Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28570 del 20/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28570 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 30822-2011 proposto da:
PREGLIASCO LIDIA, SECCO LUCIA, ZUNATO UMANA,
PAGLIANA ISA ELVIRA, FORESTO ROSA MARIA
FRSRMR40B47B369D, PIOVANO MAURA, elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA G. ARMELLINI 30, presso lo studio
dell’avvocato ROMEO BRUNETTI, che le rappresenta e difende
giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
0185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;

Data pubblicazione: 20/12/2013

- controricorrente avverso la sentenza n. 321/2011 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA del 6/04/2011, depositata il 19/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

udito l’Avvocato VITO SOLA (delega avvocato ROMEO
BRUNETTI) difensore delle ricorrenti che si riporta agli scritti.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO che
aderisce alla relazione.
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:
“Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Savona, Rosa
Maria Foresto, Isa Elvira Pagliana, Maura Pivano, Lidia Pregliasco,
Lucia Secco, Liliana Zunato, dipendenti del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR), prima inquadrati nella qualifica
di Responsabile amministrativo e quindi, ai sensi del c.c.n.l. del
26/5/1999 del comparto scuola, nel profilo di Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi (D.G.S.A.) con decorrenza dall’1/9/2000,
esponevano che il passaggio nelle posizioni stipendiali del nuovo
profilo era avvenuto con l’applicazione del criterio della c.d.
“temporizzazione”, ossia mediante il riconoscimento, sulla base
dell’art. 8 del c.c.n.l. del 15/3/2001, di una anzianità di servizio
convenzionale priva di effettiva corrispondenza con il percorso
professionale svolto nei servizi di ruolo e di pre-ruolo. Deducevano
l’illegittimità del criterio adottato dall’amministrazione e chiedevano
che fosse riconosciuta l’intera anzianità maturata invocando, in
particolare, il loro diritto ad esercitare l’opzione in ordine
all’applicazione delle più favorevoli norme dell’art. 142, punto 8, del

Ric. 2011 n. 30822 sez. ML – ud. 24-10-2013
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24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

c.c.n.l. 24/7/2003 e dell’art. 66, comma 6, dell’analogo contratto del
4/8/1995. Accolta la domanda di tutte le dipendenti e proposto
appello dal MIUR, la Corte di appello di Genova, con sentenza del
19/4/2011, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava le domande.
Riteneva la Corte di merito che la norma dell’art. 8 del c.c.n.l.

amministrativi ATA alla figura di DSGA, costituisse la lex .specialis che
regolava in via esclusiva la fattispecie, escludendo qualsiasi altra norma
concorrente.
Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione Rosa
Maria Foresto, Isa Elvira Pagliana, Maura Pivano, Lidia Pregliasco,
Lucia Secco, Liliana Zunato, deducendo, con unico articolato motivo,
violazione del d.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4, comma 13, e
dell’art. 142 del c.c.n.l. 24/7/2003, nonché dell’art. 66, comma 6, del
c.c.n.l. 4/8/1995 e falsa applicazione dell’art. 8 del c.c.n.l. 15/3/2001
in relazione agli artt. 1362 e 1363 cod. civ.; oltre violazione del d.lgs. n.
165 del 2001, art. 45, comma 2, e carenza di motivazione, sostenendo
che la figura DSGA costituisce solo evoluzione della figura ATA e che,
pertanto, l’anzianità attribuita nel nuovo inquadramento debba essere
quella precedentemente in effetti maturata, con esclusione del
principio cd. della temporizzazione.
Il Ministero si difende con controricorso nei confronti di tutti i
ricorrenti.
L’impugnazione appare manifestamente infondata in relazione alle
conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte dopo un
approfondito esame di tutti gli aspetti rilevanti delle questioni ora
riproposte (v., tra le altre, Cass. 1/3/10 n. 4885, Cass. 2/12/10 n.
24431, Cass. 9/12/10 nn. 24912-24913-24914, Cass. 24/2/11 n. 4805
e numerose successive conformi). Con il c.c.n.l. 26/5/1999 – compatto
Ric. 2011 n. 30822 sez. ML – ud. 24-10-2013
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15/3/2001, inerente appunto il passaggio dei responsabili

Scuola personale non dirigente, parte normativa 1998/2001 e parte
economica 1998/1999 — all’art. 34, è stato istituito, con decorrenza
1/9/2000, “il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed
amministrativi (DSGA) nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
>2

26/5/1999 richiede il diploma di laurea; tuttavia, “in sede di prima
applicazione”, anche in deroga all’obbligo della selezione concorsuale
per il passaggio da un’area all’altra (nella specie da C a D) contemplato
dall’art. 32, è previsto che possa accedere a detto profilo il personale
già inquadrato quale responsabile amministrativo, in servizio nell’anno
scolastico 1999-2000, previa frequenza di apposito corso di
formazione.
Il trattamento economico del personale inquadrato nel profilo di
DSGA “in sede di prima applicazione” è fissato dall’art. 8 del c.c.n.l.
15/3/2001, secondo biennio economico 2000/2001 del personale del
comparto Scuola, dall’1/9/2000, nella misura dello stipendio iniziale
del profilo di provenienza + il 70% del differenziale tra la posizione
stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e
conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile
amministrativo + una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra
la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell’eventuale
assegno ad personam nonché del rateo di anzianità in corso di
maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza. E’,
altresì, stabilito che la retribuzione così determinata “viene utilizzata,
con il criterio della temporizzazione, al fine di collocare ciascun
dipendente all’interno delle posizioni economiche del profilo di
direttore amministrativo delle accademie e conservatori”. Viene,
dunque, adottato il criterio della cd. “temporizzazione”, che consiste
Ric. 2011 n. 30822 sez. ML – ud. 24-10-2013
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Per l’accesso al profilo professionale del DSGA detto c.c.n.l.

nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in
anzianità spendibile per l’inquadramento, prescindendo perciò da
quella effettiva. La disciplina è, quindi, nel senso che l’esistente profilo
di direttore amministrativo di accademie e conservatori viene assunto a
parametro degli aspetti economici di quello di nuova creazione.

comparto scuola, quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio
economico 2002/2003, dispone che, a decorrere dall’1/1/2003, ai
DSGA destinatati dell’incremento retributivo previsto dell’art. 8,
comma 1, del c.c.n.l. 15/3/2001 è attribuito un incremento retributivo
pari al 30% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del
direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la
corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo alla
data dell’1/9/2000, e dichiara che, per effetto di tale disposizione, “si
realizza il completamento dell’equiparazione retributiva tra il personale
appartenente all’ex profilo di responsabile amministrativo e quello del
direttore amministrativo delle accademie e conservatori”.
La tesi dei dipendenti richiama l’art. 142, lett. f), punto n. 8, del
c.c.n.l. 24/7/2003, comparto scuola per il quadriennio normativo
2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003, il quale stabilisce
che continua a trovare applicazione nel comparto scuola l’art. 66,
comma 4, del c.c.n.l. 4/8/1995, disposizione per la quale “restano
confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di
ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla
conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, conv.
dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni, nonché le
relative disposizioni di applicazione, così come definite dal d.P.R. 23
agosto 1988, n. 399, art. 4”.
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In questa prospettiva, poi, l’art. 87 del c.c.n.l. 24/7/2003,

Le richiamate norme di diritto (rese applicabili dalla fonte
negoziale in linea con il principio generale di cui al d.lgs. n. 165 del
2001, art. 2, comma 2) hanno ad oggetto il riconoscimento del servizio
prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non
insegnante. In particolare, dispone il d.P.R n. 399 del 1988, art. 4,

funzionale): “ai fini dell’inquadramento contrattuale, l’anzianità
giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed
amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo,
comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella
misura prevista dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 3 conv. con
modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive
modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed
economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli”.
Sulla base della giurisprudenza sopra richiamata, questa Corte ha
ritenuto che le parti stipulanti intesero riservare ai DSGA, inquadrati
“in sede di prima applicazione” e in deroga al requisito del titolo di
studio ed alla regola dell’accesso alla qualifica di area superiore (D)
mediante procedura concorsuale, un trattamento economico
differenziato ed inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato
dall’applicazione del regime generale; che rimangono invece applicabili
ai dipendenti che conseguono lo stesso l’inquadramento in base alle
regole ordinarie (titolo di studio e procedura selettiva). La finalità è
quella, manifesta, di limitare l’onere finanziario dell’Amministrazione
correlato ad una “promozione” pressoché automatica (mero giudizio
di idoneità all’esito del corso di formazione, ovvero di percorsi
pro fessionali) .
Quanto al disposto di cui all’ultimo periodo del d.P.R. n. 199 del
1988, art. 4, comma 13, secondo cui restano ferme le anzianità
Ric. 2011 n. 30822 sez. ML – ud. 24-10-2013
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comma 13 (Inquadramento economico – Passaggi di qualifica

riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli, si tratta di
previsione di carattere generale, derogata dalla speciale norma di cui
all’art. 8 c.c.n.l. 15/3/2001 destinata a regolare una peculiare vicenda di
inquadramento in qualifica superiore (pur da considerare equivalente,
nell’ambito del sistema contrattuale di classificazione del personale

Non può affermarsi che la disciplina dell’art. 8 c.c.n.l. 15/3/2001
sia stata superata dal successivo contratto del 2003, mediante
affermazione della vigenza del principio generale della rilevanza del
servizio non di ruolo e di quello prestato in qualifica inferiore agli
effetti della retribuzione spettante nella nuova qualifica (art. 142, lett. f,
punto n. 8, del CCNL 24/7/2003).
Questa norma fa riferimento ai DSGA che hanno avuto accesso
alla posizione D1-D2 mediante lo strumento selettivo ordinario e non
in sede di primo inquadramento, atteso che il già richiamato art. 87 del
contratto del 2003 si occupa specificamente della vicenda della
creazione del nuovo profilo di DSGA e del relativo trattamento
retributivo come determinato proprio ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. del
15/3/2001, e come tale esplicitamente richiamato, nel quale la
“temporizzazione” risulta funzionale proprio all’aggancio alla
retribuzione del direttore amministrativo delle accademie e dei
conservatori ed al dichiarato intento di equiparazione. Invero,
l’incremento retributivo attribuito dall’art. 87 deve essere considerato
nell’ambito della regolamentazione complessiva di cui all’art. 8 del
c.c.n.l. del 15/3/2001 e la clausola in esame comprova ulteriormente
come alla vicenda della creazione del nuovo profilo professionale siano
dedicati discipline negoziali specifiche, non compatibili con
l’applicazione delle regole generali.

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nelle aree, alla previsione normativa relativa alla “carriera”).

Destituita di fondamento è altresì la tesi secondo cui il diritto al
superiore inquadramento, siccome decorrente dall’1/9/2000, doveva
essere regolato dalla norma generale in tema di computo di anzianità in
caso di passaggio di categoria – con la considerazione quindi della
complessiva anzianità effettiva – e non dalla (pretesa) norma speciale

retroattivamente sulla consistenza di un diritto già acquisito.
Al riguardo deve rilevarsi che il c.c.n.l. per il quadriennio
normativo 1998-2001 e il biennio economico 1998-1999, pur avendo
previsto l’operatività con decorrenza dall’1/9/2000 del nuovo profilo
professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi, ha
omesso totalmente di disciplinare il relativo trattamento economico,
come si evince dal fatto che le tabelle D1 e D2, relative agli aumenti
stipendiali in vigore rispettivamente dall’1/11/1998 e dall’I/6/1999, e
la tabella E, relativa alle posizioni stipendiali in vigore a regime da detta
ultima data, comprendono la posizione di direttore amministrativo dei
conservatori e delle accademie ma non prendono in considerazione il
profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi, il quale non
può presumersi regolato ai fini economici come l’altro – pur affine profilo, poiché i due profili sono considerati distintamente nella tabella
A (contenente l’elencazione e la descrizione di tutti i profili) e graduati
diversamente, in D/1 il profilo esistente e in D/2 quello di nuova
istituzione.
Tale omissione normativa, del resto, trova sistematica spiegazione
nel fatto che il c.c.n.l. 26/5/1999 regolava il solo biennio economico
1998-1999, mentre per il biennio successivo, nel cui ambito avrebbe
cominciato ad operare il nuovo profilo, avrebbe dovuto provvedere ai
fini economici un ulteriore contratto collettivo, poi di fatto sottoscritto
il 15/3/2001. Si è verificato dunque un breve vuoto normativo, che e
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dell’art. 8 del c.c.n.l. del 15/3/2001, che non avrebbe potuto incidere

stato colmato con giustificati effetti retroattivi appunto dall’art. 8 del
c.c.n.l. del 15/3/2001, il quale – è opportuno sottolineare espressamente regola, in termini speciali e derogatori, il solo
trattamento economico del personale fruente in sede di prima
applicazione dell’inquadramento nel nuovo profilo professionale di

L’art. 8 del c.c.n.l. del 15/3/2001 non si pone, inoltre, in contrasto
con principi e norme inderogabili.
I contratti collettivi del settore pubblico, pur nella specialità che ne
caratterizza il regime giuridico (procedimento di formazione, efficacia

etga omnes, rapporto con le norme di diritto), hanno pur sempre natura
giuridica negoziale; di conseguenza, le clausole contrattuali sono
sottratte al sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’opportunità
delle scelte operate dai contraenti anche per quanto concerne
l’equiparazione graduale di posizioni analoghe ma non identiche. Né
possono esser ipotizzati contrasti con la regola posta dal d.lgs. n. 165
del 2001, art. 45, la quale impone, appunto, di applicare esclusivamente
le disposizioni contrattuali in tema di trattamento economico – in
relazione a differenziazioni operate proprio dal contratto (si veda Cass.
19/12/08 n. 29829; id. 10/03/09 n. 5726; 18/06/08 n. 16504 e
19/06/08 n. 16676; Cass., s.u., 7/07/10 n. 16038).
Alla stregua del richiamato principio di diritto risultano prive di
fondamento le argomentazioni relative alla mancanza di giustificazioni
per negare l’incidenza della reale anzianità di servizio, pur riconosciuta
ad ogni altro effetto, sul trattamento economico spettante ai DSGA
dall’1/9/00; alla disparità di trattamento con le altre categorie di
dipendenti e, in particolare, con quelli che accedono al profilo
professionale di DSGA nel periodo successivo alla “prima
applicazione” di cui all’art. 34 del c.c.n.l. del 26/5/1999; al trattamento
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direttore dei servizi generali ed amministrativi.

di fatto praticato ad alcuni dipendenti inquadrati in sede di prima
applicazione nel profilo di DSGA con il riconoscimento dell’anzianità
effettiva (si tratta, all’evidenza, di comportamenti dell’amministrazione
tenuti in contrasto con il disposto dell’art. 45, cit.).
Giova, infine, precisare che nella fattispecie ora in esame

regolazione del rapporto di lavoro determinata da norme di contenuto
negoziale, quali l’art. 34 del c.c.n.l. 26/5/99 che istituisce il profilo
professionale DSGA e ne individua i requisiti di accesso in sede di
prima applicazione, e l’art. 8 del c.c.n.l. 15/3/01 che di tale profilo
determina il trattamento retributivo a decorrere dall’1/9/2000.
Oggetto della controversia è, dunque, non l’esercizio di un potere
autoritativamente diretto ad incidere sulle posizioni soggettive dei
dipendenti, ma l’interpretazione che di quelle norme
l’Amministrazione ha fatto nel regolare dette posizioni. L’indagine del
giudice è diretta esclusivamente alla verifica della correttezza
dell’interpretazione e non anche alla censura di un (peraltro inesistente)
potere autoritatívo dell’Amministrazione. È, pertanto, del tutto
estranea alla presente controversia la pretesa di accertare se con
l’interpretazione data alla norma collettiva – corretta, sulla base delle
regole dell’ermeneutica — l’Amministrazione abbia pregiudicato un
diritto di credito che si assume presente nel patrimonio dei dipendenti,
con violazione delle disposizioni della Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo (CEDU), che quel diritto tutelerebbe.
Conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte, va dunque ritenuto che il trattamento economico spettante
dall’1/9/2000 al personale ATA inquadrato in prima applicazione nel
profilo professionale di “direttore dei servizi generali e amministrativi”,
ai sensi dell’art. 34 c.c.n.l. del comparto scuola 26 maggio 1999, è
Ric. 2011 n. 30822 sez. ML – ud. 24-10-2013
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l’Amministrazione si vale di poteri di diritto privato ed attua una

regolato dalla specifica norma di cui all’art. 8 del c.c.n.l. 15/3/2001,
relativo al secondo biennio economico 2000-2001 dello stesso
comparto.
Si propone, pertanto, il rigetto del ricorso con ordinanza, ai sensi
dell’art. 375 cod. proc. civ. n. 5″.

siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata
giurisprudenza di legittimità in materia e contengano già una esauriente
replica ai rilievi riproposti dai ricorrenti in sede di memoria, dovendosi
ulteriormente sottolineare che non possono gli istanti, in forza del
principio della parità di trattamento, invocare la più favorevole regola
generale che consente il computo dell’intera anzianità di servizio
maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, sia perché
non è configurabile contrasto con le norme imperative, dato che il
contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della
ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento, sia
per la specificità della situazione regolata, che nella specie è limitata alla
fase del primo inquadramento nel profilo.
Non può, quindi, trovare ingresso la richiesta, formulata dai
ricorrenti con la memoria, di disporsi la sospensione/rinvio del
procedimento in attesa della definizione di altri giudizi pendenti
dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (cfr. Cass. 24 agosto
2012, n. 14644; id. 16 novembre 2012, n. 20168).
3 – Conseguentemente, il ricorso va rigettato.
4 – Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in
favore del Miur, delle spese del presente giudizio di legittimità, che
2011 n. 30822 sez. ML – ud. 24-10-2013
-11-

2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore

liquida in el~:1;04:91b9=1″:=esbarsi; euro 3.000,00 per compensi
professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2013.

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