Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28572 del 20/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28572 Anno 2013
Presidente: MIGLIUCCI EMILIO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA

sul ricorso 27234-2007 proposto da:
BELLUCCI MARIA PIA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE ANGELICO

92,

presso lo studio

dell’avvocato SILVETTI CARLO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato SINOPOLI VINCENZO;
– ricorrente 2013
1855

contro

FERRO AGOSTINO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato CARA
MARIO, che lo rappresenta e difende;
ABBRUZZETTI SILVIA BBRSLV30854H501P,

BOIDO ELIO

Data pubblicazione: 20/12/2013

NDOLEI21R25H501N, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CRESCENZIO 43, presso lo studio dell’avvocato
WINKLER PIERLUIGI, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 238/2007 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/07/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l’Avvocato WINKLER Pierluigi, difensore dei
resistenti che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

di ROMA, depositata il 18/01/2007;

Ritenuto in fatto
1.Elio Boido e Silvia Abbruzzetti convennero in giudizio innanzi al
Tribunale di Roma Maria Pia Bellucci, deducendo che con rogito
notarile del 27 novembre 1980 avevano acquistato dalla convenuta

la predetta convenuta, nonostante si fosse impegnata con scrittura
privata nella stessa data alla consegna entro sei mesi, non vi aveva
provveduto. Chiesero pertanto la condanna della Bellucci all’immediato
rilascio in loro favore dell’appartamento ed al pagamento
dell’indennità di occupazione.
La convenuta, costituitasi in giudizio, dedusse di avere solo
fittiziamente ceduto la proprietà dell’appartamento agli attori, al
fine di salvaguardarlo da eventuali azioni esecutive dei creditori del
proprio coniuge, Alfredo Iannucci, e che, a tal fine, l’immobile in
questione avrebbe dovuto essere intestato al socio in affari di
quest’ultimo, Agostino Ferro, che le aveva presentato gli attori, come
persone di sua fiducia, rilasciando, poi, una dichiarazione nella
quale si impegnava a far trasferire l’immobile alla stessa Bellucci,
che era rimasta nel possesso del bene, e che non aveva ricevuto nessun
compenso dagli attori. In via riconvenzionale, la convenuta chiese la
declaratoria di nullità dell’atto di vendita

ex

art. 1414, primo

comma, cod.civ., per simulazione assoluta.
Il Ferro, chiamato in causa dalla Bellucci, si dichiarò estraneo alla
compravendita.
Con memoria istruttoria del 30 settembre 1994, la Bellucci formulò in
3

l’appartamento sito in Roma, Via dei Monti di Pietralata, n. 32, e che

via subordinata una domanda diretta al trasferimento, in esecuzione

ex

art. 2932 cod.civ. di accordo fiduciario concluso con gli acquirenti,
dell’immobile in suo favore, nonché una domanda di condanna del Ferro
al risarcimento dei danni conseguenti al mancato trasferimento della

ex

art. 2948 cod.civ. del diritto degli attori alla percezione

dell’indennità di occupazione per il periodo 27 novembre 1980-6
dicembre 1986.
2.Con sentenza depositata il 31 gennaio 2003, il Tribunale adito
accolse la domanda riconvenzionale.
Avverso tale sentenza proposero gravame il Boido e la Abbruzzetti. La
Bellucci si costituì chiedendo il rigetto del gravame. Il Ferro chiese
in via incidentale il rigetto delle domande formulate nei suoi
confronti dalla Bellucci in primo grado.
3.La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 18 gennaio
2007, accolse il gravame, osservando che la Bellucci non aveva esibito
alcun principio di prova per iscritto proveniente dagli acquirenti
Boido e Abbruzzetti: il documento datato 29 ottobre 1981, da lei
prodotto in copia, era costituito da una breve lettera indirizzata al
coniuge della Bellucci, Alfredo Iannucci, dal Ferro, il quale non era
parte del contratto di cui la Bellucci aveva chiesto dichiararsi la
simulazione assoluta. Esso, pertanto, non poteva, neppure alla stregua
del disposto dell’art. 2724 cod.civ., costituire prova della
simulazione di tale contratto. Pertanto, non si sarebbe dovuta
ammettere né la prova per testimoni né quella per presunzioni.

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proprietà. Eccepì, inoltre, sempre in via subordinata, la prescrizione

Conseguentemente, la Bellucci fu condannata al rilascio immediato del
bene in favore dei Boido ed al risarcimento dei danni ad essi causati
dalla occupazione illegittima, da parte sua, dell’immobile dal 6
dicembre 1991 in poi, restando così assorbita l’eccezione di
ex art. 2948

cod.civ. Alla liquidazione di tali danni, prospettati dagli attori con
riferimento alla mancata percezione del reddito ritraibile dalla
locazione dell’immobile, la Corte procedette in via equitativa, stante
la difficoltà di prova del relativo ammontare, tenendo conto delle
risultanze della consulenza giurata di parte redatta nel febbraio 2002
prodotta dagli attori in primo grado, diretta a calcolare il canone di
locazione dovuto ai sensi della legge n. 392 del 1978, a decorrere dal
1981 e sino al 2001. Osservò il giudice di secondo grado che le
contestazioni espresse sul punto dalla difesa della Bellucci non erano
apprezzabili non attenendo al contenuto delle valutazioni bensì
all’aver operato il tecnico di parte in assoluta assenza di
contraddittorio e nell’avere lo stesso attribuito all’appartamento ed
alle parti comuni dell’edificio il coefficiente rispondente ad uno
stato normale di conservazione e manutenzione senza aver visionato
l’immobile. Al riguardo rilevò la Corte di merito che la controparte
aveva l’onere di contestare specificamente la conformità al vero dei
dati indicati nella consulenza di cui si tratta, da assimilare alle
allegazioni di parte, essendo privo di rilevanza in sé il procedimento
in base al quale il tecnico era pervenuto ad enucleare tali dati.
4. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Bellucci sulla base
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prescrizione breve sollevata in subordine dalla Bellucci

di tre motivi.Resistono con controricorso il Boido sia il Ferro.
Considerato in diritto
1.Deve, preliminarmente, essere esaminata la eccezione, sollevata dal
Ferro, di inammissibilità del ricorso per notifica all’avv. Mario Cara

2. La eccezione è infondata, trattandosi di mero errore materiale,
come emerge dalla circostanza che il menzionato legale figura anche
nel giudizio di appello come procuratore domiciliatario di Agostino
Ferro, ed è all’evidenza in tale qualità che gli è stato notificato il
ricorso.
3. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1362 e ss., 1417, 2724, 2729 cod.civ. in
relazione all’accoglimento del primo motivo di appello concernente il
divieto di ricorrere alle presunzioni. Avrebbe errato il giudice di
secondo grado nel non considerare la deduzione proposta dalla
Bellucci, la quale aveva posto in evidenza un principio di prova per
iscritto

idoneo, pertanto, a rendere ammissibile la prova

testimoniale, e, quindi, quella per presunzioni – proveniente dallo
stesso atto di vendita. Si trattava dell’irrisorio prezzo di vendita,
pari a lire 59.000.000, laddove lo stesso atto faceva riferimento alla
erogazione di un mutuo bancario pari a lire 611.000.000, e della
inerzia dei compratori, che non avevano mai chiesto la consegna del
bene malgrado l’atto pubblico li immettesse nel possesso dal momento
della stipula.
La illustrazione della censura si conclude con la formulazione del
6

quale procuratore del dott. Antonio Ferro, anziché Agostino Ferro.

seguente quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366-bis cod.proc.civ.,
applicabile nella specie ratione temporis: .
4.

La doglianza risulta immeritevole di accoglimento.

La ricorrente ritiene erroneamente che la Corte di merito avrebbe
dovuto desumere un principio di prova scritta della simulazione
assoluta dallo stesso atto di cui si assumeva la simulazione, alla
stregua di elementi in esso rinvenibili, ma privi di alcuna valenza al
riguardo, quali il prezzo, il cui carattere asseritamente irrisorio
non ha, invero, alcun valore decisivo potendo, tutt’al più, essere
indicativo di una volontà di simulazione relativa, ovvero il
comportamento degli acquirenti con riferimento alla mancata richiesta
di consegna immediata del bene acquistato, nonostante la previsione,
contenuta nel contratto, di immissione nel possesso del bene all’atto
della stipulazione.
5. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione
degli artt. 163 cod.proc.civ., 2697 cod.civ. e dei principi vigenti in
materia, per avere la Corte di merito condannato l’attuale ricorrente
al

risarcimento

dei

danni

per

la

occupazione

illegittima

dell’appartamento in questione, quantificati in euro 35869,35 con
determinazione equitativa, alla stregua delle risultanze della
consulenza giurata di parte redatta nel febbraio 2002 pur in presenza

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di prova per iscritto può ricavarsi dallo stesso atto impugnato per

di contestazioni di controparte, ritenute dalla Corte di merito
inapprezzabili in quanto non specifiche.
La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del
seguente quesito di diritto:‹Dica la S.C. se la contestazione generica

il giudice di merito a ritenere pacifico il conteggio elaborato dal
c.t. dell’attore e se sulla base di tale “non contestazione’ si possa
determinare quanto dovuto allo stesso attore>.
6. Con il terzo motivo si deduce omissione di motivazione su un fatto
controverso decisivo della controversia, nonchè violazione e falsa
applicazione degli artt. 12 e ss. della legge n. 392 del 1978 e dei
principi vigenti in tema di liquidazione del danno. La Corte di merito
non avrebbe tenuto conto, nella determinazione del

quantum

del

risarcimento, del rilievo della Bellucci relativo alle cattive
condizioni di manutenzione dell’immobile, risultanti

per tabulas

dall’atto di vendita, ed avrebbe violato le regole, poste dalla legge
n. 392 del 1978, del procedimento per la determinazione del
risarcimento del danno da occupazione abusiva di immobile.
La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del
seguente quesito di diritto: .
Il fatto controverso viene individuato dalla ricorrente nel

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della c.t. di parte per quanto attiene al quantum debeatur autorizzi

.
7. Le censure, che possono essere trattate congiuntamente avuto

volte come sono entrambe alla contestazione del criterio adottato
dalla Corte di merito per la liquidazione del danno causato ai Boido
dalla occupazione illegittima dell’immobile

de quo,

sono fondate nei

termini che seguono.
8.1. La Corte capitolina si è attenuta, nella determinazione,
effettuata in via equitativa, della entità di detto danno, alle
risultanze della consulenza giurata prodotta dagli attori in primo
grado, ritenendo conforme a legge e congruamente motivato il calcolo
operato dal tecnico di parte, e, per altro verso, escludendo ogni
rilievo alle contestazioni al riguardo mosse dalla Bellucci, giudicate
non specifiche siccome non dirette esplicitamente a porre in
discussione i dati forniti dallo stesso tecnico, ma solo a criticare
il procedimento da lui seguito nella effettuazione del calcolo per
avere operato in assenza di contraddittorio e per aver attribuito
all’appartamento ed alle parti comuni dell’edificio il coefficiente
corrispondente ad uno stato normale di conservazione e manutenzione
dell’immobile (cfr. art. 21 legge n. 392 del 1978) senza averlo
visionato.
8.2. Non si è avveduta la Corte territoriale che, così opinando, ha
obliterato il dato, evincibile dallo stesso atto di vendita

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riguardo alla stretta connessione logico-giuridica che le avvince,

dell’immobile, relativo alle del
bene. Ciò, a prescindere dalla asserita mancanza di contestazione
specifica di controparte – la quale, peraltro, nella prima udienza
successiva al deposito della perizia giurata, aveva dedotto essere

in assenza di contraddittorio, chiedendo che non se ne tenesse conto , avrebbe dovuto indurre il giudice di secondo grado a sottoporre a
verifica le risultanze della perizia con riferimento alle effettive
condizioni dell’immobile, e in particolare a quegli elementi indicati
dalla citata legge come indicativi del suo stato di manutenzione. Solo
una indagine in tal senso avrebbe fugato gli inevitabili dubbi di
difformità degli esiti della perizia rispetto alla descrizione del
bene contenuta nell’atto di vendita. Ed una siffatta indagine non era
inibita, come sembra ritenere la Corte di merito, dalla mancata
tempestiva contestazione specifica da parte della attuale ricorrente,
che solo nella comparsa conclusionale lamentò specificamente le
cattive condizioni di manutenzione dell’immobile da lei occupato.
9. Conclusivamente, deve essere rigettato il primo motivo del ricorso,
del quale devono essere accolti il secondo ed il terzo motivo. La


sentenza impugnata deve essere cassata in relazione aX motivi, accolt4
e la causa rinviata ad un diverso giudice – che viene individuato in
altra sezione della Corte d’appello di Roma, cui è demandato altresì
il regolamento delle spese del presente giudizio – che riesaminerà la
questione della liquidazione del risarcimento del danno da porre a
carico della ricorrente alla stregua dei rilievi svolti sub 8.2.

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stata la stessa elaborata da un tecnico non nominato dal Tribunale ed

P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo ed il terzo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia,
anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
civile della Corte Suprema di Cassazione, 1’11 luglio 2013.

d’appello di Roma.

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