somma di Euro 7.500,00 oltre interessi legali e due terzi delle spese di lite. Avverso tale decreto R.N. ha proposto ricorso a questa Corte per due motivi, cui resiste il Ministero della Giustizia con controricorso.

2. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e degli artt. 24 e 111 Cost. nonchè la insufficienza e contraddittori età della motivazione, deducendo che la corte territoriale ha omesso ogni motivazione a sostegno della mera affermazione secondo la quale la durata irragionevole del giudizio presupposto sarebbe contenuta in sette anni e mezzo; e che, con tale affermazione, determinando la durata ragionevole in nove anni e sei mesi, si è allontanata dagli standard elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo. 3. Tali doglianze sono fondate.

La determinazione della durata ragionevole del giudizio presupposto, onde accertare la violazione del diritto azionato, costituisce oggetto di una valutazione che il giudice di merito deve compiere caso per caso tenendo presenti gli elementi indicati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 anche alla luce dei criteri di determinazione normalmente applicati dalla Corte europea e da questa Corte, secondo i quali la durata ragionevole del processo in primo grado non eccede in linea di massima i tre anni, salvi scostamenti ragionevoli che le particolarità del caso concreto possono giustificare. A tali regole normative la Corte d’appello non si è attenuta nel provvedimento impugnato, avendo omesso ogni motivazione a sostegno di un rilevante scostamento, nella determinazione della durata ragionevole del giudizio presupposto, rispetto ai criteri ai quali il giudice nazionale deve tendenzialmente uniformarsi.

L’accoglimento del ricorso si impone dunque. 4. Il provvedimento impugnato è cassato, e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Lecce che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo accertamento attenendosi ai principi qui indicati, e regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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