Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28574 del 20/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28574 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 31406-2007 proposto da:
LOMBARDI FABIO C.F.LMBFBA68A16H501D, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA S GIOVANNI IN LATERANO 26
A, presso lo studio dell’avvocato CUGINI LANFRANCO,
rappresentato e difeso dall’avvocato PERRELLI PAOLO;
– ricorrente contro

MIN (EX INFRASTRUTTURE) TRASPORTI, IN PERSONA DEL
MINISTRO P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 20/12/2013

LEONI & STUDER SPA P.I.01513980589, IN PERSONA DEL
SUO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMM.NE E LEGALE
RAPP.TE, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DELLA
GIULIANA 80, presso lo studio dell’avvocato SEGNA
VALTER, che le rappresenta e difende;

avverso la sentenza n. 393/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 29/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/10/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

– controricorrenti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 77 del 15.5.2002 il tribunale di Velletri, sezione di Frascati, ha
accolto la domanda di Lombardi Fabio nei confronti della spa Leoni & Studer e con
l’intervento del Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione
civile, per il risarcimento del danno per l’acquisto di un autocarro per trasporto di

invece di 34,90).
La società venditrice è stata condannata sul presupposto di una vendita di aliud pro
alio al pagamento di euro 15493,71 oltre spese, con rigetto della domanda di
manleva avanzata nei confronti della motorizzazione civile.
La decisione, appellata dalla società soccombente, è stata riformata dalla Corte di
appello di Roma , con sentenza 29.1.2007, che ha rigettato la domanda del
Lombardi, compensando le spese e richiamando la giurisprudenza sull’aliud pro
alio, configurabile in caso di cosa appartenente ad un genere diverso, del tutto priva
delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente o con
difetti che la rendano inservibile.
Ricorre Lombardi con tre motivi, e relativi quesiti, resistono le controparti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si denunzia, col primo motivo, violazione degli artt. 1497 e 1490 cc perché è
pacifico che sulla carta di circolazione sono riportati i numeri relativi alle
caratteristiche del veicolo, tara e portata, non corrispondenti a quelli reali ed alterati,
col quesito se sia configurabile l’aliud pro alio.
Col secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 1495 cc per avere la Corte di
appello affermato che non vi sarebbe la prova della denuncia nei termini di legge,
non necessaria per l’avvenuto riconoscimento, col quesito in tal senso.

cose avente una portata utile notevolmente inferiore a quella richiesta (18,60 quintali

Col terzo motivo si denunzia violazione degli artt. 2969, 2938 cc e 346 cpc
perché nel giudizio di appello la società venditrice non ha riproposto l’eccezione di
decadenza e prescrizione, col quesito se siano rilevabili di ufficio.
Osserva questa Corte Suprema:
La giurisprudenza in tema di aliud pro alio ravvisa tale ipotesi nel caso in

un genere diverso e rivelandosi funzionalmente del tutto inidonea ad assolvere la
destinazione economico sociale della res dedotta come oggetto del contratto e,
quindi, a fornire l’utilità richiesta ( Cass. 3.7.2003 n. 10523, Cass. 25.9.2002 n.
13925, Cass. 23.2.2001 n. 2659, Cass. 3.8.2000 n. 10188, Cass. 19.1.1995 n. 593) .
La sentenza richiama tale orientamento ed un precedente (Cass. 15.5.1978
n. 2370) —già citato dal primo giudice- in cui la portata dei quintali era di 43 invece
di 50 e si era escluso l’aliud pro alio configurando solo la mancanza di qualità
essenziale.
La decisione appare logica , sufficiente e non contraddittoria e soddisfa
all’esigenza d’adeguata motivazione; in altri termini, perché sia rispettata la
prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e
116 CPC, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto
esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli,
ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione
evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di
esse.
Ciò premesso, il primo motivo dà per presupposto un dato di fattoalterazione della carta di circolazione- che la sentenza non indica né si forniscono
elementi decisivi al riguardo.

cui la cosa consegnata sia completamente diversa da quella pattuita, appartenendo ad

Il secondo motivo dà per presupposto un riconoscimento dei vizi che non
risulta dalla sentenza la quale, alle pagine cinque e sei, ha dedotto: per ammissione
dell’odierno appellato Lombardi, la scoperta del vizio risale all’avvenuta pesa presso
una pesa pubblica in S.Croce sull’Arno, effettuata il 6.2.1998, per cui da tale data
decorre il termine di decadenza di otto giorni per la denunzia dei vizi, di cui non vi è

risalenti al precedente gennaio, non essendo possibile una denunzia dei vizi prima
della loro effettiva scoperta.
Il terzo motivo non tiene conto che la sentenza di primo grado era stata
appellata dalla società soccombente, che aveva solo l’onere di contestare i capi della
decisione ad essa sfavorevoli.
Né risulta censurata l’affermazione che l’azione del compratore era in ogni
caso prescritta posto che la lettera di richiesta di danni inviata dal legale del
Lombardi alla società venditrice risaliva al I° luglio 1998, oltre l’anno dalla
consegna, avvenuta, al massimo, il 27 giugno 1997, data di collaudo.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
P. Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in euro 1700 di cui
1500 per compensi, oltre accessori, in favore di Leoni e Studer spa ed in euro 1500
per compensi oltre eventuali spese prenotate a debito in favore del ministero dei
trasporti.
Roma I° ottobre 2013.
Il consigliere estensore

il Presidente

prova. Nessun valore avevano le missive intercorse tra le parti asseritamente

l

ih,7’onario
t Giudiziario
* NERI

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