Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28573 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/12/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 15/12/2020), n.28573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1790/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.M., elett.te domiciliato in Velletri, al Vicolo dell’Oro

n. 4, presso lo studio dell’avv. Fabio Sambucci che lo rapp.ta e

difende come da procura a margine del controricorso, domiciliato in

Roma P.zza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3595/6/15 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata il 18/6/2015, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 settembre 2020 dalla Dott.ssa d’Orlano Milena;

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. con sentenza n. 3595/6/15, depositata il 18 giugno 2015, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 607/7/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, sulla base delle diverse valutazioni OMI aveva rideterminato in Euro 147.300,00 il valore di un terreno non edificabile sito in Genzano di Roma, dichiarato nella misura inferiore di Euro 40.000,00 nell’atto di compravendita rogato in data 29 settembre 2009;

3. la CTR, a conferma della decisione di primo grado, aveva rigettato l’appello rilevando che ai sensi della L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 4, lo scostamento dai valori normali stabiliti dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del territorio, non poteva più essere utilizzato come unico elemento giustificativo dell’accertamento, occorrendo invece l’indicazione di ulteriori presunzioni gravi, precise e concordanti, nella specie omesse;

4. avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC il 18 gennaio 2016, affidato ad un unico motivo, a cui il controricorrente ha resistito con controricorso; il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Matteis Stanislao, con memoria scritta ex art. 380 bis 1 c.p.c., ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 lett. D) e della L. n. 88 del 2009, art. 24, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ritenendo di aver correttamente proceduto a rideterminare il valore dell’immobile sulla base dello scostamento del valore dichiarato rispetto a quello “normale” di mercato determinato dall’OMI, incidendo la modifica normativa esclusivamente in materia di rettifica delle dichiarazioni dei redditi ed ai fini IVA e non anche in tema di imposta di registro;

OSSERVA CHE:

1 IL ricorso non merita accoglimento.

1.1. L’avviso di rettifica e liquidazione impugnato, avente ad oggetto maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali in relazione ad un atto di compravendita di un terreno non edificabile, è stato redatto dall’Ufficio esclusivamente sulla base dei dati elaborati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare, da cui è stato desunto il valore venale in comune commercio del bene che, confrontato con il valore inferiore dichiarato, ha determinato l’accertamento in rettifica.

Nell’attuale quadro normativo la L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 5, (cd. legge comunitaria 2008), ha modificato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 (così come l’omologo D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, in materia di IVA), eliminando le disposizioni introdotte dal D.L. n. 223 del 2006 art. 35, conv. con modif. dalla L. n. 248 del 2006, a seguito di un parere motivato del 19 marzo 2009 della Commissione Europea, la quale, nell’ambito del procedimento di infrazione n. 2007/4575, aveva rilevato l’incompatibilità – in relazione, specificamente, all’IVA, ma con valutazione ritenuta estensibile dal legislatore nazionale anche alle imposte dirette – di tali disposizioni con il diritto comunitario.

Ne è conseguito il ripristino del regime anteriore al luglio 2006, per cui, sopprimendo la presunzione legale (ovviamente relativa) di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene, tutto è tornato ad essere rimesso alla valutazione del giudice, il quale può, in generale, desumere l’esistenza di attività non dichiarate “anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti”.

1.2 Questa Corte, in tema di accertamento dei redditi di impresa, ha già precisato che questa reviviscenza deve intendersi con effetto retroattivo, stante la finalità di adeguamento al diritto comunitario che ha spinto il legislatore nazionale del 2009 ad intervenire (v. Cass. n. 9474 del 2017; n. 26487 del 2016; n. 20419 del 2014; cfr., anche, circa Agenzia entrate 14 aprile 2010, n. 18), ed, ai fini che qui rilevano, che il principio è applicabile con effetto retroattivo anche all’imposta di registro. (Vedi Cass. n. 11439 del 2018 e n. 7655 del 2020).

E’ stato anche affermato che le quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell’Agenzia delle entrate, non costituiscono una fonte tipica di prova del valore venale in comune commercio del bene oggetto di accertamento, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, ma strumento di ausilio ed indirizzo per l’esercizio della potestà di valutazione estimativa, idonee solamente a “condurre ad indicazioni di valori di larga massima” (Cass. n. 25707 del 2015) e che il riferimento alle stime effettuato sulla base dei valori OMI, per aree edificabili del medesimo comune, non è quindi idoneo e sufficiente a rettificare il valore dell’immobile, tenuto conto che il valore dello stesso può variare in funzione di molteplici parametri quali l’ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico, nonchè lo stato delle opere di urbanizzazione (Cfr. Cass. n. 18651 del 2016 e n. 11439 del 2018).

Con principio, cui va data continuità, si è così ritenuto che “In tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione non può essere fondato esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore del bene risultante delle quotazioni OMI pubblicate sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, atteso che queste non costituiscono fonte di prova del valore venale in comune commercio, il quale può variare in funzione di molteplici parametri (quali l’ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico), limitandosi a fornire indicazioni di massima e dovendo, invece, l’accertamento essere fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti. (Vedi Cass. n. 21813 del 2018).

2. Va quindi ribadito che un avviso di liquidazione fondato esclusivamente sui valori OMI, in difetto di ulteriori elementi forniti dall’Agenzia delle Entrate, non può indicare congruamente il valore venale in comune commercio del bene nè costituire l’unico presupposto della rettifica del valore degli immobili dichiarato in un atto di compravendita, e della conseguente maggiorazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

3. La decisione, che ha fatto corretta applicazione del principio

suindicato, non merita pertanto alcuna censura.

3.1 Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato.

3.2 Segue la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna l’Agenzia delle Entrate a pagare al controricorrente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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