Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28570 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/12/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 15/12/2020), n.28570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6649/2014 R.G. proposto da:

P.E., S.G., M.M., A.L.,

V.F., rappresentati e difesi dall’avv. Giulio Megale,

elettivamente domiciliati in Roma, via Luigi Rizzo, n. 50, presso lo

studio Pacifico-Polito.

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), rappresentato e

difeso dall’avv. Gaetano De Ruvo, dall’avv. Daniela Anziano e

dall’avv. Samuela Pischedda, elettivamente domiciliato presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, in Roma, via Cesare Beccaria,

n. 29.

– controricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– resistente con atto di costituzione –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

sezione n. 14, n. 516/14/13, pronunciata il 25/06/2013, depositata

il 18/09/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre

2020 dal Consigliere Dott. Guida Riccardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. P.E., S.G. M.M., A.L., V.F., ex dipendenti INPS, proposero ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma per ottenere il rimborso delle maggiori somme trattenute sulla pensione complementare erogata dal Fondo integrativo istituito per i dipendenti dell’Istituto, per effetto della mancata applicazione del regime fiscale più favorevole previsto dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 11, comma 6;

2. la CTP di Roma, con sentenza n. 173/30/2012, accolse la domanda nei seguenti termini: “il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nel senso che nei riguardi dell’Agenzia delle Entrate costituiscono richiesta di rimborso dell’IRPEF trattenuta in misura maggiore dal sostituto d’imposta. L’INPS deve provvedere, come richiesto dall’Agenzia delle Entrate, a rilasciare la certificazione in cui si attesta il nuovo importo imponibile della pensione integrativa rideterminata dopo il ricalcolo dell’aliquota fiscale ai sensi del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 11.”;

3. la decisione di primo grado è stata riformata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello dell’Agenzia, sul rilievo che, trattandosi di una pretesa restitutoria, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il contribuente, in qualità di attore sostanziale, deve allegare e provare i fatti costitutivi della domanda di rimborso, laddove, invece, nel caso all’esame, diversamente da quanto stabilito dalla CTP, “la domanda di rimborso è basata su elementi estremamente generici, posto che i contribuenti chiedono l’applicazione del D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 11, n. 6, senza tuttavia indicare il quantum richiesto al rimborso (che a tutt’oggi resta indeterminato) e senza indicare le annualità oggetto della richiesta.” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);

4. i contribuenti ricorrono per la cassazione, con tre motivi; l’INPS resiste con controricorso e depositata memoria; l’Agenzia resiste con atto di costituzione;

Diritto

CONSIDERATO

che:

a. preliminarmente va affermata la carenza di legittimazione passiva dell’INPS, trattandosi di controversia che ha ad oggetto esclusivamente il rapporto fiscale tra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria, in relazione al quale l’INPS si è limitato alle trattenute fiscali quale sostituto d’imposta, senza con questo costituire parte di un contenzioso relativo all’entità del debito fiscale (Cass. 12/12/2018, n. 32082). Le spese di lite relative al rapporto processuale tra i ricorrenti e il detto Istituto vanno compensate in quanto il difetto di legittimazione passiva di quest’ultimo è rilevabile d’ufficio;

1. con il primo motivo del ricorso (“I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. comma 1, prima parte e dell’art. 327 c.p.c., comma 1, introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, n. 17 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Mancata pronuncia sulla dedotta eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello per tardività.”), i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sulla loro eccezione di tardività dell’appello dell’Agenzia, per mancato rispetto del termine di sei mesi per l’impugnazione stabilito dal novellato art. 327 c.p.c., comma 1;

1.1. il motivo è infondato;

sulla premessa che, trattandosi di un error in procedendo, il corretto parametro dell’art. 360, c.p.c., è il n. 4 e non il n. 5, del comma 1, erroneamente menzionato nella rubrica del motivo, si rileva che la CTR, senza incorrere nell’omessa pronuncia sulla dedotta tardività dell’appello, nell’affrontare direttamente il merito della controversia, ha implicitamente rigettato quell’eccezione;

e tale decisione implicita di rigetto è ineccepibile, sul piano giuridico, in quanto la sentenza di primo grado è stata depositata il 24/04/2012, l’appello è stato notificato il 28/11/2012, entro il termine di sei mesi di cui al novellato art. 327 c.p.c., comma 1, che, tenuto conto della sospensione feriale, dal 1/08/2012 al 15/09/2012, e della proroga legale, ex art. 155 c.p.c., comma 4, scadeva il 10/12/2012;

2. con il secondo motivo (“II. Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3) per erronea e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18”), i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non avere considerato che essi avevano indicato dettagliatamente le ragioni su cui si fondava la domanda di applicazione del trattamento agevolato previsto dal D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 11, comma 6, e che, per un verso, con riferimento al quantum della loro pretesa, nè gli stessi contribuenti nè l’A.F. erano in possesso dei necessari dati che, invece, erano nella disponibilità dell’INPS, al quale, appunto, il giudice di primo grado aveva ordinato di fornirli; per altro verso, il dato delle annualità per le quali era chiesto il rimborso era irrilevante, in quanto, così come aveva evidenziato persino l’A.F., il diritto al rimborso era soggetto al termine di decadenza dei 48 mesi anteriori alla domanda, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, ferma la considerazione che le “carenze” rilevate dalla CTR non avevano alcuna incidenza rispetto ai requisiti formali del ricorso tributario stabiliti dall’art. 18, cit.;

2.1. il motivo è inammissibile;

il D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 11, comma 6 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) prevede che: “Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui all’art. 44 TUIR, comma 1, lett. g-quinquies) e successive modificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo precedente è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili.”;

ciò premesso sul piano generale, il motivo del ricorso è inammissibile per carenza del requisito dell’autosufficienza. Non è contestato che la controversia riguardi una domanda di rimborso delle maggiori somme indebitamente trattenute dall’INPS sulle pensioni integrative dei ricorrenti, a seguito del silenzio-rifiuto opposto dall’A.F. alla loro istanza di rimborso, sicchè, in assenza della trascrizione, nel ricorso per cassazione, della domanda di rimborso, questa Corte non è posta nella condizione di vagliare se sia o meno conforme a diritto l’affermazione della CTR della genericità della domanda in punto di quantum debeatur e delle annualità oggetto dell’istanza (in tema di requisiti contenutistici della domanda di rimborso, vedi Cass. 21/02/2020, n. 4565);

3. con il terzo motivo (“III. Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per erronea e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.”), i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere erroneamente affermato che la CTP aveva violato il principio dell’onere della prova, laddove, semmai, al giudice di primo grado poteva addebitarsi esclusivamente di avere errato nel ritenere che i contribuenti avessero assolto all’onere della prova; rilevano, inoltre, che, dalla lettura dell’intero testo della sentenza della CTP, risultava che il riconoscimento del diritto dei contribuenti al rimborso delle (maggiori) ritenute IRPEF sui trattamenti pensionistici poggiava sulla circostanza che persino l’Agenzia aveva ammesso che ad essi spettava il trattamento di favore del D.Lgs. n. 252 del 2005, ex art. 11, comma 6;

3.1. il motivo è inammissibile;

la censura in esso contenuta è priva di decisività, in quanto, in sostanza, la CTR ha accolto l’appello dell’Ufficio sul rilievo che la domanda di rimborso dei contribuenti era generica e per la violazione dei requisiti di forma e contenuto del ricorso introduttivo del giudizio tributario. Tale aspetto si appalesa preliminare e assorbente, sul piano logico-giuridico, rispetto all’asserita violazione, ascritta dai ricorrenti al giudice d’appello, del precetto normativo sul riparto dell’onere della prova (art. 2697, c.c.);

4. in conclusione, il primo motivo va rigettato, il secondo e il terzo motivo debbono essere dichiarati inammissibili, donde il rigetto del ricorso;

5. nulla va disposto sulle spese di lite, rispetto all’Agenzia, che è rimasta intimata.

PQM

dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’INPS e compensa le spese del giudizio di legittimità tra i ricorrenti e l’INPS; per il resto, rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

 

 

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