Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28575 del 20/12/2013
Civile Sent. Sez. 2 Num. 28575 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso 3679-2008 proposto da:
NUCCI
FELICE
NCCFLV48E31C6320,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 10, presso lo
studio dell’avvocato SEMPRONI LUCA, rappresentato e
difeso dall’avvocato SCUDIERI ANGELO;
– ricorrente contro
2013
2363
DI VITTORIO SALVATORE;
– intimato –
sul ricorso 7197-2008 proposto da:
DI VITTORIO SALVATORE DVTSVT53C10C750H, elettivamente
Data pubblicazione: 20/12/2013
domiciliato in ROMA, VIA AURELIA 325, presso lo studio
dell’avvocato DI GIOVANNI NICOLETTA, rappresentato e
difeso dall’avvocato DI CARLO FABRIZIO;
– c/ric. e ricorrente incidentale contro
NUCCI FELICE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 537/2007 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 05/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO
ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato ALESSIO DI CARLO,
con delega
dell’Avvocato DI CARLO FABRIZIO difensore del
ricorrente incidentale, che si e’ riportato agli atti
depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che previa
riunione ha concluso per l’accoglimento del primo
motivo ricorso principale, per l’assorbimento del
secondo motivo e per l’inammissibilita’ del ricorso
incidentale e per la cassazione con rinvio.
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Nucci-Di Vittorio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Felice Nucci
con citazione notificata il
18.4.97,
proponeva
opposizione al decreto ing. N. 274/97 emesso dal Pretore di Pescara in
prestazioni professionali per progettazione e direzione dei lavori di un
fabbricato sito in Cappelle sul Tavo, assumendo che l’architetto aveva violato i
doveri derivanti dal suo incarico professionale tant’è che era stato sostituito
con altro professionista nella direzione dei lavori e nella progettazione per
una nuova variante. Si costituiva il Di Vittorio chiedendo il rigetto
dell’opposizione ed il giudice adito, con sentenza 31.10.2001/29.1.2002
dichiarava la nullità e l’inefficacia del D.I., condannando l’opponente al
pagamento della minor somma di L. 2.328.423, oltre accessori di legge in
favore de professionista, rigettando anche la riconvenzionale per danni
proposta dall’ opponente; condannava infine lo stesso arch. Di Vittorio al
risarcimento al pagamento di parte delle spese processuali.
Quest’ultimo proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza e
riproponendo l’eccezione dei decadenza del committente dalla denunzia dei
vizi riscontrati nella sua attività professionale. Resisteva il Nucci formulando
appello incidentale per la domanda riconvenzionale non accolta; l’adita Corte
d’Appello accoglieva l’impugnazione principale e disatteso quello incidentale,
rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo , riconoscendo la tardività della
Corte Suprema di Cassazione
eiv. – est. dr. G. A. Bursese-
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favore del richiedente arch. Salvatore Di Vittorio, a titolo di pagamento di
denuncia dei vizi in questione, in quanto, la relativa lettera raccomandata
era stata ricevuta dal professionista oltre il termine di decadenza stabilito
(oltre 1’8° giorno).
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Nucci sulla base di 2 motivi;
MOTIVI DELLE DECISIONE
Preliminarmente occorre riunire i ricorsdr , ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
Passando all’esame del ricorso principale, con il primo
motivo il Nucci
denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2230 c.c. in relazione
all’art. 2226 c.c.
Censura l’erroneità della decisione nella parte in cui si
ritiene applicabile il termine di decadenza per la denunzia dei vizi anche nel
caso d1 prestazione dell’opera professionale intellettuale ( o non manuale).
Sostiene infatti che nelle professioni intellettuali non si applica la normativa in
tema di vizi occulf,i di cui all’art. 2226 c.c.
La doglianza è fondata non essendo applicabile tale specifica normativa al
caso in esame. In tal senso si è espressa la giurisprudenza delle S.U. che si
condivide pienamente. Invero sostiene questa Corte : ” Le disposizioni
dell’art. 2226 c.c., in tema di decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia
per vizi dell’opera, sono inapplicabili alla prestazione d’opera intellettuale, ed
in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto
l’obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei
lavori, ovvero l’uno e l’altro compito, attesa l’eterogeneità della prestazione
Corte Suprema di Cassazione
est. dr. G. A. Bursese-
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resiste con controricorso il Di Vittorio, che ha formulato ricorso incidentale.
rispetto a quella manuale, cui si riferisce l’art. 2226 cod. civ., norma che perciò
non è da considerare tra quelle richiamate dall’art. 2230 dello stesso codice;
pertanto, si deve escludere che il criterio risolutivo ai fini dell’applicabilità delle
predette disposizioni alle prestazioni in questione possa essere costituito dalla
fra le cosiddette obbligazioni di mezzi e le cosiddette obbligazioni di risultato:
e ciò tenuto conto anche della frequente commistione, rispetto alle prestazioni
professionali in questione, delle diverse obbligazioni in capo al medesimo o a
distinti soggetti in vista dello stesso scopo finale, a fronte della quale una
diversità di disciplina normativa risulterebbe ingiustificata “( Cass. Sez. U,
Sentenza n. 15781 del 28/07/2005;
Cass. , Sentenza n. 9309 del 20/04/2006).
Tale conclusione comporta l’assorbimento del 2° motivo (contraddittoria
motivazione sull’affermazione dell’intempestività della denuncia dei vizi con
riferimento alla data di ricezione e non a quella di spedizione della stessa).
Passando al ricorso incidentale condizionato, con esso l’arch. Di Vittorio
ripropone i motivi d’appello in modo del tutto generico, senza neppure
riportarli , in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per
cassazione ; ne deriva l’inammissibilità del ricorso de quo.
Dev’essere invece dichiarato assorbito il ricorso incidentale ( art. 112,132,161
e 345 c.p.c.) : omessa pronuncia sula capo della domanda riguardante la
Corte Suprema di Cassazione —
G. A. Bursese-
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distinzione – priva di incidenza sul regime di responsabilità del professionista –
restituz’one delle somme erogate da lui soccombente in esecuzione della
sentenza di primo grado)
In conclusione, s: ritiene dunque accogliere il 1° motivo del ricorso principale,
assorbito il 2° motivo; va dichiarato
inammissibile il ricorso incidentale
condizionato; dichiarato assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza
P.Q.M.
riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo dei ricorso principale, assorbito il 2°
motivo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; dichiara
assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa,
anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma.
In Roma li 12 novembre 2013
IL CONSIGLI RE EST.
(dott. Gaetan An
Bursese )
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso
l’Agenzia delle-parate di Roma 2
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IL FUNZIQMRIO
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IL PRESIDENTE
( dott. Massimo Oddo)
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2 O DIC.21313
Roma,
impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma.