Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28571 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 06/11/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 06/11/2019), n.28571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adel Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18045/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

La Soc. Coop. Luglio ‘91 a r.l., in persona del l.r. pro tempore,

rappresentata e difesa dal Dott. E. Di Masi, elett. dom. presso lo

studio in Capaccio Scalo, via A. De Gasperi, 23;

– intimata –

e nei confronti di

Equitalia Sud s.p.a., in persona del Dott. G. Giugliano,

rappresentata e difesa dall’avv. C. Carrato, elett. dom. presso lo

studio dell’avv. R. Bucolo, in Roma, Circovallazione Clodia;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sez. staccata di Salerno, n. 387/9/2011, depositata il 14

settembre 2011, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio

2019 dal Consigliere Novik Adet Toni.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Società Cooperativa Edilizia Luglio 91 (di seguito, la contribuente) impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno (CTP) la cartella di pagamento dell’Agenzia delle entrate di Salerno (di seguito, l’Agenzia), con cui veniva recuperato a tassazione, in esito a controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 36-bis – D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 della dichiarazione dei redditi 2003, il credito IVA, relativo all’anno 2001, portato in detrazione nella denuncia del 2002, in quanto la contribuente nell’anno 2001 aveva omesso di presentare la dichiarazione annuale IVA.

2. L’adita CTP accoglieva il ricorso ritenendo tardiva la notifica della cartella di pagamento.

3. I Giudici di secondo grado, con la sentenza 387/9/11, depositata il 14 settembre 2011, appellata dall’Agenzia, confermavano la decisione di primo grado. Pur ritenendo che la notifica della cartella di pagamento era stata eseguita regolarmente, affermavano, in adesione a quanto affermato da Cass. n. 544/97, e con richiamo alla risoluzione dell’Agenzia delle entrate 74/E del 19/4/2007, che “l’omissione della dichiarazione Iva non può, da sola, comportare la perdita del credito dell’anno per il quale la dichiarazione non è stata inviata”, ben potendo la detrazione essere esercitata con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto era sorto. Nel caso di specie, la società aveva riportato regolarmente nella dichiarazione Iva relativa all’anno di imposta 2002 il credito generato nell’anno precedente.

3. L’Agenzia Entrate ha chiesto la cassazione dell’impugnata decisione affidando il ricorso ad un unico motivo. Si è costituita con controricorso Equitalia Sud S.p.A., già chiamata in causa nei giudizi di merito, che si è dichiarata estranea all’attività precedente la notifica del titolo esecutivo, e ha concluso chiedendo che l’impugnazione venga dichiarata ammissibile e accolta.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo proposto, l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 osservando che, non avendo la contribuente presentato la dichiarazione IVA nell’anno in cui era stato realizzato il credito d’imposta, essa non poteva portare in detrazione quel credito nell’anno successivo, bensì avrebbe dovuto presentare, nei termini e con la prescritte modalità, domanda di rimborso. Erronea era stata l’interpretazione data dalla CTR alla Risoluzione 19 aprile 2007, n. 74/E, che aveva ribadito la necessità, nel caso di omissione della dichiarazione, della verifica della sussistenza degli elementi attestanti la regolarità della registrazione e delle liquidazioni, non essendo sufficiente che il credito fosse riportato nella dichiarazione Iva dell’anno successivo.

2. Il motivo è fondato nei termini che seguono. Le Sez. U, n. 17757 del 2016, Rv. 640943, hanno affermato, in fattispecie sovrapponibile a quella qui in esame, che “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.” Il contribuente, pertanto, può portare in detrazione l’eccedenza d’imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) purchè essa risulti dalle dichiarazioni periodiche e siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione. E’ necessario quindi che sussistano i requisiti sostanziali previsti dall’art. 17, par. 2, della sesta direttiva (ossia, che “gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, che quest’ultimo sia parimenti debitore dell’IVA attinente a tali acquisti e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili”).

3. Si tratta di accertamenti, del tutto pretermessi da parte della CTR, incompatibili con il giudizio di legittimità, che restano riservati al giudice di merito (Cass. n. 5072 del 2015). La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della commissione tributaria regionale competente, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia per un nuovo esame a diversa sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, a cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019

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