Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2857 del 02/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2017, (ud. 13/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28785-2015 proposto da:

L.C., in proprio e nella qualità di genitore esercente

la patria potestà di R.A., R.M.,

R.C., R.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA

40, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA PAROLA, che li

rappresenta e difende giuste procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AUTOMOBILE CLUB LECCE, (P.I. (OMISSIS)) in persona del suo legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato MARCO DE FAZI, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante

-procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO, 28, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO LIVIO ALESSI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO DE FAZI

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

LO.AG.AN., FPF PORT SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 754/2015 emessa il 23/06/2015 della CORTE

D’APPELLO di LECCE, depositata il 01/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO SCODITTI;

udito l’Avvocato De Fazi Marco per la controricorrente, Automobile

Club Lecce, che si riporta agli atti;

udito l’Avvocato Gaetano Alessi per la controricorrente, Sara

Assicurazioni SpA, che si riporta agli atti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere relatore dott. Enrico Scoditti ha depositato in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c.: ” L.C., in proprio e per i figli minori R.C. e R.A., R.M., R.L., Ro.Li., R.E., Ro.Lu. e R.B. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce A.L.A., F.P.F. Sport s.r.l., Sara Assicurazioni s.p.a. e l’Automobile Club di Lecce chiedendo il risarcimento dei danni cagionati dalla morte del congiunto R.L., a seguito di sinistro occorso durante una gara di rally mentre era a bordo di autoveicolo condotto da A.L.A.. Esponeva parte attrice che l’autovettura, a seguito di frenata, non seguiva l’andamento della curva ma continuava la marcia andandosi a schiantare contro un trullo sul margine destro della strada. Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale adito rigettò la domanda, affermando che il sinistro fu determinato da un errore del copilota R.L., il quale non aveva letto la nota relativa alla curva, ingenerando l’erronea convinzione che si trattasse di curva leggera da affrontare ad alta velocità. Avverso detta sentenza propose appello la parte attrice. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello. Con sentenza di data 10 ottobre 2015 la Corte d’appello di Lecce rigettò l’appello. Motivò la corte territoriale nel senso che, premesso che la fattispecie andava inquadrata nell’art. 2043 c.c. e non nell’art. 2051 c.c., art. 2054 c.c., comma 1 (peraltro tardivamente invocati) e art. 1681 c.c. trattandosi di gara automobilistica in strada temporaneamente chiusa al pubblico transito e che pertanto non trovavano applicazione le norme del codice della strada, il sinistro era stato determinato dall’erronea segnalazione del percorso di gara da parte del copilota R.L., sulla base di quanto emerso in particolare dagli accertamenti di polizia giudiziaria e dalla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero nel procedimento penale (conclusosi con l’archiviazione), e che per sua parte l’organizzazione aveva messo in atto tutte le norme di sicurezza previste, mentre con tempestività erano intervenuti i soccorsi. Hanno proposto ricorso per cassazione L.C., in proprio e per il figlio minore R.A., R.C., R.M. e Ro.Li., sulla base di cinque motivi e resistono con controricorso Sara Assicurazioni s.p.a. e l’Automobile Club di Lecce.

Va disattesa l’eccezione preliminare di tardività della notifica del ricorso, essendo stata richiesta la notifica il giorno 1 dicembre 2015, e dunque entro il termine di legge.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 61 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva parte ricorrente che sarebbe stato opportuno disporre una CTU e non basare la decisione sulla discutibile relazione di consulenza in sede penale.

Il motivo è inammissibile. Quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina; diversamente il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (fra le tante Cass. 16 gennaio 2007, n. 828). Il motivo di ricorso si limita a rappresentare l’opportunità di disporre consulenza tecnica e dunque non denuncia una violazione di legge in senso proprio.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta parte ricorrente che la sentenza impugnata è basata sulla consulenza tecnica disposta in sede penale priva delle caratteristiche della presunzione semplice e che la medesima decisione illogicamente non tiene conto di taluni passaggi della medesima consulenza, come l’aver rilevato che poteva esserci stata un’incomprensione da parte del pilota o l’opportunità di una riduzione del percorso di gara.

Il motivo è inammissibile. L’apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso alla presunzione semplice, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge, la scelta dei fatti noti che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui si deduce l’esistenza del fatto ignoto sono riservati al giudice di merito e sono censurabili in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione unitamente all’esistenza della base della presunzione e dei fatti noti, che fanno parte della struttura normativa della presunzione (fra le tante Cass. 6 agosto 2003, n. 11906). Per il resto la censura confluisce in una divergente valutazione delle risultanze processuali da quella compiuta dal giudice di merito.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Osserva la ricorrente che la invocazione della responsabilità ai sensi degli artt. 2051 (solo quest’ultima invocata tardivamente) e 2054 c.c. non ha introdotto una nuova domanda, ma una diversa qualificazione giuridica del fatto.

Il motivo è inammissibile. La censura, carente sul piano dell’autosufficienza per la mancata specificazione del contenuto della domanda sia in primo che in secondo grado, resta estranea alla ratio decidendi perchè il giudice di merito, nonostante il rilievo di tardività della domanda (coerentemente al carattere di novità della stessa – v. Cass. 25 febbraio 2014, n. 4446), ha pronunciato sulla stessa, escludendo la ricorrenza dei presupposti di fatto della responsabilità presuntiva e valutando la domanda nei termini della fattispecie di cui all’art. 2043 c.c.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 1681 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva la ricorrente che nelle gare automobilistiche il codice della strada non viene mai messo da parte e che nulla esclude che l’art. 2054 c.c. trovi applicazione anche nel caso di rally.

Il motivo è infondato. Durante lo svolgimento di gara in strada, temporaneamente chiusa al pubblico transito, non trovano applicazione per i partecipanti alla gara le ordinarie norme di comportamento prescritte ai conducenti di veicoli nella circolazione stradale (Cass. 4 settembre 2012, n. 14815; 10 ottobre 1967, n. 2386).

Con il quinto motivo si chiede la cassazione della sentenza impugnata per ciò che concerne la condanna alle spese ricorrendo i presupposti per la compensazione e comunque relativamente alla condanna alle spese in favore di F.P.F. Sport s.r.l., rimasta contumace.

Il motivo è parzialmente fondato. In tema di regolamento delle spese processuali, e con riferimento alla loro compensazione, poichè il sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass. 31 luglio 2006, n. 17457). La condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicchè essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poichè questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. 19 agosto 2011, n. 17432).”;

che sono seguite le rituali comunicazioni e notificazioni e che è stata presentata memoria;

considerato che il Collegio condivide la proposta di decisione contenuta nella relazione del consigliere relatore;

che pertanto la sentenza va cassata limitatamente al capo della condanna alle spese in favore del contumace, senza rinvio trattandosi di statuizione che non poteva essere adottata, mentre per il resto il ricorso deve essere rigettato;

che la peculiarità della vicenda costituisce giusto motivo di compensazione delle spese processuali.

PQM

la Corte accoglie parzialmente il quinto motivo e cassa senza rinvio la sentenza limitatamente al capo della condanna alle spese in favore del contumace; rigetta per il resto il ricorso; dispone la compensazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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