Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28577 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 06/11/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 06/11/2019), n.28577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9654/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

Contro

M.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 294/9/14 della Commissione tributaria

regionale della TOSCANA, depositata in data 14 febbraio 2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno

2019 dal Consigliere Fraulini Paolo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per la Toscana in Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l’Agenzia delle Entrate a rimborsare a M.V. la somma di Euro 14.021,21, accogliendo l’impugnazione del diniego di rimborso Irpef che la contribuente aveva presentato in relazione alla dichiarazione Irpef per gli anni di imposta 2006 e 2007.

2. Ha rilevato il giudice di appello che, trattandosi nella specie di determinare il valore di un terreno sul quale la contribuente aveva pagato l’imposta sostitutiva del 4% sulla rivalutazione, ben poteva essere utilizzata la seconda perizia di stima allegata alla domanda di rimborso, atteso che dagli atti si evinceva che la parte di terreno non considerata era tornata ad avere una vocazione esclusivamente agricola e, come tale, era stata legittimamente esclusa dal perimetro della rivalutazione.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorre con un motivo. L’intimata M.V. non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

a. Il ricorso lamenta “Violazione e falsa applicazione della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 91, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” deducendo l’erroneità della sentenza laddove ha omesso di rilevare che il presupposto per la richiesta di rimborso è l’identità del bene oggetto di rivalutazione, nella specie del tutto insussistente, avendo la contribuente limitato la seconda perizia di stima a un terreno di estensione di gran lunga minore di quello originario.

2. Il ricorso va accolto.

3. Questa Corte ha costantemente affermato che la scelta di avvalersi della rivalutazione fiscale agevolata dei terreni edificabili corrisponde a libera scelta del contribuente (Sez. 5, Ordinanza n. 19374 del 20/07/2018) che, una volta effettuata, si qualifica come una manifestazione di volontà irretrattabile, salva l’ipotesi di errore-vizio (Sez. 5, Ordinanza n. 19215 del 02/08/2017).

4. Nella fattispecie la contribuente si è avvalsa della rivalutazione del terreno edificabile di sua proprietà ai sensi del D.L. n. 2013 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 4, di proroga di precedente termine previsto dal D.L. n. 282 del 2002, art. 2, comma 2, a sua volta riferito alla possibilità di rivalutazione originariamente introdotta dalla L. n. 448 del 2001, art. 7. Allorquando è entrato in vigore la L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 91 (c.d. “legge finanziaria per il 2008”), di ulteriore proroga dell’originario termine al 30 giugno 2008, la contribuente ha presentato una nuova perizia chiedendo sulla base di essa il rimborso dell’imposta versata.

5. Sennonchè va affermato che, sulla base della giurisprudenza di questa Sezione sopra indicata, qualora il contribuente opti per la rivalutazione e paghi il corrispettivo dovuto, esercita un suo diritto a godere del beneficio fiscale agevolativo, ma all’evidenza lo consuma. Ciò è tanto vero che la contestazione dell’importo è come detto ammissibile solo ove si evochi un vizio ostativo rispetto alla fisiologica manifestazione della volontà del contribuente. Nella specie, invece, la ricorrente, sul presupposto che dopo il pagamento della prima rivalutazione, parte del terreno avesse cambiato vocazione urbanistica, divenendo agricolo, ha allegato una seconda perizia inerente alla minor parte edificabile, istando per il rimborso.

6. In tale quadro fattuale, il giudice di appello ha errato nel non avvedersi della consumazione del diritto della contribuente ad avvalersi del meccanismo agevolativo con conseguente erroneità della ritenuta legittimità dell’auto-riduzione dell’estensione del terreno contenuta nella seconda perizia allegata all’istanza di rimborso.

7. La sentenza va dunque cassata e, trattandosi di questione di puro diritto, la controversia può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto dell’originaria impugnazione da parte della contribuente.

8. Le sperse della fase di merito possono esser compensate tra le parti, mentre quelle della presente fase di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione proposta da M.V. avverso l’accoglimento parziale dell’istanza di rimborso presentata in data 23 settembre 2008; compensa integralmente tra le parti le spese della fase di merito; condanna M.V. al pagamento, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019

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