Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28575 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 15/12/2020), n.28575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4167-2014 proposto da:

AMP SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la

cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e difesa

dall’avvocato STEFANO DE BOSIO;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZ. PROV. (OMISSIS) MILANO UFFICIO

TERRITORIALE MILANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 108/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 08/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. La AMP srl propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 108/05/13 del 2 luglio 2013, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia ha confermato la prima decisione con cui era stata dichiarata cessata la materia del contendere concernente l’asserita illegittimità – per carenza di legittimazione passiva – di un avviso di liquidazione ad essa AMP srl notificato per imposta di registro ed accessori sulla sentenza del Tribunale di Milano n. 9946/08.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: correttamente il primo giudice aveva dichiarato cessata la materia del contendere, visto l’avvenuto pagamento dell’imposta in questione, nelle more del giudizio, da parte di altro co-obbligato; – la richiesta della AMP srl di condanna dell’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite ed al risarcimento del danno per lite temeraria presupponeva la prova che l’avviso di liquidazione opposto fosse stato notificato ad essa AMP srl per errore, in quanto non parte del giudizio definito con la citata sentenza del Tribunale di Milano perchè estranea ad Italsug Trade srl (parte del giudizio), ed invece società di nuova denominazione della quasi omonima Italsug Trans Trade srl (estranea al giudizio stesso); – tale prova non era stata fornita, essendo “difficile credere che la Italsug Trans Trade srl e la Italsug Trade srl fossero due persone diverse, e non avendo l’appellante dimostrato con certificazione l’esistenza di due società aventi quasi la stessa denominazione” (sent. pag. 2).

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dalla Agenzia delle entrate.

La ricorrente ha depositato memoria.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – violazione di legge processuale e nullità della sentenza per omessa pronuncia; per avere la commissione tributaria regionale confermato la statuizione di cessata materia del contendere, nonostante che non vi fosse istanza congiunta delle parti in tal senso, e che l’avvenuto pagamento del tributo da parte di un diverso soggetto non facesse venir meno l’interesse di essa appellante alla condanna dell’amministrazione finanziaria alle spese di lite ed al risarcimento del maggior danno da lite temeraria.

p. 2.2 Il motivo è fondato.

Per costante indirizzo di legittimità (SSUU n. 13969/04 e successive innumerevoli conferme) la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tal senso. La sola circostanza dell’estinzione, ad opera di soggetto terzo, del debito tributario dedotto in giudizio non valeva dunque a far ritenere, nel caso in esame, la cessazione della materia del contendere (come dedotto da AMP srl nell’atto di appello), in quanto inidonea a far cessare l’interesse della società stessa ad una pronuncia patrimoniale consequenziale (anch’essa rientrante nella giurisdizione tributaria) in ordine alle spese di lite ed ai presupposti di una eventuale pronuncia risarcitoria ex art. 96 c.p.c..

Nel caso di specie risulta dai fatti di causa, così come rievocati nel ricorso per cassazione e desumibili dalla stessa sentenza impugnata, che la società avesse insistito, pur dopo l’estinzione di quel debito, per ottenere una pronuncia del giudice di merito su tali domande; il che valeva di per sè ad escludere i presupposti della cessata materia del contendere, e del venir meno di ogni residuo interesse della parte ex art. 100 c.p.c..

p. 3.1 Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, – nullità della sentenza per omessa pronuncia e, comunque, omesso esame del fatto decisivo costituito dalla estraneità di AMP srl al giudizio definito con la sentenza tassata, in quanto recante nuova denominazione, non già di Italsug Trade srl (parte di quel giudizio) bensì di Italsug Trans Trade srl (estranea a quel giudizio). A fronte del fatto che l’amministrazione finanziaria avesse prodotto in primo grado l’esito di interrogazione al sistema informativo dell’anagrafe tributaria, dal quale risultava proprio la circostanza dedotta da AMP srl (e cioè che ad assumere quest’ultima denominazione era stata la Italsug Trans Trade srl, e non la Italsug Trade srl), doveva il giudice di merito reputare provato l’errore dell’amministrazione finanziaria, con conseguente pronuncia sulle spese ed ex art. 96 c.p.c.; tanto più che AMP srl aveva un numero di codice fiscale e partita iva ((OMISSIS)) diverso da quello della Italsug Trade srl ((OMISSIS)).

p. 3.2 Anche questi due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria, sono fondati.

Da un lato, la commissione tributaria regionale ha mostrato di dubitare (“è difficile credere (…)”) che tra Italsug Trans Trade srl ed Italsug Trade srl vi fosse in effetti alterità soggettiva, così da denotare essa stessa come, lungi dalla definizione di ogni aspetto litigioso e di conseguente integrale cessazione della materia del contendere, residuasse ancora, nel giudizio, materia di prova e di decisione.

Dall’altro, quanto affermato sul punto dalla commissione tributaria regionale non costituisce reale motivazione del convincimento di mancata prova di tale alterità soggettiva, risolvendosi piuttosto in un’affermazione del tutto apodittica circa un aspetto (maggiore o minore “difficoltà di credere” in una determinata affermazione di parte) del tutto ininfluente a fronte della ben più qualificata e processualmente imposta necessità di vagliare se tale circostanza fosse, o meno, stata obiettivamente provata ad onere della parte in tal senso gravata.

Ciò perchè AMP non si era limitata a puramente affermare la diversità soggettiva tra i due enti societari, offrendone al contrario prova mediante sia lo stesso documento prodotto nel primo grado di giudizio dalla amministrazione finanziaria (estratto anagrafe tributaria), sia la diversità dei codici fiscali identificativi; è d’altra parte fin troppo evidente come la distinzione giuridica tra le due società non potesse essere annichilita dal giudice di merito sol perchè facenti parte, in ipotesi, di un medesimo gruppo societario con identità di organi rappresentativi e gestori (aspetti, peraltro, neppure esplicitati in sentenza).

Quanto su quest’ultimo profilo affermato dalla commissione (“non avendo l’appellante dimostrato con certificazione l’esistenza di due società aventi quasi la stessa denominazione”) risulta dunque del tutto incongruo ed in violazione dell’art. 115 c.p.c., in un contesto nel quale la AMP srl aveva dedotto a riprova del proprio assunto specifiche circostanze documentali.

Si tratta di emergenze fattuali che il giudice di appello – come detto non ha minimamente vagliato, basando la propria decisione su un convincimento apodittico e del tutto incongruo di maggiore o minore credibilità, oltre che derivante da un cattivo governo delle regole sia di ripartizione dell’onere probatorio sia di valutazione probatoria delle circostanze fattuali dedotte in giudizio.

Ne segue pertanto la Cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla commissione tributaria regionale della Lombardia che, in diversa composizione: – accerterà in fatto la diversità soggettiva tra le due società Italsug Trans Trade srl ed Italsug Trade srl, e la conseguente eventuale estraneità di AMP srl al giudizio definito con la sentenza assoggettata ad imposta di registro; – deciderà consequenzialmente sulle spese di lite dei gradi di merito e sulla domanda di risarcimento del maggior danno ex art. 96 c.p.c.; – deciderà sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia alla commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

 

 

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