Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2857 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/02/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 05/02/2021), n.2857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 189-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

SB SETEC SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI, 14, presso

lo studio dell’avvocato DOMENICO SICILIANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato IRIS MARIA RUGGERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2208/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, SEL. DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il

29/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso una decisione della CTP di Siracusa, che aveva accolto il ricorso della contribuente s.p.a. “SB SETEC” avverso un atto di recupero credito d’imposta, che, secondo l’ufficio, sarebbe stato indebitamente utilizzato in compensazione dalla società contribuente per il 2005.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 185 del 2008, art. 27, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. n. 2 del 2009 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; che la contribuente s.p.a. “SB SETEC”, con richiesta del 20 giugno 2019, ha chiesto la sospensione del presente giudizio (rectius: dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere), per avere essa aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, artt. 6 e 7, convertito nella L. n. 136 del 2018 ed aver pagato la prima rata dell’importo dovuto; che va pertanto dichiarato estinto il presente giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi della normativa sopra citata, con compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, con compensazione delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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