Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2857 del 06/02/2020
Cassazione civile sez. lav., 06/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 06/02/2020), n.2857
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27701/2014 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo
Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei
crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO
MARITATO, CARLA D’ALOISIO e ANTONINO SGROI;
– ricorrenti –
e contro
PRIBAR S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1313/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 14/11/2013, R.G.N. 1115/2010.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 14.11.2013, la Corte d’appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta da Pribar s.r.l. avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto di pagare all’INPS somme per contributi omessi in danno di C.G., sul presupposto che non vi fosse prova che il rapporto con costui si fosse svolto con le modalità di cui all’art. 2094 c.c.;
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura;
che Pribar s.r.l. è rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61 e art. 69, commi 1-3 e degli artt. 2728,2729 e 1362 c.c. e segg., per avere la Corte di merito ritenuto l’insussistenza del fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva sulla sola base delle risultanze istruttorie aventi ad oggetto le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa di C.G., senza considerare che tanto la sentenza di primo grado quanto la memoria difensiva in appello avevano all’uopo valorizzato anche la genericità del progetto in virtù del quale aveva avuto luogo la collaborazione tra costui e l’odierna intimata;
che, al riguardo, deve rilevarsi che effettivamente la sentenza di primo grado (per come debitamente trascritta a pag. 6 del ricorso per cassazione) aveva ritenuto che “le mansioni di contenuto pressochè elementare (…) e le modalità concrete di svolgimento delle stesse mal si prest(a)no alla stipula di un lavoro a progetto (recte: di un contratto di lavoro a progetto, n.d.e.), che, come noto, ha connotati tipici di autonomia e realizzazione di obiettivi specifici che nel caso di specie non sono riscontrabili”, e che la memoria di costituzione in appello dell’INPS aveva riproposto la difesa già svolta in primo grado secondo cui, difettando nel caso in esame la specificità del progetto, doveva necessariamente pervenirsi alla conversione del contratto in rapporto di lavoro subordinato D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 69, comma 1 (ibid., pagg. 7-9);
che, pertanto, il motivo di censura – previa sua riqualificazione in termini di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. per tale possibilità Cass. nn. 4036 del 2014 e 25557 del 2017) – deve reputarsi fondato, nulla effettivamente leggendosi nella sentenza impugnata circa l’idoneità del progetto ad integrare il requisito di specificità di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61 e potendo per ciò solo derivarne la conversione del contratto in rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione (così Cass. n. 12820 del 2016 e numerose successive conformi, tutte sulla scorta di Cass. n. 9471 del 2016);
che, conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020