Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2857 del 07/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2857 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 4814-2008 proposto da:
PETITTO

GAETANO

PTTGTN46L19G273F,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ZANARDELLI 23, presso lo
studio dell’avvocato DI STEFANO GIUSEPPE, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2013
2523

LAMBETTI

CECILIA

LMBCCL53H52Z352P,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 292, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO BALDI, rappresentata e difesa
dall’avvocato EVOLA GIUSEPPE;

Data pubblicazione: 07/02/2014

- con troricorrente

avverso la sentenza n. 1007/2007 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 12/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO

udito

l’Avvocato

FRANCESCO

BALDI,

con

delega

dell’Avvocato GIUSEPPE EVOLA difensore della
resistente, che ha chiesto l’inammissibilita’ del
ricorso, comunque il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

CORRENTI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 5.7.1999 Petitto Gaetano citò davanti al Tribunale di Palermo Lambetti
Cecilia, esponendo di essere stato coniugato con la predetta e di avere in costanza di
matrimonio acquistato con denaro proprio un appartamento in via Pizzetti 48 piano

cui chiese accertarsi il suo diritto di proprietà ed emettersi sentenza di trasferimento.
La Lambetti contestò deducendo l’esistenza di una società di fatto oppure di una
impresa familiare il cui patrimonio comprendeva l’azienda, gli immobili ed opponendo
una scrittura di divisione 10.10.1998 in cui le veniva attribuita la proprietà degli
immobili.
Con sentenza 5.7.2002 il Tribunale respinse la domanda, decisione confermata dalla
Corte di appello con sentenza 12.11.2007 che dedusse avere correttamente escluso il
primo giudice sia l’interposizione reale sia quella fittizia.
Inammissibili erano le prove per testi dedotte.
Ricorre Petitto. con due motivi, resiste Lambetti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denunzia insufficiente motivazione circa la portata e la natura della
scrittura 10.10.1998 parzialmente riportata, senza momento di sintesi.
Col secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 1414 e 1417 cc col quesito se in
materia di interposizione fittizia di persona l’accordo simulatorio possa esser consacrato
successivamente all’atto simulato e se lo stesso abbisogna di formalità particolare e se
può essere negata l’ammissione di una prova diretta ad accertare un fatto al quale la
parte richiedente attribuisce valore presuntivo solo se si ritiene che tale valore difetti;
diversamente la prova va ammessa.

terzo scala A e costruito una villa in via Bellinzona 10-12, intestati alla Lambetti, per

Osserva questa Corte Suprema:
La sentenza impugnata ha escluso sia l’interposizione fittizia sia quella reale con ampi
richiami di giurisprudenza.
Questa essendo la ratio decidendi della decisione impugnata le odierne censure sono

La prima è generica nel richiamo alla scrittura, non contiene il momento di sintesi
richiesto a pena di inammissibilità trattandosi di sentenza del 12.11.2007 e tenta una
diversa lettura delle risultanze processuali.
La confessione contenuta nella scrittura privata non era idonea a provare la simulazione
atteso che per la configurabilità di una simulazione relativa sotto il profilo soggettivo è
indispensabile un accordo non solo tra l’interponente e l’interposto ma anche con il
terzo, il quale deve consentirvi, esprimendo la propria adesione nella debita forma che,
per i trasferimenti immobiliari, è quella scritta (Cass.n. 17389 del 18.8.2011, ord.).
La seconda si conclude con un quesito meramente assertivo su una affermata
interposizione fittizia che parte dal presupposto contestato che la Lambetti sia solo un
prestanome, senza impugnare le argomentazioni sulla necessità di partecipazione
all’accordo del terzo contraente e senza tenere conto dell’interpretazione proposta dalla
resistente circa una attribuzione dei beni alla stessa in virtù della scrittura.
Peraltro, la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto
istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità
soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362
ss. CC, oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far
valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione
deve, non solo, come già visto, fare esplicito riferimento alle regole legali

inidonee a ribaltarla.

d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai
principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali
considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente
violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

essere risolta, fatta salva l’ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento,
con la prova per testimoni o per presunzioni di un accordo simulatorio cui abbia aderito
il venditore e neppure, in assenza della controdichiarazione, tale prova può essere data
con il deferimento o il riferimento del giuramento o mediante interrogatorio formale,
posto che la dimostrazione della volontà di concludere un contratto diverso incontra
non solo le limitazioni legali all’ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni
ma anche quella più rigorosa, derivante dagli artt. 1414, II e 2725 cc, di provare i
requisiti di forma e sostanza del contratto diverso da quella apparente e l’esistenza di
una controdichiarazione (Cass.n. 4071 del 19.2.2008).
In ogni caso non si riportano i capitoli di prova di cui si lamenta la non ammissione, non
dimostrandone la decisività.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro
3700, di cui 3500 per compensi, oltre accessori.
Roma 3 dicembre 2013.

La controversia tra il preteso acquirente effettivo e l’apparente compratore non può

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