Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2857 del 06/02/2018

Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2018, (ud. 24/10/2017, dep.06/02/2018),  n. 2857

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza in data l maggio 2016, la Corte d’Appello di Venezia, Sezione Minorenni, confermava la sentenza del locale Tribunale per Minorenni, che aveva dichiarato l’adottabilità della minore B.C.J., nata nel (OMISSIS).

Ricorre per cassazione la madre della minore, B.L.. Resiste con controricorso la tutrice.

Vanno innanzitutto considerate le sollevate questioni di carattere processuale. Va precisato che la ricorrente propone questioni (già esaminate dal giudice d’appello e rigettate con argomentazioni approfondite e convincenti) e nulla in sostanza aggiunge di nuovo al riguardo.

Non si ravvisa alcun pregiudizio al diritto di difesa: come chiarito dal giudice a quo ed emergente dagli atti, fin dall’apertura del procedimento, la B. fu avvertita della facoltà di nominare un difensore di fiducia e le venne nominato uno d’ufficio. Questi, dopo alcuni mesi, comunicava di non riuscire a mettersi in contatto con l’odierna ricorrente, ma in quel periodo nessun atto o incombente processuale era stato svolto. Successivamente la B. si costituì con proprio difensore di fiducia.

Quanto alle relazioni inviate dal Servizio Sociale che la ricorrente non avrebbe potuto esaminare, va osservato che esse riguardavano l’inserimento del minore nella famiglia affidataria, e dunque non presentavano rilevanza al fine della valutazione dell’abbandono e della posizione e condizione della madre.

Quanto alla situazione di abbandono, è bensì vero che la L. n. 184 del 1983, art. 1, riconosce il diritto del minore a vivere nella propria famiglia, ma l’art. 8, precisa che sussiste abbandono in caso di mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori.

L’abbandono si configura come grave e irreversibile violazione degli obblighi dei genitori di educazione, mantenimento ed istruzione dei figli, ai sensi dell’art. 30 Cost., e artt. 147 e 315 bis c.c.. Ma tale irreversibilità va correlata alle esigenze di armonico sviluppo dei minori, e dunque l’eventuale recupero della inadeguatezza genitoriale dovrebbe essere determinato, certo e ragionevolmente non lungo, dovendosi pertanto verificare la concreta possibilità di pregiudizio per il minore dovuto all’incertezza e alla durata del percorso di eventuale recupero genitoriale (così la giurisprudenza ampiamente consolidata di questa Corte: tra le altre Cass. n. 1837 del 2011; 19609 del 2011).

Sostanzialmente in tal senso si configurano i vari documenti internazionali che spesso si richiamano, dalla Convenzione di New York a quella di Strasburgo, alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europe.

Va altresì precisato che non contrasta con tale impostazione la decisione della CEDU del 3/10/2015 (S.H. – Italia) che sottolinea, del tutto condivisibilmente, la necessità che sia stata predisposta un’azione di aiuto e sostegno alla famiglia, di cui essa eventualmente non abbia saputo o potuto approfittare.

Nella specie, come precisa il giudice a quo, gli operatori del servizio sociale avevano riscontrato gravi carenze nelle attenzioni e cure prestate dalla B. alla bambina, anche quando erano state ospitate entrambe prima in una, poi in un’altra struttura. La madre rifiutava di effettuare un percorso volto a risolvere le sue problematiche personali, che non riguardavano disturbi di natura psichiatrica o elementi patologici, ma difficoltà e malesseri di natura psicologica, individuate, anche a mezzo di appositi test dagli psicologi dei servizi sociali. E’ stata giustificata pertanto l’esclusione di una C.T.U.,apparendo la causa completamente istruita sulla base delle relazioni dei Servizi.

E’ appena il caso di precisare che la durata del procedimento, talora riprovevole (ma nella specie non vi sono elementi per valutarla), non è idonea comunque a incidere sul contenuto della pronuncia.

Va pertanto rigettato il ricorso confermandosi la sentenza della Corte d’Appello.

La natura della causa e la posizione delle parti richiedono la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese tra le parti.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2018

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