Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28573 del 20/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28573 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA

sul ricorso 21932-2007 proposto da:
o 1J2C1 907btqBOSCHETTI ALIMENTARE SPA in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio
dell’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
2013

BELLIGOLI GIANPIERO M., LAMBERTINI LAMBERTO;
– ricorrente –

1939

contro

DALLA VERDE SRL;
– intimato –

Data pubblicazione: 20/12/2013

sul ricorso 26762-2007 proposto da:
opi-22.3- fni44
DALLA VERDE SRL in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e

– controricorrente ricorrente incidentale contro

BOSCHETTI ALIMENTARE SPA in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio
dell’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
BELLIGOLI GIANPIERO M., LAMBERTINI LAMBERTO;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 712/2007 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 06/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
uditi gli Avvocati CACCIAVILLANI Agostino con delega
CACCIAVILLANI IVONE, COGLITORE Emuanuele con delega
MANZI Luigi, difensori del resistente che si
riportano agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per

difende unitamente all’avvocato CACCIAVILLANI IVONE;

il rigetto del ricorso principlae; accoglimento del

ricorso incidentale per guanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l. La Costruzioni Meccaniche Dalla Verde esponeva che : con
scrittura privata del 10/10/1991 la F.11i Boschetti s.p.a. si
era impegnata a venderle, per il prezzo di L. 3.432.000.000,
un immobile di sua proprietà, costituito dal vecchio
stabilimento della ditta F.11i Boschetti, che quest’ultima
aveva deciso di abbandonare, per costruirsi un nuovo
stabilimento, in altra area, di proprietà della stessa;
la somma di lire L. 600.000.000 era versata a titolo di
caparra confirmatoria, al momento della sottoscrizione del
contratto, mentre lire
corrisposta

1.416.000.000 avrebbe dovuto essere

entro un anno dalla data del 10/10/1991,

contestualmente alla immissione nel possesso e alla stipula
dell’atto definitivo di compravendita della parte dell’area di
cui al capo I), la residua somma di lire 1.416.000.000, per la
residua area, con possesso e stipula previste entro il
31/12/1993;
con la clausola sub. n. 7, la ditta convenuta si era impegnata
a ad affidare alla ditta attrice, che “accettava l’incarico”
la realizzazione della costruzione del nuovo stabilimento
della ditta F.11i Boschetti, con strutture metalliche
portanti, e secondo le modalità in esso indicate;
l’art. 8 della convenzione prevedeva che l’inadempimento e/o
la mancata osservanza di uno solo degli obblighi, previsti ai
punti

1-2-3-4-5-6-7,

avrebbe

comportato

ipso

iure,

l’automatica risoluzione del contratto stesso;
la ditta F.11i Boschetti non aveva
clausola sub. n. 7

dato esecuzione alla

non sottoponendo alla ditta attrice il

progetto né il contratto d’appalto;

Tecnico del Comune, era risultato che la ditta F.11i Boschetti
aveva presentato una variante al progetto, prevedendo la
costruzione del nuovo stabilimento con strutture portanti in
cemento armato, anziché metalliche;
pertanto, l’istante aveva sospeso, ai sensi dell’art. 1460
cod. civ., il pagamento della prima rata del prezzo non avendo
ricevuto assicurazioni in riferimento alla conclusione del
contratto di appalto da parte della convenuta la quale anzi
con telegramma del 13-2-1993 aveva comunicato di ritenere
risolto il contratto in forza della clausola risolutiva di cui
all’art. 8
Ciò posto, l’istante evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di
Vicenza la F.11i Boschetti s.p.a. per sentire : accertare e
dichiarare legittimo il rifiuto del versamento della
prima rata del prezzo pari a lire 1.416.000.000 da parte
dell’attrice nei confronti della ditta F.11i Boschetti, ai sensi
dell’art. 1460 cod. civ. ; emettersi, ai sensi dell’art. 2932
cod. civ. sentenza costitutiva produttiva degli effetti dei
contratti non conclusi, previsti nella predetta convenzione
preliminare con la condanna della convenuta a rilasciare liberi e
2

a seguito di visura chiesta dalla ditta attrice all’Ufficio

Y

sgomberi da persone e cose gli immobili de qmLbus.
La convenuta chiedeva il rigetto della domanda, deducendo
l’inadempimento dell’attrice all’obbligazione di pagamento
della prima rata del prezzo e che non sussisteva alcuna

l’attrice, essendo stata al riguardo pattuita un mera
prelazione senza alcuna incidenza sulla promessa di vendita
degli immobili; instava, in riconvenzionale, per la
risoluzione di diritto del contratto preliminare,
autorizzazione a incamerare la caparra,

con

essendosi avvalsa

della clausola risolutiva espressa.

obbligazione di affidare l’appalto di cui aveva fatto cenno

Nel corso di causa l’attrice mutava la domanda proponendo ( A
quella di recesso dal contratto con la condanna della
convenuta al pagamento del

doppio della caparra per

l’impossibilità di ottenere la sentenza costitutiva ex art.
2932 cod. civ.

avendo la promittente venditrice venduto a

terzi gli immobili promessi in vendita.
Con sentenza del 20 dicembre 2005 il Tribunale pronunciava la
risoluzione del contratto de quo condannando al pagamento del doppio
della caparra oltre interessi dalla domanda la convenuta, in quanto
ritenuta inadempiente, non avendo dato corso all’appalto del nuovo
stabilimento, mentre escludeva che il contratto si fosse risolto di
diritto

atteso che la comunicazione di avvalersi della clausola

risolutiva da parte della convenuta era avvenuta successivamente

alla

vendita a terzi dell’immobile promesso in vendita all’attrice .
3

r-

Con sentenza dep. il 6 giugno 2007 la Corte di appello di Venezia,
in parziale riforma della decisione impugnata dalla convenuta,
• dichiarava risolto il contratto per inadempimento della predetta, che
condannava a restituire all’attrice l’importo ricevuto a titolo di

del contratto potesse integrare caparra confirmatoria, come ritenuto dal
Tribunale, o come caparra penitenziale, come invece preteso
dall’appellante; confermava per il resto la decisione di risoluzione del
contratto.
Era accolta la domanda di cancellazione della trascrizione
dell’atto di citazione, proposta dalla Etenli Costruzioni s.p.a.
acquirente di parte dell’immobile de quo ed intervenuta nel giudizio di
appello, essendovi stata adesione delle parti sulla istanza.
Dopo avere negato alcun rilievo alla comunicazione di avvalersi
della clausola risolutiva espressa, che era stata inviata dalla convenuta
soltanto dopo che la medesima aveva venduto a terzi l’immobile de quo,
rendendosi così inadempiente prima che potesse operare la invocata
risoluzione di diritto prevista dall’art. 1456 cod. civ., i Giudici
comunque escludevano l’inadempimento dell’attrice, ritenendo legittimo il
rifiuto del pagamento della prima rata del prezzo dovuto per il
trasferimento dell’immobile promesso in vendita, sul rilievo che la
convenuta aveva mostrato di non volere affidare all’attrice l’appalto
per la costruzione del nuovo stabilimento con strutture metalliche
portanti e che era considerato inscindibilmente collegato al preliminare
di vendita del terreno; in proposito, escludevano che l’accordo al
4

acconto, escludendo che la somma versata al momento della stipulazione

riguardo raggiunto potesse qualificarsi, secondo quanto invece sostenuto
dall’appellante, come un patto di prelazione volontaria, tenuto conto del
tenore letterale del testo e delle deposizioni dei testi Cortese e
Rizzi.

di vendita/appalto comportava la risoluzione del contratto; peraltro,
avendo escluso che la somma versata in sede di stipula del contratto de
quo potesse qualificarsi come caparra confirmatoria, la convenuta era
condannata alla restituzione dell’importo ricevuto a titolo di acconto
del prezzo.
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la Boschetti
Alimentare s.p.a. ( già F.11i Boschetti s.p.a.) sulla base di
tre motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso l’intimata proponendo ricorso incidentale
affidato a cinque motivi,.
La Boschetti Alimentare s.p.a. ha proposto

controricorso

al

ricorso incidentale.
Le parti hanno depositato memoria illustrativa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno
riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perché sono stati proposti avverso
la stessa sentenza.
Va ancora rilevato che non incide sulla regolarità e integrità del
contraddittorio la mancata partecipazione al giudizio di legittimità
della Etenli Costruzioni s.p.a. , che – in relazione alla domanda e

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Il mancato adempimento alle pattuizioni del contratto preliminare

all’interesse (ormai soddisfatto con la pronuncia di appello che ha
disposto la chiesta cancellazione della trascrizione
citazione) posti a fondamento

dell’atto di

dello spiegato intervento – non può

considerarsi – quale successore a titolo particolare nel diritto

che il giudizio è proseguito fra le parti originarie e non ha avuto
alcuna incidenza o interferenza sulla posizione soggettiva di essa
interventrice.
RICORSO PRINCIPALE
1.

– Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione

degli artt.1362,1453, 1456 e 1460 cod. civ., censura la decisione gravata
che non avrebbe tenuto conto della comune intenzione delle parti
consacrata nel contratto del 10-10-1991 circa le distinte e autonome
obbligazioni contenute rispettivamente agli artt. 1 e 7 del negozio a
stregua di quanto risultava sia dal tenore letterale delle clausole sia
dalla volontà manifestata durante e successivamente alla conclusione del
contratto secondo quanto era emerso dalle prove orali e documentali.
Deduce che l’art. 7 prevedeva un mero diritto di prelazione per
l’eventualità che la Boschetti avesse deliberato di costruire il nuovo
stabilimento e se l’attrice avesse garantito l’esecuzione ai prezzi di
mercato senza peraltro che fosse stato previsto alcun termine che non
poteva ritenersi scaduto al momento in cui l’attrice avrebbe dovuto
versare la prima rata del prezzo; pertanto, la ricorrente era libera di
decidere se procedere o meno alla realizzazione dello stabilimento.
Tenuto conto della clausola di cui all’art.9, con la quale era stata
6

controverso (art.111 cod. pro civ.) – un litisconsorte necessario, posto

annullato ogni precedente accordo, le deposizioni testimoniali circa le
trattative intercorse fra le parti non potevano spiegare alcun rilievo
Se era risultato incontroverso il mancato pagamento della prima rata,
l’attrice non avrebbe potuto al riguardo invocare l’art. 1460 cod. civ. ,

controparte per la stipulazione del contratti di appalto era lungi
dall’essere scaduta, non essendo stato pattuito alcun termine.
Le obbligazioni di cui alle citate clausole contrattuali erano autonome
e indipendenti, traendo origine da negozi separati. Tale assunto era
confermato dalle deposizioni escusse e dal comportamento seguente alla
stipula del contratto, tenuto conto che nessun appalto era stato mai
affidato mentre l’avvenuto inadempimento dell’attrice comportava l
legittimità della vendita, quando essa ricorrente aveva preannunciato
che l’inadempimento della promissaria acquirente avrebbe determinato la
risoluzione di diritto di cui all’art. 8 del contratto.
2. Il motivo è infondato.
La sentenza ha ritenuto che il contratto intercorso fra le parti aveva
previsto il collegamento sinallagmatico fra il trasferimento del terreno
promesso in vendita all’attrice e l’affidamento dell’appalto avente a
oggetto la realizzazione dello stabilimento con strutture metalliche,
escludendo che, relativamente a quest’ultimo, le parti avessero concluso
soltanto un patto di prelazione accordato nel caso eventuale di
deliberazione di un appalto.
La sentenza ha accertato l’intenzione della convenuta – verificata
dall’attrice – di non procedere più alla costruzione dello stabilimento
7

posto che alla data del 10-10-1992 l’obbligazione di preferire la

con strutture metalliche

che avrebbe dovuto formare oggetto

dell’appalto da affidare all’attrice – tenuto conto del progetto
depositato presso il Comune (che prevedeva la costruzione dello
stabilimento in cemento armato); ha, perciò, ritenuto legittimo il

del terreno promesso in vendita, in quanto giustificato, ex art. 1460
cod. civ., dal probabile inadempimento della convenuta. In proposito,
occorre ricordare che l'”exceptio inadimpleti contractus” di cui all’art.
1460, benché, di regola, presupponga che le reciproche prestazioni siano
contemporaneamente dovute, è tuttavia opponibile alla parte che debba
adempiere entro un

termine diverso e successivo, qualora questa abbia

dichiarato di non volere adempiere, ovvero sia certo o altamente
probabile che essa non sia in grado di adempiere, indipendentemente
dall’imputabilità dell’inadempimento.
La sentenza ha ancora accertato che la convenuta, nell’alienare a terzi
il bene promesso in vendita all’attrice, si era resa così inadempiente
agli obblighi che erano tuttora operanti, non potendo attribuirsi alcuna
valenza alla comunicazione di avvalersi della clausola risolutiva
espressa , postulando l’art. 1456 cod. civ. l’inadempimento di
controparte : il che come si detto è stato nella specie escluso dai
Giudici a stregua del regolamento contrattuale
Orbene, il motivo si risolve nella censura dell’interpretazione delle
clausole del contratto compiuta dai Giudici, prospettando la ricorrente
una valutazione difforme degli stessi elementi presi in considerazione
dalla sentenza impugnata ovvero un diverso significato che dalle

8

rifiuto della promissaria acquirente di pagare la prima rata del prezzo

pattuizioni esaminate si sarebbe dovuto desumere.
3. Il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli
artt. 1453 e

ss.

E 2697 cod. civ., deduce che per effetto della

fondatezza e dell’accoglimento delle deduzioni sopra formulate, doveva

per inadempimento dell’attrice e di risarcimento dei danni nella misura
richiesta anche ex art. 96 cod.proc. civ.
4.11 motivo va disatteso.
L’infondatezza delle censure sollevate con il primo motivo comporta che
correttamente è stata respinta la domanda riconvenzionale, basata su un
asserito inadempimento dell’attrice, che è stato escluso.
5.

– Il terzo motivo, lamentando violazione e/o falsa applicazione

degli art. 91 e 92 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata laddove
aveva proceduto alla compensazione soltanto parziale delle spese, tenuto
conto del contegno processuale di controparte e dell’ esito complessivo
del giudizio.
Il motivo va esaminato all’esito dell’esame del ricorso incidentale,
posto che la statuizione circa le spese processuali è consequenziale e
accessoria rispetto alla definizione del giudizio al riguardo,

1.

Giudici di appello, riformando anche la decisione di primo grado
relativamente alla condanna al pagamento della caparra confirmatoria,
hanno ritenuto la parziale soccombenza reciproca.
RICORSO INCIDENTALE
1. Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli
artt.1385 secondo comma,1373,1386 1362 e ss. cod. civ., censura
9

essere accolta la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto

l’interpretazione della clausola contrattuale con la quale i Giudici
avevano escluso la natura di caparra confirmatoria relativamente alla
dazione della somma versata in sede di stipula nonostante la chiara
volontà al riguardo manifestata, rilevando l’ incongruità del

2. Il secondo motivo formula la medesima censura sotto il profilo del
vizio di motivazione
3. Il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod.
proc. civ.) denuncia l’ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la sentenza
impugnata che aveva qualificato la natura della somma versata a titolo
di caparra confirmatoria nonostante che tale qualificazione non fosse
stata prospettata dalla parte interessata.
4.

Va esaminato innanzitutto il terzo motivo che ha carattere

pregiudiziale rispetto all’esame dei primi due, in quanto – ove fosse
fondato – gli altri sarebbero assorbiti.
La censura è infondata.
Occorre premettere che la violazione del principio della corrispondenza
fra il chiesto ed il pronunciato si configura quando il giudice,
interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli
elementi obiettivi di identificazione dell’azione (“petitum” e “causa
petendi”), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso
da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o
virtualmente, nell’ambito della domanda o delle richieste delle parti.
Essendo stata impugnata con l’appello la statuizione con la quale il
Tribunale aveva condannato la convenuta al pagamento del doppio della

lo

riferimento alla previsione di esclusione del recesso.

caparra, il Giudice del gravame era stato investito della questione circa
la natura giuridica e la qualificazione da dare a essa, senza che potesse
essere in proposito vincolato dalle argomentazioni della parte
interessata.

stretta connessione.
Le doglianze sono fondate.
Occorre qui ricordare che, qualora le parti con riferimento al versamento
di una somma di denaro, effettuato al momento della conclusione del
contratto, abbiano adoperato la locuzione

“caparra confirmatoria”,

la

dazione della somma deve ritenersi avvenuta a tale titolo in consonanza
con l’elemento interpretativo letterale fornito dalla specifica
qualificazione contrattuale, potendo, al di là delle parole e delle
espressioni adoperate dalle parti, la ricerca della comune volontà delle
stesse essere diversamente consentita soltanto in presenza di altri
elementi interpretativi, quali circostanze e situazioni all’uopo
utilizzabili di segno diverso, che evidenzino l’uso improprio di una tale
espressione, la non aderenza di essa a situazioni oggettive, la
superfetazione della medesima, e quindi la sua inidoneità a manifestare,
in modo chiaro e sufficientemente preciso, la comune intenzione dei
contraenti (Cass. 9478/1991).
Nella specie, la sentenza non ha dato rilevanza al chiaro e inequivoco
tenore letterale della clausola contrattuale laddove le parti avevano
previsto che la dazione della somma ivi indicata era avvenuta a titolo
di caparra confirmatoria : l’unico riferimento al riguardo svolto dai
11

5. Vanno esaminati congiuntamente il primo e il secondo motivo stante la

Giudici relativo all’esclusione della facoltà di recedere dal contratto
appare del tutto illogico, oltrechè non pertinente, perché tale
previsione avrebbe avuto senso per escludere la caparra penitenziale che costituisce il corrispettivo fissato dalle parti per consentire il

relazione a quella confirmatoria, la cui natura postula il divieto di
sciogliere unilateralmente il contratto. Il recesso previsto dall’ art.
1385 cod. civ. è invece una sorta di autotutela a favore della parte non
inadempiente nel caso di mancata attuazione del sinallagma contrattuale
determinata dall’inadempimento delle controparte : al di fuori di tale
presupposto è esclusa in radice la facoltà di recesso unilaterale ( che
costituirebbe inadempimento).
4.

Il quarto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt.1385

secondo comma,1218 e 1224 e ss. cod. civ. ) lamenta che non era stata
accolta la domanda di rivalutazione monetaria della caparra, attesa la
natura di debito di valore della relativa obbligazione di natura
risarcitoria.
5. Il motivo va disatteso.
La parte non inadempiente che, avendo versato la caparra,

recede dal

contratto in seguito all’inadempimento dell’altra parte chiedendo il
pagamento del doppio, accetta tale somma a titolo di integrale
risarcimento del danno conseguente all’inadempimento e non può, quindi,
pretendere ulteriori e maggiori danni neppure sotto forma
di rivalutazione monetaria della caparra, atteso che il ritardo

nell’adempimento del relativo credito, che è pecuniario e continua ad
12

recesso unilaterale dal contratto – ma è del tutto inconferente in

essere assoggettato al principio nominalistico sino alla data del

pagamento, può essere causa di una obbligazione risarcitoria del debitore
solo in presenza dei presupposti indicati dall’art. 1224 cod. civ.:
peraltro, dalla sentenza impugnata non risulta che la attrice abbia
formulato tale domanda nel giudizio di merito né la ricorrente
incidentale che ne aveva l’onere, ha allegato di averla ritualmente e
tempestivamente formulata.
6.

Il quinto motivo denuncia l’erronea compensazione delle spese

processuali.
7. Il predetto motivo nonché il terzo motivo del ricorso principale sono
assorbiti, per effetto dell’accoglimento dei primi due motivi del ricorso
incidentale e della conseguente caducazione della statuizione che ha
escluso nella specie la configurabilità della caparra confirmatoria. Ed
invero, la riforma, anche parziale, della sentenza impugnata, comporta la
caducazione della statuizione delle spese processuali dell’intero
giudizio di merito che – così come quelle di legittimità – devono essere
liquidati secondo l’esito complessivo del giudizio e vanno poste a carico
della ricorrente principale ovvero della parte risultata soccombente.
Pertanto, la sentenza va cassata limitatamente alla statuizione con la
quale, riformando la decisione di primo grado, era stata pronunciata la
risoluzione del contratto e la convenuta era stata condannata alla
restituzione dell’acconto del prezzo versato;

non essendo necessari

ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito ai sensi dell’art.
384 cod. proc. civ.: pertanto, dichiarato lo scioglimento del contratto
per effetto del recesso manifestato dall’attrice nel corso di causa, ai
13

sensi dell’art. 1385 cod. civ., la convenuta deve essere condannata al
pagamento della somma di euro, 619.748,28 pari a lire 1.200.000.000,
pari al doppio della caparra con gli interessi dalla domanda al saldo,
secondo quanto in proposito statuito dal Tribunale, posto che la

passata in cosa giudicata, non avendo formato oggetto di specifica e
autonoma doglianza.
P.Q.M.
Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale,
rigetta il terzo e il quarto, assorbito il quinto, rigetta il ricorso
principale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti
del ricorso incidentale e,

decidendo nel merito,

condanna la convenuta

al pagamento in favore dell’attrice della somma di euro, 619.748,28 pari
a lire 1.200.000.000, con gli interessi dalla domanda al saldo;
Condanna la ricorrente principale al pagamento in favore della resistente
delle spese che liquida : a) quanto al giudizio di primo grado, in euro
23.200,00, di cui 20.000,00 per diritti e onorari di avvocato, 2.500 per
spese generali, euro 700,00 per esborsi oltre accessori di legge; b) per
il grado di appello, in euro 29.729,44, di cui 3658,00 per diritti,
17.477,00 per onorari di avvocato, ivi comprese le spese anche generali,
oltre accessori di legge; c) quanto alla presente fase di legittimità in
euro 3.900,00, di cui euro 200,00 per esborsi ed euro 3.700,00 per
onorari di avvocato oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 settembre 2013.

determinazione in merito alla decorrenza degli interessi deve ritenersi

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