Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28571 del 20/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28571 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA

sul ricorso 17384-2007 proposto da:
PANSERA PAOLO C.F.PNSPLA39D20A544V,

elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA IRNERIO 67, presso lo
studio dell’avvocato QUADRANI FURIO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente 2013
1229

contro

COND VIA DEI FICORONI l ROMA ;
– intimato –

sul ricorso 20529-2007 proposto da:
COND VIA DEI FICORONI l ROMA, IN PERSONA DELL’AMM.CE

Data pubblicazione: 20/12/2013

E LEGALE RAPP.TE P.T. P.I.8034120589, elettivamente
domiciliato in ROMA, V.LE DEI PARIOLI 76, presso lo
studio dell’avvocato D’AMORE SEVERINO, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

PANSERA PAOLO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 4841/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/05/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l’Avvocato Quadrani Furio difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
principale ed il rigetto dell’incidentale;
udito l’Avv,.

Alfredo Del Vecchio con delega

depositata in udienza dell’Avv. Severino D’Amore
difensore del Condominio che ha chiesto il rigetto
del ricorso principale e l’accoglimento
dell’incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento
del ricorso incidentale.

contro

Svolgimento del processo
1. – Con atto di citazione notificato il 20 settembre 1999, Paolo
Pansera, partecipante al Condominio di via dei Ficoroni n. l in
Roma, impugnò la delibera in data 16 luglio 1999 con la quale
l’assemblea condominiale aveva deciso di ripartire le spese per il

riguardante la proprietà generale, nonostante gli stessi frontalini
assolvessero solo una funzione strutturale e decorativa dei singoli
balconi .
L’adito Tribunale di Roma rigettò la domanda con sentenza che fu
impugnata dal Pansera. Il Condominio propose appello incidentale.
2. – Con sentenza depositata in data 8 novembre 2006, la Corte
d’appello di Roma dichiarò inammissibile l’appello incidentale per
tardività in quanto la comparsa che lo conteneva era stata
depositata successivamente alla udienza fissata nell’atto di
citazione. Il giudice di secondo grado ritenne non fondata
l’eccezione del condominio secondo cui, avendo il Pansera
spontaneamente e senza obiezioni partecipato alle spese di cui si
tratta, dopo averle contestate, sarebbe cessata la materia del
contendere.
Il gravame principale fu rigettato. Esaminata la situazione dei
luoghi, dalla quale desunse che i frontalini erano parte integrante
della facciata dello stabile, la Corte di merito rilevò che, dovendosi intendere per frontalino la parte frontale visibile della
struttura muraria del balcone, era irrilevante il fatto che i

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restauro dei frontalini dei balconi in base alla tabella A,

parapetti fossero costituiti completamente in muratura ovvero, in
tutto o in parte, da ringhiere metalliche, e che la circostanza che
alcuni condomini, con modifiche alle proprietà esclusive, avessero
compromesso l’estetica dell’edificio non faceva venir meno la
funzione dei frontalini e la loro natura condominiale.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Pansera sulla
base di un unico motivo. Resiste con controricorso il Condominio di
Via dei Ficoroni n. 1 in Roma, che propone altresì ricorso
incidentale. Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1. – Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi.
2.

– Con l’unico motivo del ricorso principale Paolo Pansera

denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 817, 1117 e
1123, secondo coma, cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 e 5
c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e
per insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa un
punto decisivo della controversia, deducendo che la Corte di appello
avrebbe errato nell’attribuire natura condominiale ai c.d.
frontalini per il solo fatto della loro conformità alle
caratteristiche dell’edificio, in mancanza di una loro specifica
funzione ornamentale e di una particolare individualità estetica,
richieste, invece, dalla giurisprudenza di questa Corte.
3. – Il motivo è infondato, in quanto, proprio alla stregua dalla
giurisprudenza di questa Corte, ai fini della affermazione della
natura condominiale dei c.d. frontalini, è sufficiente che essi

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,

adempiano prevalentemente alla funzione ornamentale dell’intero
edificio, senza che sia necessario che rivestano un particolare
pregio estetico (cfr. sent. 7 settembre 1996 n. 8159).
4. – Con il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale,
formulati contestualmente, il condominio denuncia violazione e falsa

cpc. in relazione agli artt. 166, 167, 168 bis e 343 cpc, come
interpretati ed applicati dalla Corte di Appello nel ritenere la
tardività dell’appello incidentale,

nonché contraddittoria, carente

ed illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo del
giudizio, al sensi dell’art. 360, par. 5), c.p.c., perché la
ritenuta tardività ha impedito l’esame delle preliminari eccezioni
dell’esponente ed ha comportato la compensazione tra le parti delle
Il condominio deduce testualmente:

spese del giudizio di appello.

.
5. – Il motivo è infondato.
Il differimento del termine per la proposizione dell’appello
incidentale, rispetto al termine risultante dalla data fissata
nell’atto di citazione per la prima comparizione, come previsto
dall’art. 168-bis, quarto comma, cod. proc. civ. nel caso in cui in
tale data il giudice designato non tenga udienza, ha natura
eccezionale, e quindi non può essere applicato analogicamente
all’ipotesi in cui il differimento della prima udienza venga
disposto, come nella specie, direttamente dal Presidente della
sezione.
6. – Con il terzo e quarto motivo del ricorso incidentale, trattati
congiuntamente,

il condominio denuncia

violazione

e

falsa

applicazione della norma di diritto,a1 sensi dell’art. 36 ° , par. 3),

6

dall’udienza fissata dal Tribunale, differita rispetto a quella

cpc, in relazione all’art. 1137, 2 ° e 3 0 comma c.c., nonché
contraddittoria, carente ed illogica motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio al sensi dell’art. 360, par.
5), entrambi in relazione alla decisione, così come motivata ed
applicata in punto di diritto, del Tribunale che ha ritenuto

proporre le domande di merito esposte nella sua citazione.
7. –

Il motivo è inammissibile, in quanto proposto contro una

statuizione del Tribunale.
8.

In definitiva, entrambi i ricorsi vanno rigettati. In

considerazione della reciproca soccombenza, ritiene il collegio di
compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta. Dichiara integralmente
compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
civile, il 7 maggio 2013.

esistere la legittimazione e l’interesse del condomino Pansera a

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