Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28575 del 18/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/10/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 18/10/2021), n.28575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. NONNO G. Mar – rel. Consigliere –

Dott. PUTARUTO DONATI VISCIDO di NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31720/2018 R.G. proposto da:

C.S. e D.C.R., elettivamente domiciliati in Roma,

via Ottaviano n. 9, presso lo studio SGE, rappresentati e difesi

dall’avv. Giuseppe Mosca giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e contro

Agenzia delle entrate – Riscossione, in persona del Direttore pro

tempore;

– intimata –

e nei confronti di:

Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Udine, in persona

del Direttore pro tempore, Agenzia delle entrate – Direzione

regionale del Friuli Venezia Giulia, in persona del Direttore pro

tempore;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli

Venezia Giulia n. 145/03/18, depositata il 10 luglio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio

2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 145/03/18 del 10/07/2018 la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia (di seguito CTR), previa riunione dei giudizi: a) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Udine (di seguito CTP) n. 378/02/15, la quale aveva accolto il ricorso proposto da D.C.R. avverso un’intimazione di pagamento per imposte dirette ed IVA relative all’anno d’imposta 2009; b) respingeva l’appello proposto da C.S. avverso la sentenza della CTP n. 27/01/17, la quale aveva a sua volta respinto il ricorso del contribuente avverso un avviso di iscrizione ipotecaria per imposte dirette ed IVA relative all’anno d’imposta 2009;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR, entrambi gli atti riscossivi erano conseguenza di un avviso di accertamento emesso nei confronti della Files.Cos. s.r.l., società cancellata dal registro delle imprese e della quale sia D.C.R. che C.S. erano stati soci;

1.2. nel giudizio di appello promosso nei confronti di D.C.R. si costituiva anche Equitalia Nord s.p.a., quale Agente della riscossione di Udine;

1.3. la CTR evidenziava che: a) l’Amministrazione finanziaria aveva notificato sia a D.C. che a C., in qualità di ex soci, l’avviso di accertamento notificato a Files.Cos. s.r.l. e tale avviso non era stato da loro impugnato; b) conseguentemente, dovevano ritenersi precluse tutte le eccezioni concernenti la pretesa tributaria nei loro confronti; c) i rilievi proposti da D.C. nei confronti dell’atto riscossivo impugnato erano infondati e, comunque, sanati dalla tempestiva proposizione del ricorso;

2. avverso la sentenza della CTR D.C. e C. proponevano ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso e depositava a sua volta memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso D.C.R. e C.S. deducono omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c. e omesso esame di alcune eccezioni formulate dalle parti e specificamente: a) l’inesistenza dell’atto accertativo presupposto in quanto notificato a società estinta; b) la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 31, in quanto competente ad emettere l’avviso di accertamento nei confronti dei soci di Files.Cos. s.r.l. sarebbe l’Agenzia delle entrate di Pordenone e non quella di Udine;

2. il motivo è infondato;

2.1. la sentenza impugnata ha accertato in punto di fatto che: a) gli atti impositivi sono stati regolarmente notificati agli ex soci della società estinta, quali successori della stessa nei rapporti attivi e passivi (cfr. Cass. S.U. n. 6070 del 12/03/2013); b) gli avvisi di accertamento notificati ai soci non sono stati impugnati da questi ultimi;

2.2. da tali presupposti di fatto la CTR trae la (logica) conseguenza, sotto il profilo giuridico, che tutte le questioni riguardanti la pretesa tributaria proposte dai ricorrenti in sede di impugnazione dell’avviso di intimazione e dell’avviso di iscrizione ipotecaria avrebbero dovuto essere fatte valere nei confronti dei predetti avvisi, sicché sono precluse;

2.3. tra le questioni precluse rientrano, senz’altro, anche quelle relative alla dedotta inesistenza dell’avviso di accertamento originario, notificato alla società estinta, e al rilievo di incompetenza territoriale dell’ente emittente gli avvisi nei confronti dei soci;

2.3.1. invero, per quanto riguarda la dedotta inesistenza dell’avviso di accertamento notificato alla società, basterà osservare che il presupposto impositivo – ai fini della notifica di avviso di intimazione e avviso di iscrizione ipotecaria – è costituito dagli avvisi di accertamento notificati ai soci in quanto successori della società estinta e non già dall’avviso di accertamento notificato a quest’ultima;

2.3.2. per quanto riguarda, invece, la questione di competenza territoriale dell’Agenzia delle entrate, la stessa costituisce un’eccezione in senso stretto concernente gli atti impositivi e, dunque, da fare valere in sede di impugnazione degli avvisi di accertamento notificati ai soci e non già degli avvisi di intimazione e di iscrizione ipotecaria;

2.4. non e’, dunque, riscontrabile nella sentenza della CTR il denunciato vizio di omessa pronuncia e omesso esame;

3. con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36, e dell’art. 2495 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché omessa pronuncia in ordine all’inesistenza dell’atto prodromico e della sua notificazione;

3.1. in buona sostanza, i ricorrenti lamentano la radicale nullità degli atti impugnati dai ricorrenti in quanto l’atto prodromico sarebbe inesistente, erroneamente notificato ai soci e privo dei requisiti di legge per avvalorare la responsabilità di questi ultimi.

4. il motivo è infondato;

4.1. l’atto impositivo (avviso di accertamento concernente la società), indipendentemente dal suo contenuto, è stato regolarmente notificato ai soci in quanto successori della società; e tale notificazione è del tutto legittima da parte dell’Agenzia delle entrate (cfr., da ultimo, Cass. n. 16365 del 30/07/2020; Cass. n. 23534 del 20/09/2019; Cass. n. 25487 del 12/10/2018; Cass. n. 31037 del 28/12/2017);

4.2. come già precedentemente chiarito, i soci, ove intendessero dolersi – come pare – del difetto di motivazione dell’atto impositivo loro notificato, avrebbero dovuto tempestivamente impugnarlo, non potendo fare valere detta questione (riguardante l’atto presupposto) in sede di impugnazione dell’avviso di intimazione e dell’avviso di iscrizione ipotecaria.

5. con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 31, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR avrebbe omesso di considerare la nullità assoluta ed insanabile degli avvisi di accertamento, emessi da Ufficio territorialmente incompetente;

6. il motivo è inammissibile;

6.1. come correttamente evidenziato dalla CTR, la questione di competenza territoriale dell’Ufficio che ha emesso l’atto impositivo si risolve in un motivo di impugnazione di tale atto, sicché tale questione non può essere fatta valere in sede di impugnazione degli avvisi di intimazione e di iscrizione ipotecaria.

7. in conclusione, il ricorso va rigettato e i ricorrenti vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di oltre Euro 520.000,00;

7.1. nulla per le spese nei confronti dell’Agenzia delle entrate Riscossione, rimasta intimata;

7.2. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese di lite, che si liquidano in Euro 13.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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