Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28576 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 06/11/2019, (ud. 31/05/2019, dep. 06/11/2019), n.28576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ricorso 9608-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BANCA DEI COLLI EUGANEI CREDITO COOPERATIVO LOZZO ATESINO COOPERATIVA

SOCIETA’, BANCA PADOVANA CREDITO COOPERATIVO COOPERATIVA SOCIETA’,

CREDITO COOPERATIVO INTEPROVINCIALE VENETO COOPERATIVA SOCIETA’,

BANCA ATESINA CREDITO COOPERATIVO COOPERATIVA SOCIETA’, CREDITO

COOPERATIVO CARTURA COOPERATIVA SOCIETA’, BANCA CREDITO COOPERATIVO

PIOVE SACCO COOPERATIVA SOCIETA’, BANCA CREDITO COOPERATIVO

SANT’ELENA COOPERATIVA SOCIETA’, BANCA CREDITO COOPERATIVA EUGANEA

OSPEDALETTO EUGANEO COOPERATIVA SOCIETA’ elettivamente domiciliati

in ROMA VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato BELLI

CONTARINI EDOARDO, che li rappresenta e difende unitamente agli

avvocati TIEGHI ROBERTO, FANTOZZI AUGUSTO, GIULIANI FRANCESCO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 30/2012 della COMM. TRIB. REG. di Venezia,

depositata il 14/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/05/2019 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituito Procuratore Generale Dott. FRACESCO BALZANO che ha

chiesto raccoglimento del l motivo di ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Banca Atestina di Credito Cooperativo, Banca dei Colli Euganei Credito Cooperativo, Banca Padovana Credito Cooperativo, Banca di Credito Cooperativo di Cartura, Banca Credito Cooperativo di Piove di Sacco, Banca di Credito Cooperativo di Sant’Elena, Banca di Credito Cooperativo Euganea e Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto, presentavano richieste di rimborso parziale dell’Irap versata negli anni di imposta 2003 e 2004, con riferimento alla maggiorazione dell’aliquota Irap a carico degli istituti di credito disposta con le leggi della Regione Veneto n. 34 del 22.11.2002 e n. 38 del 24.11.2003.

A seguito di silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate, gli istituti di credito elencati proponevano distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Padova che, previa riunione, li accoglieva con sentenza n. 74 del 2009.

L’Agenzia delle Entrate interponeva appello alla Commissione tributaria regionale del Veneto che, con sentenza n. 30 del 14.2.2012, lo dichiarava inammissibile per mancanza del requisito di specificità dei motivi.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone cinque motivi di ricorso per cassazione.

Gli istituti di credito resistono con controricorso. Depositano memoria Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto l’inammissibilità dell’appello per mancanza del requisito della specificità dei motivi.

Il motivo è fondato. La C.T.R. ha ritenuto la mancanza del requisito di specificità dei motivi di appello in quanto l’atto di impugnazione è “riproduttivo del contenuto della memoria di costituzione depositata in primo grado” e l’impugnazione dell’Ufficio non si confronta con la ragioni decisorie esposte nella sentenza di primo grado.

Dalla lettura dell’atto di appello (trascritto nel presente ricorso), che questa Corte è legittimata a valutare direttamente quale giudice del fatto processuale, risulta al contrario che esso contiene una dettagliata critica alla interpretazione della normativa vigente operata nella sentenza impugnata, con la specifica esposizione delle ragioni di diritto per cui, ad avviso di parte appellante, doveva ritenersi l’intervenuta sanatoria degli aumenti della aliquota Irap operata con le leggi regionali; con formulazione, in via subordinata, della richiesta di confermare l’aliquota nella misura del 4,75% prevista dalla normativa statale (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 45, comma 2).

2.11 secondo motivo deduce la medesima censura del primo motivo sotto il profilo della violazione di legge a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

3. Il terzo motivo deduce “Omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “.

4. Il quarto motivo deduce: “Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, art. 12 preleggi, D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16, comma 3, L.R. Veneto n. 34 del 2002, art. 2, L.R. Veneto n. 38 del 2003, art. 2, L. n. 289 del 2002, art. 3, comma 1, lett. a), L. n. 350 del 2003, art. 2, commi 21 e 22, L. n. 311 del 2004, art. 1 comma 61 e art. 175, L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 165, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

5.11 quinto motivo deduce: “Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21,L. n. 289 del 2002, art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 45, comma 2, L.R. Veneto n. 34 del 2002, art. 2, e L.R. Veneto n. 38 del 2003, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, nella parte in cui la C.T.R. ha rigettato la domanda subordinata dell’Ufficio.

I motivi secondo, terzo, quarto e quinto sono assorbiti.

In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, alla quale è demandata la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019

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