Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28578 del 08/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 08/11/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 08/11/2018), n.28578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3038/2018 proposto da:

H.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO

FATTORI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 868/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 17/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

H.J. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 868/2017, depositata il 17 novembre 2017, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale di Trieste del 7 settembre 2016, che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale, per il riconoscimento dello status di rifugiato, e le domande subordinate di protezione sussidiaria ed umanitaria, proposte dall’istante;

l’intimato Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso;

Considerato che:

con il primo motivo di ricorso – denunciando la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia del tutto erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al richiedente della protezione sussidiaria, avendo il giudice di seconde cure omesso di collegare la vicenda dell’istante – il quale assume di avere ricevuto minacce in un “contesto di opposizione politica nel quale gli oppositori del padre gli hanno bruciato il negozio” – con la situazione generale del suo Paese di provenienza, connotata da una situazione di violenza indiscriminata e diffusa (Bangladesh);

Ritenuto che:

in tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, non sia subordinata alla condizione che l’istante fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua situazione personale;

tuttavia, sia evidente che siffatta ipotesi possa sussistere soltanto qualora il grado di violenza indiscriminata – accertato ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 – che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero nel proprio paese lo possa sottoporre, per la sua sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente tale minaccia (Cass., 23/10/2017, n. 25083; Cass., 21/07/2017, n. 18130);

inoltre, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non resti affidata alla mera opinione del giudice ma costituisca il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, sicchè sia compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (Cass., 14/11/2017, n. 26921);

Considerato che:

nel caso di specie, la Corte territoriale ha anzitutto accertato l’inattendibilità intrinseca del racconto dell’appellante, avendo il medesimo fornito “tre distinti e contrastanti versioni dei motivi che lo indussero ad abbandonare il suo paese”, ed ha verificato che il richiedente era estraneo a qualsiasi forma di persecuzione politica, “che poteva, al più riguardare il padre”, non essendo il medesimo iscritto al partito di minoranza (BNP) e non rivestendo alcun ruolo politico;

il giudice di secondo grado ha, poi, constatato che il timore allegato da H.J., di subire persecuzioni personali da parte degli avversari politici del padre, “resta legato ad episodi del tutto marginali, che non lo hanno visto protagonista, e che restano incerti nel tempo e nello spazio”;

La Corte ha, infine, accertato – sul piano oggettivo della realtà politica del Paese di provenienza, ed avvalendosi del rapporto COI, redatto dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo, acquisito anche “per sopperire alle lacune istruttorie dell’appello” – che il Bangladesh, ed in particolare la regione di Dahka, dalla quale il richiedente proviene, non è interessato da situazioni di violenza generalizzata, essendo “tradizionalmente moderato”, e riguardando gli eventuali attacchi terroristici “singoli attivisti politici, stranieri e minoranze religiose”, categoria alle quali H.J. non appartiene;

Rilevato che:

a fronte di tali accertamenti in fatto, adeguatamente motivati, la censura in esame, sub specie, del vizio di violazione di norme di legge mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., 04/04/2017, n. 8758);

pertanto, il mezzo è inammissibile;

Considerato che:

con il secondo motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente respinto, in violazione del principio del non refoulement, anche la domanda di protezione umanitaria, nonostante la sussistenza di una situazione di vulnerabilità del richiedente, derivante dalla sua vicenda personale, in conseguenza delle minacce ricevute dagli avversari politici del padre;

Rilevato che:

nel caso concreto, la Corte territoriale – contrariamente all’assunto del richiedente – ha accertato che l’appello proposto dal medesimo “non pone alcuna contrapposizione argomentativa all’accertamento negativo” operato dal giudice di primo grado, che ha accertato l’assenza di una situazione personale di “fragilità” dell’odierno ricorrente, tale da giustificare la concessione della protezione umanitaria;

l’istante si è limitato a ribadire anche in questa sede, senza dedurre specifiche argomentazioni sul punto, quanto asserito nei precedenti gradi, sicchè la doglianza – in quanto inidonea ad incidere sulla ratio decidendi della sentenza impugnata – è da ritenersi inammissibile;

Ritenuto che:

il ricorso per cassazione debba essere, per tali ragioni, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2018

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