Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28572 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 15/12/2020), n.28572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16104/2014 R.G. proposto da:

G.C., nato il (OMISSIS) a Torino (C.F.:(OMISSIS)),

rappresentato e difeso dall’Avv. Alessio Foligno, con domicilio

eletto presso quest’ultimo, con studio in Roma, via Nicolò Paganini

n. 15;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD s.p.a. (già Equitalia Nomos s.p.a.), C.F e P IVA:

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Cimetti e Giuseppe

Parente, con domicilio eletto presso l’Avv. Sante Ricci, con studio

in Roma, via della Quattro Fontane n. 161;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il

Piemonte n. 110/24/2013, pronunciata il 4 luglio 2013 e depositata

il 16 dicembre 2013;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 settembre

2020 dal Consigliere Dott. Antezza Fabio;

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il contribuente ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di accoglimento dell’appello (principale) proposto dall’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) avverso la sentenza n. 161/11/2010 emessa dalla CTP di Torino con riferimento all’impugnazione del ruolo n. 2009/1553 (notificato tramite cartella n. (OMISSIS)).

2. Dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, circa i fatti processuali, emerge quanto segue.

2.1. Con riferimento agli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), EQUITALIA notificò al contribuente il relativo ruolo (n. 2009/1553) tramite cartella di pagamento. Trattavasi di ruolo, iscritto a seguito di due statuizioni della CTP di Torino in merito alle distinte impugnazioni dei detti avvisi.

2.2. Il contribuente impugnò autonomamente il ruolo, nel cui giudizio si costituì l’Agenzia delle Entrate (“A.E.”), e la cartella di pagamento, nel cui giudizio si costituì l’agente della riscossione (EQUITALIA). La CTP di Torino, con sentenza n. 161/11/2010, all’esito di simultaneus processus celebrato previa riunione dei due detti giudizi, accolse ambo i ricorsi, dopo aver ritenuto autonomamente impugnabile il ruolo, in ragione della mancanza di prova della sottoscrizione del ruolo e della conseguente nullità della relativa cartella di pagamento (così non prendendo in considerazione le altre doglianze mosse avverso la detta cartella).

2.3. La statuizione di primo grado fu impugnata tanto dell’A.E., in via principale, quanto dal contribuente, in via incidentale, e la CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, accolse l’appello dell’A.E., dichiarando inammissibile l’impugnazione del solo ruolo (non considerando “gli altri motivi proposti dall’Amministrazione finanziaria e di EQUITALIA”).

3. Contro la sentenza d’appello il contribuente ricorre con due motivi mentre l’A.E. ed EQUITALIA controricorrono.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le questioni pregiudiziali sollevate dalla controricorrente EQUITALIA non sono fondate.

1.1. In primo luogo si deduce l’improcedibilità del ricorso, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il mancato deposito, unitamente al detto atto introduttivo del giudizio, degli atti processuali sui quali sarebbe fondato, neanche riportati nel ricorso. In secundis, si prospetta comunque l’inammissibilità del ricorso ex artt. 366 c.p.c., per difetto di idonea esposizione sommaria dei fatti di causa nonchè di specificità, completezza e riferibilità delle doglianze alla sentenza impugnata.

1.2. La dedotta improcedibilità, in particolare, è sostanzialmente argomentata in forza del principio per cui, in tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3. Ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al loro reperimento (ex plurimis Cass. Sez. U” 03/11/2011, n. 22726, Rv. 619317-01, e successive conformi, tra le quali, limitando i riferimento solo alle più recenti: Cass. sez. 6-3, 03/05/2019, n. 11599, Rv. 653800-01; Cass. sez. 4, 18/09/2017, n. 21554, Rv. 645870-01).

1.2.1. Quanto argomentato dimentica però, nonostante il rilievo nella fattispecie in esame, che per i ricorsi avverso le sentenze delle commissioni tributarie, (‘indisponibilità dei fascicoli delle parti (i quali, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 25, comma 2, restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità ed ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, della produzione del proprio fascicolo e per esso di copia autentica degli atti e documenti ivi contenuti, poichè detto fascicolo è già acquisito a quello d’ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla S.C. ex art. 369 c.p.c., comma 3, a meno che la predetta parte non abbia irritualmente ottenuto la restituzione del fascicolo di parte dalla segreteria della commissione tributaria. Per la medesima ragione la parte non è altresì tenuta alla produzione di copia degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda e che siano in ipotesi contenuti nel fascicolo della controparte (ex plurimis Cass. Sez. U, 03/11/2011, n. 22726, Rv. 619318-01, e successive conformi, tra le quali, limitando i riferimento solo alle più recenti: Cass. sez. 5, 30/11/2017, n. 28695, Rv. 646230-01; Cass. sez. 6-5, 24/07/2014, n. 16813, Rv. 63192101).

1.2.2. Premesso quanto innanzi in diritto, dagli atti processuali, conoscibili da questa Corte in ragione della questione sollevata, emerge l’intervenuto tempestivo deposito da parte del ricorrente dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio ex art. 369 c.p.c., comma 3, con conseguente infondatezza dell’eccezione.

1.3. Parimenti infondata è la dedotta inammissibilità del ricorso ex artt. 366 c.p.c., per difetto di idonea esposizione sommaria dei fatti di causa nonchè di specificità, completezza e riferibilità delle doglianze alla sentenza impugnata.

1.3.1. Fermi restando singoli profili di inammissibilità riferiti a specifici motivi di ricorso (di seguito evidenziati), il ricorso è difatti ammissibile in ragione non solo dell’idonea esposizione dei fatti di causa, tale da farli sufficientemente percepire a questa Corte ai fini del decidere, ma anche della sua specificità in termini di indicazione degli elementi in fatto e in diritto rilevanti.

2. Il solo motivo II merita accoglimento.

3. Con il motivo I, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonostante la tecnica utilizzata tanto nella redazione della rubrica quanto nella formulazione della censura, si deduce che “il ricorso in appello da parte di Equitalia Nord s.p.a. sia invalido per difetto di legittimazione formale e sostanziale in capo alla società medesima in quanto frutto di una scelta operata da soggetto non più titolare nè della concessione, nè dell’interesse giuridico alla riscossione del tributo”, in quanto sottoscritto da “difensori del libero foro”. Si deduce altresì l’assenza di legittimazione alla proposizione del detto “ricorso in appello” essendo legittimata, in luogo della società partecipata, la “capogruppo” (Equitalia S.P.A.) “in proprio o, in nome e per conto della stessa…”.

3.1. Il motivo in esame è inammissibile sotto plurimi profili, oltre che infondato nel merito.

3.1.1. Nella specie, difatti, le censure sono dedotte con riferimento ad una realtà processuale che non trova riscontro nella sentenza impugnata, con la quale, quindi, esse non si confrontano, e negli atti di parte (compresa la ricostruzione dei fatti di cui allo stesso ricorso per cassazione). Si prospetta infatti la proposizione di un “ricorso in appello” da parte di EQUITALIA laddove essa, invece, è mera resistente con riferimento ad appello proposto dal contribuente ed avente ad oggetto una sentenza della CTP emessa su ricorso sempre di quest’ultimo.

Taluni profili censurati, peraltro, sono dedotti in termini insanabilmente inconciliabili tra loro perchè intrinsecamente contraddittori, laddove si prospetta, dapprima, la legittimazione in capo alla sola A.E. e non all’Agente della riscossione, e, successivamente, in capo alla capogruppo.

A quanto innanzi si aggiunge l’ulteriore profilo di inammissibilità per difetto di specificità (in termini di autosufficienza), per non aver il ricorrente nè allegato nè trascritto il citato “ricorso in appello” di EQUITALIA (ex plurimis, per l’inammissibilità dovuta a difetto di specificità del motivo di ricorso, in termini di autosufficienza, si vedano altresì, ex plurimis, limitando i riferimenti solo a talune decisioni più recenti, oltre a Cass. sez. U, 27/12/2019, n. 34469, e Cass. sez. U, 19/04/2016, n. 7701: Cass. sez. 5, 30/09/2020, n. 20858, in motivazione; Cass. sez. 3, 27/05/2019, n. 14357, in motivazione; Cass. sez. 6-3, 24/05/2019, n. 14161, in motivazione; Cass. sez. 5, 13/11/2018, n. 29092, Rv. 651277-01; Cass. sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679, Rv. 645334-01; Cass. sez. 5, 12/04/2017, n. 9499, Rv. 643920-01, in motivazione; Cass. sez. 5, 15/07/2015, n. 14784, Rv. 636120-01; Cass. sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, Rv. 625839-01, oltre che Cass. sez. 3, 03/07/2009, n. 15628, Rv. 609583-01).

3.1.2. Nel merito cassatorio, il motivo è comunque infondato.

Esso muove dalla considerazione di fondo per la quale, la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione ed il conseguente affidamento delle relative funzioni alla riscossione dell’A.E. avrebbero determinato l’inserimento organico di EQUITALIA s.p.a. e delle sue partecipate nell’ambito dell’Amministrazione finanziaria dello Stato, quale ente-organo strumentale della stessa Amministrazione statale. Sicchè, l’interesse giuridico alla riscossione del tributo dovrebbe essere riconosciuto solo in capo all’Amministrazione finanziaria, in particolare all’A.E.

La ricostruzione di cui innanzi oltre a non dare il giusto rilievo all’autonoma soggettività giuridica della società per azioni Equitalia (con socio di maggioranza l’A.E.), non assimilabile ad un plesso organizzatorio dell’Amministrazione statale ovvero dell’A.E., non considera che l’Agente della riscossione, nel caso di specie, si è costituito in giudizio (promosso dal ricorrente) avente ad oggetto l’impugnazione della cartella di pagamento con riferimento alla quale è legittimato passivo, qualora si prospettino errori a lui direttamente imputabili, cioè per vizi propri della cartella (ex plurimis: Cass. sez. V, 09/11/2016, n. 22729, Rv. 641884-01, oltre che Cass. sez. V, 14/05/2014, n. 10477, Rv. 630892-01; per la legittimazione di EQUITALIA si vedano altresì, ex plurimis: Cass. sez. V, 15/10/2014, n. 21773, Rv. 632730-01; Cass. sez. V, 28/03/2014, n. 7318, Rv. 630626-01).

4. Con il motivo II, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nonostante la tecnica utilizzata tanto nella redazione della rubrica quanto nella formulazione della censura, in sostanza si sindaca la statuizione impugnata per aver ritenuto (al pari della CTP) inammissibile la proposizione del ricorso avverso il ruolo, di cui alla cartella notificata, “in quanto atto interno”.

4.1. La censurata violazione di legge è fondata, nei termini di seguito evidenziati, oltre che ammissibile in quanto riproducente in nelle parti necessarie le doglianze mosse in sede di merito avverso il ruolo, con conseguente specificità del motivo anche in termini di autosufficienza.

Come già chiarito da questa Corte (Cass. sez. VI-V, 24/05/2018, n. 12894, in motivazione) la Sezioni unite hanno affermato che “.., il ruolo è atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento; è atto impugnabile; il termine iniziale per calcolare i “sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato” (fissati a espressa “pena di inammissibilità” dalla prima parte del medesimo art. 21 per l’impugnazione di qualsiasi “atto impugnabile”) coincide con quello della “notificazione della cartella di pagamento”; entro il suddetto termine pertanto il debitore, giusta i principi generali, a seconda del suo interesse, può impugnare entrambi gli atti (“ruolo” e “cartella di pagamento”) contemporaneamente ovvero anche solo uno dei due che ritenga viziato, con l’ovvio corollario che la nullità di un atto non comporta quella degli atti precedenti nè di quelli successivi che ne sono indipendenti e quindi che la nullità della cartella di pagamento non comporta necessariamente quella del ruolo mentre la nullità del ruolo determina necessariamente la nullità anche della cartella, questa essendo giuridicamente fondata su quel ruolo e, pertanto, “dipendente” dallo stesso” (Cass. Sez. Lì., 02/10/2015, n. 19704, Rv. 636309-01).

Orbene, a tale principio non si è affatto uniformato il giudice di merito che, pur dando atto dell’avvenuta notifica al contribuente della cartella, ha escluso, già in linea di principio, che il suddetto potesse impugnare in via autonoma il ruolo. In tal modo il giudice di appello ha quindi erroneamente precluso al contribuente la possibilità di inficiare la validità del ruolo e degli effetti che, in caso di accoglimento del ricorso, si sarebbero potuti produrre sulla relativa cartella.

5. In conclusione, in accoglimento del solo motivo II di impugnazione, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale per il Piemonte, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il solo motivo II di ricorso, rigettando il motivo I, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale per il Piemonte, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

 

 

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