Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28577 del 20/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28577 Anno 2013
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: MATERA LINA

SENTENZA

sul ricorso 1642-2008 proposto da:
BENEDINI GIACOMO BNDGCM37R28B117B, GENERAL BUSINESS
CORPORATION DI GIACOMO BENEDINI SAS 09897280153,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLO ORLANDO
111 – OSTIA, presso lo studio dell’avvocato GIANDOTTI
MASSIMILIANO, che li rappresenta e difende unitamente
2013

all’avvocato BATTAGLIESE RAFFAELLO;
– ricorrenti –

2411

contro

COMPAGNIA PARTECIPAZIONI IMMOBILIARt SRL in persona

4

del legale rappresentante pro tempore 08527570157,

Data pubblicazione: 20/12/2013

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI
27, presso lo studio dell’avvocato NICOLAIS LUCIO, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PATTARINI STEFANIA;
– controricorrente

di MILANO, depositata il 17/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/11/2013 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;
udito l’Avvocato GIADOTTI Massimiliano difensore del
ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato MAINETTI Francesco, con delega
dell’Avvocato NICOLAIS Lucio, difensore del resistente
che ha chiesto il riget to del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, comunque infondato.

avverso la sentenza n. 2128/2007 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12-2-2003 la Generai
Business Corporation s.a.s. di Giacomo Benedini e quest’ultimo in
proprio convenivano in giudizio la Compagnia di Partecipazioni

art. 2932 c.c., in relazione a due contratti preliminari stipulati il 161-1990, con i quali la convenuta aveva promesso di vendere alla
società Generale Business e al Benedini rispettivamente tre spazi e
due spazi per posteggio in un’area scoperta a cortile sita in Milano,
via dei Fabbri 14. Gli attori deducevano di aver integralmente pagato
il prezzo convenuto, e di essere stati immediatamente immessi nel
possesso dei posti auto per cui è causa, ma di non aver ottenuto dalla
controparte la stipula dell’atto traslativo della proprietà.
La convenuta non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata
contumace.
Con sentenza in data 16-1-2004 il Tribunale di Milano, in
accoglimento della domanda, disponeva il trasferimento in favore
degli attori degli spazi per posteggio oggetto dei due preliminari di
vendita meglio identificati nelle planimetrie allegate a tali atti.
Avverso la predetta decisione proponeva appello la Compagnia
di Partecipazioni Immobiliari s.r.l.
Con sentenza in data 17-7-2007 la Corte di Appello di Milano
accoglieva il gravame e, per l’effetto, in riforma della sentenza

1

Immobiliari sr.!., per ottenere l’emissione di sentenza costitutiva ex

impugnata, rigettava le domande proposte dagli attori, che
condannava al pagamento delle spese del grado. La Corte territoriale
rilevava che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, i beni
oggetto delle promesse di vendita del 16-1-1990, per la cui

allegate, non potevano ritenersi identificati attraverso le planimetrie
prodotte dagli attori, prive della sottoscrizione della promittente
venditrice e recanti la dicitura “ultima versione 29-1-1990”. Secondo
il giudice del gravame, pertanto, attesa la carente situazione
probatoria in ordine all’identificazione e determinazione degli spazi
promessi in vendita, non era giuridicamente possibile accogliere la
domanda di trasferimento della proprietà ex art. 2932 c.c.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso la
Generai Business Corporation sas e Giacomo Benedini, sulla base di
quattro motivi.
la Compagnia di Partecipazioni Immobiliari sr.!. ha resistito
con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e
falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c., per
non avere la Corte di Appello considerato che l’eccezione relativa

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identificazione tali atti rinviavano alle planimetrie agli stessi

alla ipotetica inidoneità della planimetria ad identificare i posti auto,
è eccezione non sollevabile per la prima volta in grado di appello.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e
falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c., per

contumacia della convenuta in primo grado, che, stante la mancata
contestazione dei fatti dedotti dagli attori, non aveva consentito a
questi ultimi di svolgere attività istruttoria e di produrre ulteriori
documenti.
Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e
falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c., per
avere la Corte di Appello omesso di considerare la carenza di
interesse ad agire della Compagnia di Partecipazioni Immobiliari
s.r.l. nella causa di appello, essendo pacifico che la stessa, al
momento della proposizione del gravame, non era più proprietaria
dei posti auto in questione, avendoli venduti il 12-3-2003 alla
SOGEI s.r.l.
Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e
falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c., per
avere la Corte di Appello, nel dispositivo, rigettato le domande
attrici, senza considerare che l’unica domanda proposta dalla parte
attrice in appello (Compagnia di Partecipazioni Immobiliari s.r.1.)
era quella di declaratoria di nullità della sentenza di primo grado,

3

non avere la Corte di Appello considerato le conseguenze della

mentre la domanda di parte convenuta in appello (GBC e Benedini)
era quella di conferma della sentenza di primo grado.
2)

Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti non

appaiono rispondenti ai requisiti richiesti dall’art. 366 bis c.p.c.,

E invero, in base alla menzionata disposizione di legge, nei
casi previsti dall’art. 360 n 3 c.p.c., l’illustrazione di ciascun motivo
si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di
un quesito di diritto. Da tanto discende la necessità che
l’illustrazione dei singoli motivi sia accompagnata dalla
formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere
la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto
del quesito formulato dalla parte, dovendosi escludere, in
particolare, la possibilità di desumere implicitamente il quesito dal
contenuto del motivo, in quanto ciò comporterebbe una sostanziale
abrogazione della norma di cui all’art. 366 bis c.p.c (Cass. S.U. 1611-2007 n. 23732).
Nella specie, i motivi proposti, con i quali viene denunciata la
violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3
c.p.c., non presentano in alcuna parte la formulazione degli
indispensabili quesiti di diritto.
3) Alla declaratoria di inammissibilità di ricorso consegue la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dalla

4

applicabile ratione temporis al ricorso in esame.

resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.

cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15-11-2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i
L1 2. o o o
ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in euro Q.222_0 00 di

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