Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2857 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. II, 09/02/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 09/02/2010), n.2857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. ATRIPALDI Umberto – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A. (OMISSIS), M.V.

(OMISSIS), M.G. (OMISSIS), quali eredi

di M.V.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato TROPIANO FABRIZIO MARIA,

rappresentati e difesi dall’avvocato POZZI FABIO;

– ricorrenti –

contro

R.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DI MODUGNO ANTONIO;

CAPITALIA SPA P.IVA (OMISSIS) ora CAPITALIA SERVICE J.V.SRL

societa’ facente parte del Gruppo Bancario Capitalia, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso lo studio

dell’avvocato NANNA ROCCO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 688/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

09/12/2009 dal Consigliere Dott. GOLDONI Umberto;

udito l’Avvocato NANNA Rocco, difensore di CAPITALIA SRL, che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 1997, M.V.A. conveniva di fronte al tribunale di Bari R.M. esponendo che costei con preliminare del 10.1.1995, aveva promesso di vendergli due immobili in (OMISSIS) per il prezzo di L. 350.000.000, di cui, in varie riprese, aveva gia’ versato L. 315.000.000, mentre il saldo doveva essere versato al definitivo, da stipularsi entro il 31.10.1996;

stante che la promissaria venditrice non aveva adempiuto agli obblighi del preliminare, chiedeva pronuncia ex art. 2932 c.c..

Nella contumacia della convenuta, interveniva in giudizio, con atto notificato prima dell’udienza di trattazione, la Banca di Roma, oggi Capitalia spa, la quale deducendo di essere creditrice della Norbarredil srl dell’importo di L. 182.229.004 e che tale credito era garantito da fideiussioni dei coniugi F.V. e R. M., chiedeva accertarsi la simulazione assoluta del preliminare de quo e, subordinatamente dichiararsi la inefficacia di detto atto nei suoi confronti ex art. 2901 c.c..

Con sentenza del 2003, il Tribunale adito, aveva dichiarato inammissibili le domande della Banca di Roma,oltre che infondate, ed accolto la domanda attorea, disponendo il trasferimento della proprieta’ degli immobili al M., previa corresponsione del prezzo residuo, e regolava le spese.

Proponevano appello Capitalia spa per un verso e la R. per altro verso, impugnazione cui hanno resistito gli eredi del M., medio tempore deceduto, eccependo tra l’altro l’inammissibilita’ della produzione documentale effettuata da entrambi gli appellanti.

Riunite le impugnazioni, la Corte di appello di Bari, con sentenza in data 24 – 30.6.2005, in integrale riforma della sentenza impugnata, dichiarava la simulazione assoluta del preliminare de quo e rigettava quindi la domanda degli eredi M., ordinando al Conservatore le cancellazioni relative e regolava le spese. Osservava la Corte pugliese per quanto qui ancora interessa che le domande proposte da Capitalia, in applicazione del dettato di cui all’art. 268 c.p.c. e nello spirito cui era informata detta norma, dovevano essere ritenute ammissibili, in quanto doveva opinarsi nel senso che fosse sempre consentita al terzo (in deroga al divieto di domande nuove, che vale per le parti) la proposizione della domanda nel momento in cui interviene, mentre le limitazioni cui fa riferimento l’art. 268 c.p.c., comma 2 sono quelle di natura istruttoria.

Pure ammissibile era la domanda della R., atteso che seppure di natura revocatoria, ben la stessa, in caso di sentenza oggetto di appello, poteva essere fatta valere con l’impugnazione; ancora, costei aveva chiesto la simulazione assoluta del preliminare per fondare la richiesta di rigetto della domanda attorea: trattavasi quindi di eccezione di inefficacia del contratto, che consentiva al giudice di accertare d’ufficio la simulazione.

La produzione sia della fideiussione che della lettera con cui il M. informava la R., implicitamente ammettendo la simulazione del preliminare, che avrebbe provveduto alla cancellazione della trascrizione a sua richiesta, non incorrevano nel divieto di cui all’art. 345 c.p.c. trattandosi di documenti indispensabili ai fini del decidere; l’autenticita’ della lettera era stata poi impugnata tardivamente e doveva pertanto considerarsi riconosciuta a tutti gli effetti.

Sulla base di tale atto doveva essere dichiarata la simulazione assoluta del preliminare, e conseguentemente la domanda attorea risultava priva di titolo e andava pertanto rigettata.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di tre motivi, S.A. e V. e M.G., quali eredi di M.V.A.; resistono, con separati controricorsi, Capitalia spa e R.M., che ha anche presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta vizio di motivazione circa i presupposti di diritto relativi a punti decisivi per la controversia attinenti alle modalita’ di intervento del terzo e le conseguenti preclusioni processuali; violazione ed falsa applicazione dell’art. 268 c.p.c., comma 2.

A prescindere dalla non felice formulazione della intestazione di tutti e tre i motivi, che si apre con un richiamo al vizio di motivazione, non sussumibile nella poi invocata violazione di legge, il richiamo all’art. 360 c.p.c., n. 3 chiarisce il senso di ciascuna censura.

Come si ricordava in narrativa Capitalia spa ha spiegato intervento nella causa tra il M. e la R., costituendosi in cancelleria oltre il termine fissato per la costituzione del convenuto; tanto, ad avviso dei ricorrenti non sarebbe consentito dalla norma citata nel testo vigente che in tal caso consentirebbe soltanto l’intervento ad adiuvandum con preclusione alla proposizione di domande nuove; solo la disciplina previgente consentiva tale facolta’ al terzo intervenuto. La doglianza non e’ fondata; la consolidata giurisprudenza di questa Corte, cui si presta convinta adesione, e’ invece nel senso, correttamente invocato dalla Corte territoriale nella sentenza invocata, secondo cui la proposizione della domanda, che costituisce l’essenza stessa dell’intervento principale ed adesivo autonomo, e’ sempre implicitamente consentito al terzo (in deroga al divieto di domande nuove, che vale per le parti) nel momento in cui interviene e che le sole limitazioni cui fa riferimento l’art. 268 c.p.c. sono quelle di natura istruttoria (v.

Cass. n 25264 del 2008; n 2830 del 2003 ed altre conformi).

In effetti, la ratio della norma de qua non puo’ che condurre alla conclusione surricordata e quindi la tesi applicabile nel caso di specie e’ quella secondo cui l’art. 268 c.p.c., comma 2, stabilisce per il terzo solo preclusioni istruttorie; in ragione anche del fatto che i ricorrenti non adducono alcuna specifica ragione per contrastare l’avviso contenuto nella sentenza impugnata e posto a base della reiezione della censura, il motivo non puo’ pertanto trovare accoglimento.

Con il secondo mezzo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n 1: si assume infatti che la R. avrebbe proposto un mezzo revocatorio, invocando il dolo di una parte a danno dell’altra, ma non fornendo alcuna ragione o riscontro in ordine al ritrovamento del documento (la lettera del M.) solo al momento della produzione della stessa dopo essere rimasta contumace in primo grado.

La censura non ha pregio; invero, anche se puo’ convenirsi sulla astratta natura dal mezzo quale affermata dai ricorrenti, nella fattispecie, lo stesso risulta dedotto in grado di appello con l’unico scopo di paralizzare l’azione avversaria, in via di eccezione per resistere alla pretesa proposta ax adverso e quindi legittimamente, atteso che solo in ordine alle sentenze pronunciate in unico grado, o definitive, deve procedersi con il ricorso per revocazione, mentre se la sentenza e’, come nel caso che ne occupa, appellabile, il vizio deve essere proposto con l’impugnazione, in ragione dell’effetto illimitatamente devolutivo dell’appello, cosa questa che sottrae l’eccezione proposta al regime proprio della revocazione.

Con il terzo mezzo, ci si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in quanto la R. avrebbe proposto una domanda nuova in appello, invocando la simulazione assoluta del preliminare, e non una semplice eccezione: tale censura si basa sulla lettura dell’atto di appello proposto dalla R., di cui peraltro la Corte barese ha dato una interpretazione diversa previo esame dello stesso nel suo complesso e, segnatamente nell’interezza di esso, traendone la convinzione secondo cui la R. non invocasse una pronuncia di simulazione assoluta, ma intendesse soltanto ottenere il rigetto della domanda proposta ex adverso.

Poiche’ l’interpretazione degli atti processuali e’ affidata alla discrezionale valutazione di giudice di merito, con il solo limite della correttezza e della congruita’ delle argomentazioni svolte al riguardo e, nella specie, il compiuto giudizio risulta svolto, attesa anche la valenza complessiva della motivazione tutta, in modo corretto ed irreprensibile, anche tale doglianza risulta priva di pregio e deve essere respinta e, con essa, il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese, che liquida in Euro 5.200,00 di cui 5.000,00 Euro per onorari per Capitalia spa, e in 4.200,00 Euro, di cui 4.000,00 Euro per onorari, per la R., oltre agli accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA