Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28575 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 06/11/2019, (ud. 31/05/2019, dep. 06/11/2019), n.28575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

su: ricorso 6957-2013 posto da:

SALNOVA SPA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA MONTI PARIOLI 28,

presso lo studio dell’avvocato FOLCHETTO ROBERTO, rappresentato

difeso dagli avvocati MARRA GIUSEPPE, MARRA FRANCESCA;

– ricorrente –

contro

DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 159/2012 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 02/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 31/05/2019 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate notificava alla società Salnova s.p.a., operante nel settore della estrazione di ghiaia e sabbia, un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2004, con il quale, facendo applicazione degli studi di settore, determinava maggiori ricavi cui conseguivano maggiori imposte Irpef, Iva ed Irap.

La società proponeva appello alla Commissione tributaria provinciale di Varese che lo accoglieva con sentenza n. 75 del 2011.

L’Agenzia delle Entrate interponeva appello, accolto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza n. 159 del 2.8.2012, che confermava l’atto impositivo impugnato.

Contro la sentenza di appello la società Salnova spa propone due motivi di ricorso per cassazione.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1II primo motivo deduce:”Nullità della sentenza per insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione al disposto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″, in quanto le sintetiche argomentazioni della C.T.R. “non appaiono adeguate, di difficile comprensione e tali da rendere impossibile l’individuazione del processo psicologico attraverso il quale il giudice si è formato il convincimento.”

Il motivo è infondato.Il giudice di appello ha osservato che le circostanze addotte dalla società nel corso del contraddittorio amministrativo e nella fase contenziosa, a giustificazione dello scostamento dai risultati dello studio di settore (ricorso a lavori in economia che avevano notevolmente diminuito la redditività; rilevante costo per estrazione di un particolare tipo di materiale -roccia- idoneo ad asfaltature di pregio), sono state enunciate ma non provate dalla contribuente; ha inoltre rilevato la presenza di sicuri indici di antieconomicità dell’attività svolta, produttiva di redditi irrisori in presenza di fatturato notevole. La motivazione è comprensibile ed esprime un sufficiente contenuto argomentativo.

2. Il secondo motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-bis e art. 62-sexies comma 3; L. n. 146 del 1998, art. 10; D.P.R. n. 195 del 1999, art. 2, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, Violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 “, in quanto “non risulta che la motivazione dell’atto di accertamento sia stata integrata con la dimostrazione della applicabilità in concreto dello studio prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni della ricorrente”.

Il motivo è inammissibile. Il mancato deposito dell’avviso di accertamento o comunque la mancata riproduzione della parte motiva di esso nel ricorso per cassazione, implica la violazione del principio di autosufficienza, precludendo alla Corte il vaglio di fondatezza della censura. Ugualmente la ricorrente, in violazione del principio di “localizzazione” desumibile dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (Sez. U, Sentenza n. 22726 del 03/11/2011; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) non indica dove, come e quando l’eccezione di nullità dell’avviso per difetto di motivazione sia stata ritualmente introdotta nel giudizio di merito e devoluta al giudice di appello che ha pronunciato la sentenza impugnata, con la conseguenza che la questione risulta inammissibilmente proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione.

Con specifico riferimento all’Iva occorre precisare che la Corte di giustizia UE con sentenza 21 novembre 2018. C-648/16 ha ritenuto che la normativa italiana che consente la determinazione della maggiore Iva dovuta mediante metodi di accertamento induttivo del volume di affari, basato sugli studi di settore, non contrasta con la Direttiva 2006/112/CE e con il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto.

Spese regolate come da dispositivo.

PQM

Rigetta ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro cinquemilaseicento oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019

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