Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28572 del 08/11/2018

Cassazione civile sez. un., 08/11/2018, (ud. 17/04/2018, dep. 08/11/2018), n.28572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Primo Presidente f.f. –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25567/2016 proposto da:

COMUNE DI TRECASTAGNI, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 58, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI MEDUGNO, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE TAMBURELLO;

– ricorrente –

contro

R.M.A., R.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO

MAGNANO DI SAN LIO, rappresentati e difesi dall’avvocato NICOLO’

D’ALESSANDRO;

– controricorrenti –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

1151/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/04/2018 dal Consigliere Dott. GIACINTO BISOGNI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

SERGIO DEL CORE, il quale conclude che va dichiarata la

giurisdizione del giudice ordinario.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Comune di Trecastagni (situato nell’area metropolitana di Catania) effettuò con decreti sindacali del 22 febbraio e del 12 settembre 1992 l’espropriazione definitiva di terreni di proprietà dei sigg.ri R. per la superficie complessiva di 31.814,00 mq in area ricadente nel P.E.E.P. comunale. I sigg.ri R. proposero opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione davanti alla Corte di Appello di Catania e parallelamente proposero l’impugnazione del P.E.E.P. e dei provvedimenti attuativi di espropriazione davanti al T.A.R.S. di Catania. La Corte di appello determinò l’indennità con sentenza n. 535/2000 e i R. ne ottennero il pagamento.

2. Successivamente il T.A.R.S., con sentenza n. 1088/2000, annullò il P.E.E.P. e i provvedimenti espropriativi ad esso collegati. Di conseguenza i sigg.ri R. agirono per il risarcimento del danno davanti al T.A.R.S. di Catania in relazione alla occupazione illegittima dei terreni, alla perdita della proprietà e alla indisponibilità dei terreni nel periodo intercorrente fra la occupazione e la acquisizione.

3. Il T.A.R.S. con sentenza n. 1318/2009 accolse la domanda imponendo al Comune di emanare un provvedimento di acquisizione del suolo D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 43, comma 1, e di risarcire il danno subito dai sigg.ri R..

4. Iniziava così una serie di provvedimenti emessi dal Comune per dare esecuzione al giudicato amministrativo e consistenti nell’acquisizione dell’area e nella determinazione dell’ammontare del risarcimento spettante ai sigg.ri R.. Provvedimenti ripetutamente impugnati da questi ultimi davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (C.G.A.) e accolti dal C.G.A. che, con sentenza n. 337/2015, ha fatto salva l’acquisizione dell’area disposta con Det. Comunale 30 dicembre 2013, n. 2 e accertato la non corretta attuazione del giudicato amministrativo quanto alla data di accertamento del valore del bene, non coincidente con la predetta Det. 30 dicembre 2013. La sentenza ha imposto l’esecuzione del giudicato, in conformità ai criteri ivi stabiliti, entro il termine di 60 giorni, decorso il quale ha previsto la nomina di un Commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Catania, con facoltà di sub-delega, cui sarebbe stato conferito automaticamente ogni potere per l’esecuzione del giudicato.

5. Il Comune ha proceduto quindi, in data 6.8.2015, alla emanazione di una nuova Det. n. 2 del 2015, rideterminando le somme spettanti a titolo di risarcimento danni ai sigg.ri R.. Il Commissario ad acta presa cognizione della determinazione ha deciso di non insediarsi.

6. I sigg.ri R. hanno quindi proposto:

a) un terzo ricorso (per motivi aggiunti al ricorso per ottemperanza iscritto al n. 1093/2011 e contestuale reclamo ex art. 114, comma 6 c.p.a.) al C.G.A. chiedendo l’annullamento della determinazione comunale n. 2/2015 e della nota del Commissario ad acta sopra menzionata, per contrasto con il giudicato amministrativo, la rideterminazione della somma dovuta ex art. 34, comma 4, c.p.a. e la fissazione della somma di denaro da porsi a carico del Comune per ogni violazione o inosservanza successiva;

b) un nuovo ricorso (per motivi aggiunti al ricorso n. 1048/2014) al T.A.R.S. di Catania con il quale chiedono l’annullamento della determinazione comunale n. 2/2015 per violazione del giudicato formatosi con le sentenze n. 1318/2009 del T.A.R.S. di Catania e con le successive sentenze del C.G.A. (nn. 1322/10, 458/12, 341/13, 337/15) e l’annullamento della nota del Commissario ad acta;

c) ricorso alla Corte di appello di Catania con il quale contestano la legittimità della citata determinazione comunale e si oppongono alla stima in essa contenuta delle somme dovute a titolo di risarcimento del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale e del mancato utilizzo del bene.

7. Il Comune si è costituito in tutti e tre i giudizi e davanti alla Corte di appello ha eccepito il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. richiamando la giurisprudenza in materia e rilevando che la contestazione sull’ammontare delle somme costituisce una ulteriore fase del procedimento di ottemperanza iniziato nel 2011 come risulta dalla stessa denominazione del ricorso proposto davanti al C.G.A..

8. Sia la Corte di appello che il C.G.A. hanno emesso provvedimenti di sospensione del giudizio. I sigg.ri R. hanno richiesto e ottenuto la fissazione di una nuova udienza davanti alla Corte di appello.

9. Il Comune ha proposto quindi ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione fondato sui seguenti motivi:

a) sussistenza di giudicato tra le parti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, quale giudice dell’ottemperanza;

b) peculiarità della controversia che comprende un reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. e conseguente giurisdizione del giudice amministrativo quale giudice dell’ottemperanza;

c) carattere risarcitorio dell’indennizzo previsto dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis e conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.

10. Si difendono con controricorso i sigg.ri R. eccependo l’inammissibilità del ricorso per abuso del mezzo processuale e contestando, nel merito, la sua fondatezza. I controricorrenti richiamano la sentenza n. 15283 del 25 luglio 2016 delle SS.UU. secondo cui, in materia di espropriazione per pubblica utilità, la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell’indennizzo, globalmente inteso, previsto per la cd. acquisizione sanante di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42-bis, è devoluta alla competenza, in unico grado, della Corte di appello. Questa, del resto, rilevano i controricorrenti, è la regola generale prevista dall’ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità dovute, nell’ambito di un procedimento espropriativo, a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell’espropriato, dovendosi interpretare in via estensiva il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, tanto più che tale norma non avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto – quale quello della “acquisizione sanante” – introdotto nell’ordinamento solo in epoca successiva.

11. Il P.g. ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Diritto

RITENUTO

che:

12. Il ricorso è ammissibile. Le sentenze dei giudici ordinari di merito, o dei giudici amministrativi, che statuiscano sulla sola giurisdizione – diversamente da quelle delle sezioni unite della Suprema Corte, alla quale, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna -, non sono idonee ad acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale ed a spiegare, perciò, effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese, salvo che la decisione, sia pur implicita, sulla giurisdizione si rapporti con una statuizione di merito (Cass. civ. Sezioni Unite, n. 15208 del 21 luglio 2015). Non sussisteva pertanto alcun obbligo per il Comune di impugnare la sentenza del C.G.A. per motivi di giurisdizione.

13. Il primo motivo di ricorso è infondato. E’ insussistente un giudicato sulla giurisdizione del giudice amministrativo dato che con i vari giudizi conseguenti alle ripetute impugnazioni dei sigg.ri R. sono state proposte censure dirette all’accertamento dell’illegittimità delle successive statuizioni rese in sede di ottemperanza, statuizioni che, per il loro carattere intrinsecamente esecutivo, non hanno attitudine alla formazione del giudicato se non in quanto vengano ad integrare ciò che è stato deciso in sede di cognizione.

14. Il secondo motivo è anche esso infondato in quanto la decisione sul reclamo ex art. 114 comma 6 c.p.a. relativo alla pretesa inerzia del Commissario ad acta è stata sospesa in attesa della definizione della controversia introdotta davanti la Corte di appello di Catania dai sigg.ri R..

15. Il terzo motivo è infine infondato perchè, in materia di espropriazione per pubblica utilità, la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell’indennizzo, globalmente inteso, previsto per la cd. acquisizione sanante di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42-bis, è devoluta alla competenza, in unico grado, della Corte di appello, che costituisce la regola generale prevista dall’ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità dovute, nell’ambito di un procedimento espropriativo, a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell’espropriato, dovendosi interpretare in via estensiva il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, tanto più che tale norma non avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto – quale quello della “acquisizione sanante” – introdotto nell’ordinamento solo in epoca successiva (Cass. civ. S.U. n. 15283 del 25 luglio 2016; Cass. civ. S.U. n. 15343 del 12 giugno 2018, decisa all’udienza del 13 marzo 2018).

16. Va pertanto respinto il ricorso e dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e cioè della Corte di appello di Catania cui vanno rimesse le parti anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria e rinvia le parti davanti alla Corte di appello di Catania

anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2018

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